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LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 23

G.U.R.S. 1 aprile 1995, n. 16

Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993.

N.d.R. Vedi la L.R. 11/2005: "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi".

TESTO COORDINATO (alla L.R. 11/2005 e con annotazioni alla data 21 settembre 2005)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Consorzi di garanzia collettiva per le piccole e medie imprese

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

CAPO I

Consorzi di garanzia collettiva per le piccole e medie imprese dei settori dell'agricoltura, pesca, industria, artigianato, servizi, commercio, turismo e trasporti

Art. 1

Integrazione fondi rischi e monti fideiussioni

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

Art. 2

Contributi per la realizzazione di programmi di sviluppo e consulenza

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

Art. 3

Consorzi tra imprenditori agricoli

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

Art. 4

Fondo rischi cessione crediti commerciali

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

Art. 5

Locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

Art. 6

Cumulabilità degli interventi

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

CAPO II

Fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi di cui alle leggi regionali n. 22/1974 e n. 96/1981

Art. 7

Integrazione fondo rischi consorzi garanzia fidi

(modificato dall'art. 4 della L.R. 33/96 e abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

Art. 8

Operazioni di credito di esercizio garantibili dai consorzi fidi

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

Art. 9

Apporti al fondo rischi e accesso alle operazioni di credito di esercizio

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

Art. 10

Reintegrazione fondi rischi dei consorzi

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

Art. 11

Integrazione fondi rischi consorzi piccole e medie imprese commerciali e artigiane

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

CAPO III

Modalità di erogazione dei contributi e rispetto della normativa comunitaria

Art. 12

Modalità erogazione contributi

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

Art. 13

Rispetto normativa comunitaria in materia di aiuti

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

Art. 14

Integrazione risorse finanziarie regionali con fondi comunitari

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

Art. 15

Norma finanziaria

(abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. e), della L.R. 11/2005)

TITOLO II

Norme interpretative e di modifica di leggi regionali

Art. 16

Applicazione provvidenze per le aziende danneggiate nei comuni di Licata, Sciacca, Barrafranca e Mazzarino

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 47 e 48 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, si considerano validamente prodotte le domande accompagnate da perizia giurata, resa entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 47 della medesima legge regionale n. 25 del 1993, comprendenti la descrizione analitica o quantitativa dei danni subiti. A richiesta degli Assessorati regionali competenti può essere prodotta integrazione documentaria.

Art. 17

Anticipazioni provvidenze legge n. 64/1986  concernente l'intervento straordinario per il Mezzogiorno

1. I benefici di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono estesi anche a quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64, e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione.

2. L'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986.

Art. 18

Elaborazione programma triennale sviluppo cooperativo 1992 - 1994

1. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di sviluppo economico - sociale di cui alla legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, in deroga al disposto di cui agli articoli 1, 2 e 17 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, ad elaborare il programma triennale di sviluppo cooperativo 1992 - 1994, sulla base di piani di riparto annuali, da sottoporre al parere obbligatorio della Commissione regionale della cooperazione, di cui alla legge regionale 30 giugno 1956, n. 42, nei quali l'importo dei contributi, correlati alle istanze ammissibili, è ridotto proporzionalmente in ragione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 19

Estensione benefici artt. 113 e 114 legge regionale n. 25/1993

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 113 e 114 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, si applicano anche in favore delle imprese cooperative ed a quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, operanti nei settori della ristorazione collettiva e dei servizi reali alle aziende pubbliche e/o private.

Art. 20

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 marzo 1995.

MARTINO