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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 aprile 1995

G.U.R.I. 27 aprile 1995, n. 97

Disposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;

Visti gli articoli 14, 22 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e, in particolare, il comma 2 dell'art. 14, in base al quale il Ministro del tesoro stabilisce le modalità con le quali i titolari di stipendi e altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato possono richiedere il pagamento in tesoreria o presso gli uffici postali, tenuto altresì conto delle particolari esigenze di categorie di creditori disabili o portatori di handicap, ovvero delle speciali necessità dei Corpi militari dello Stato, nonchè della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 370 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55;

Considerato che i mezzi di pagamento degli stipendi, delle pensioni nonchè degli altri assegni fissi e accessori non possono comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° luglio 1995, e a valere sulle competenze del mese di luglio, il pagamento dello stipendio e degli assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato viene effettuato sotto le date indicate nell'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale; il creditore comunica, ove non vi abbia già provveduto, le coordinate del conto corrente bancario o l'intestazione ed il numero del conto corrente postale al dirigente dell'ufficio di servizio.

2. I dipendenti possono chiedere al dirigente dell'ufficio di servizio di riscuotere gli emolumenti di cui al comma 1 mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, ovvero utilizzare uno dei sottoelencati mezzi di pagamento postali:

1) assegno postale non trasferibile emesso a suo favore e riscuotibile presso un ufficio postale o negoziabile in banca;

2) accredito su post-card;

3) accredito su libretto postale di risparmio.

Il pagamento con i mezzi suindicati è disposto alle date fissate nell'allegato di cui al comma 1.

3. I dipendenti possono chiedere al dirigente dell'ufficio di servizio la riscossione in contante degli emolumenti di cui al comma 1 che avverrà presso le sezioni di tesoreria o gli uffici postali, sotto le date indicate nell'allegato al presente decreto; il dirigente accoglie tale richiesta e concede permessi, da recuperare, per l'uscita del dipendente dall'ufficio.

4. I dirigenti degli uffici di servizio sono tenuti ad inoltrare sollecitamente agli uffici competenti a disporre il pagamento, la documentazione loro rimessa dal personale dipendente ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 gli uffici ordinatori dispongono il pagamento sotto le date indicate nell'allegato di cui al comma 1 degli emolumenti previsti dal presente articolo mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia "non trasferibile", da recapitarsi presso l'ufficio di servizio dell'avente diritto, a mezzo di piego postale assicurato con tassa a carico del dipendente.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al pagamento degli assegni accessori.

7. Sono abrogati i decreti ministeriali 18 febbraio 1981 e 4 marzo 1989 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 59 del 28 febbraio 1981 e n. 62 del 15 marzo 1989.

Art. 2

1. Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1 vengono corrisposti, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dai titolari, trattamenti ordinari definitivi e provvisori di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, delle Casse pensioni gestite dall'INPDAP nonchè del fondo pensione per il personale delle ferrovie dello Stato.

2. Con le modalità previste nel precedente comma vengono altresì corrisposte le pensioni di guerra e gli assegni congeneri, gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valore militare nonchè gli assegni vitalizi annessi alle onorificenze di Vittorio Veneto.

3. I titolari dei trattamenti previsti nei precedenti commi del presente articolo che intendono continuare a riscuotere le proprie competenze mediante l'assegno di conto corrente postale di serie speciale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ne danno conferma alla competente direzione provinciale del Tesoro, entro il termine che sarà fissato con successivo decreto del Ministro del tesoro, mediante apposito modulo allegato all'assegno di conto corrente postale di serie speciale.

4. Per i pensionati residenti all'estero, che riscuotono direttamente le proprie competenze nel Paese di residenza, restano ferme le modalità di pagamento previste all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro in data 25 maggio 1989.

Art. 3

1. Il pagamento di pensioni, assegni e indennità spettanti alle categorie degli invalidi civili, ciechi e sordomuti continua ad effettuarsi con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata dalla legge 29 maggio 1989, n. 211.

Art. 4

1. Per il personale civile, militare ed assimilato che si trovi in particolari situazioni operative ed ambientali nel territorio nazionale o all'estero, o impiegato in attività addestrative o adibito a speciali servizi, riconosciuti dall'autorità di vertice dell'ente militare o dell'ufficio di appartenenza, il pagamento degli emolumenti viene eseguito con le modalità previste dai regolamenti delle singole amministrazioni.

2. Per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti disabili o portatori di handicap o affetti da gravi patologie impeditive, si provvede con le modalità indicate dagli stessi dipendenti.

Art. 5

1. Il pagamento delle spettanze dovute ai militari di leva o in ferma volontaria presso le amministrazioni militari, quello dovuto agli obiettori di coscienza, alle Forze di polizia ed ai Corpi militarmente organizzati, compresi gli ufficiali di complemento di prima nomina, quelli richiamati per periodi addestrativi ed il personale ausiliario di leva e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco continua ad essere effettuato nelle forme e con le modalità previste dai particolari regolamenti in vigore presso le singole amministrazioni.

Art. 6

1. Con successivo decreto ministeriale sono stabilite le modalità di pagamento mediante accreditamenti in conto corrente bancario degli emolumenti di cui all'art. 3, nonchè quelle relative alla introduzione dell'assegno postale, del post-card e del libretto di risparmio per la riscossione degli assegni di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1995

Il Ministro: DINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1995

Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 359

ALLEGATO

Accreditamento in conto corrente bancario postale, post-card e su libretto postale di risparmio

L'accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonchè della tredicesima mensilità al conto corrente bancario, postale, al post-card ed al libretto postale di risparmio disposto in favore delle sottoelencate categorie di personale statale avviene il giorno appresso indicato ovvero, qualora questo non sia lavorativo, il precedente giorno lavorativo:

1) insegnanti delle scuole materne ed elementari: giorno 22 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 14 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità;

2) personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 23 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 15 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità;

3) personale insegnante supplente temporaneo: giorno 27 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 16 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità;

4) restante personale statale: giorno 24 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 16 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità.

I titoli di spesa relativi agli accreditamenti di cui sopra sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quelli fissati per l'accreditamento in conto corrente bancario, postale, assegni postali, post-card e il libretto postale di risparmio.

Pagamento in contanti presso le sezioni di tesoreria o gli uffici postali

Il pagamento in contanti, disposto in favore delle sottoelencate categorie di personale statale, avviene il giorno appresso indicato ovvero, qualora questo non sia lavorativo, il precedente giorno lavorativo:

1) insegnanti delle scuole materne ed elementari: giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 17 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità;

2) personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa: giorno 26 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 18 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità;

3) personale insegnante supplente temporaneo: ultimo giorno del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità;

4) restante personale statale: giorno 27 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce e giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità.

I delegati alla riscossione ai sensi dell'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, e successive modificazioni, possono riscuotere, presso le sezioni di tesoreria provinciale e gli uffici postali, il giorno lavorativo precedente a quello sopra stabilito; nello stesso giorno possono iniziare i pagamenti agli aventi diritto.

Pagamento con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia e con assegno postale non trasferibile

Il pagamento degli emolumenti mediante commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia e in assegno postale non trasferibile per tutto il personale - ad eccezione degli insegnanti supplenti temporanei - avviene il giorno 27 del mese in cui il pagamento si riferisce e il giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità; il pagamento a favore degli insegnanti supplenti temporanei avviene il secondo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento e il giorno 19 dicembre per stipendio relativo allo stesso mese e tredicesima mensilità.

Il vaglia cambiario e l'assegno postale non trasferibile devono essere spediti al beneficiario in piego postale assicurato salvo diversa richiesta del creditore, con tassa a carico del destinatario.