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N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. z), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

DECRETO LEGGE 17 marzo 1995, n. 79

G.U.R.I 18 marzo 1995, n. 65

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. z), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. z), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 1

(modificato e integrato dalla legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172)

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

"La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, conformandosi ai princìpi e ai criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile. I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche.".

3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle regioni, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera, in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. z), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

(modificato e integrato dalla legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172)

1. Il n. 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

"2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14".

2. Le regioni disciplinano con propria legge l'obbligo degli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione di prescrivere agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ove necessario ai seguenti fini:

a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;

b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;

c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;

d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;

e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.

3. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come inserito dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

"In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995. In conformità ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996".

[3-bis. All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto".] (comma abrogato) (1)

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. z), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

(integrato dalla legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172)

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dagli articoli 144 e 34, primo comma, lettera g), della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sostituiti dai seguenti:

"Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque.

Si applica sempre la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al n. 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. z), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4

(modificato dalla legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172)

1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 21, chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni.".

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. z), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5 soppresso dalla legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172:

"Art. 5

1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il deflusso di acque da serbatoi, laghi artificiali, dighe od altre opere di sbarramento è consentito anche in deroga alla disciplina della legge 10 maggio 1976, n. 319, solo in caso di necessità ed urgenza per ragioni di tutela della salute e della incolumità pubblica.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni individuano gli interventi da realizzare per ricondurre a norma di legge gli scarichi che recapitano nei corpi idrici affluenti in invasi artificiali, stabilendo gli oneri per la realizzazione e la gestione. Per il finanziamento delle opere si potrà ricorrere ai contributi dello Stato destinati ai piani per la tutela dell'ambiente".

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. z), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6

(modificato e integrato dalla legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172)

01. All'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto".

1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991".

2. All'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.".

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. z), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 7

(modificato dalla legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le autorità competenti provvedono al riesame delle autorizzazioni allo scarico, con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Le autorizzazioni devono essere rinnovate ogni quattro anni.

[2. I titolari di scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentare, entro novanta giorni dalla predetta data, domanda di autorizzazione per la regolarizzazione formale degli scarichi stessi al comune nel cui territorio è ubicato lo scarico cui essa si riferisce. Il Comune provvede sulla medesima, qualora sia competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in via ordinaria, ovvero trasmette la domanda alla diversa autorità competente al rilascio, così come individuata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, e dai piani regionali di risanamento delle acque, relativamente agli scarichi degli insediamenti civili. In ogni caso l'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, valutando la conformità dello scarico alle prescrizioni qualitative e quantitative stabilite dalla disciplina statale e regionale vigente in materia]. (comma soppresso dalla legge di conversione).

[3. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 2, va allegata la ricevuta del versamento, a titolo di oblazione, della somma di lire 500 mila, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti abitativi; di lire 1 milione per quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, agricola e artigianale; di lire 3 milioni per gli insediamenti produttivi. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità per il predetto versamento. Il rilascio dell'autorizzazione estingue i reati previsti dall'articolo 21, commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni]. (comma soppresso dalla legge di conversione).

[4. Per gli immobili di cui lo Stato abbia la proprietà o l'uso i termini di cui al comma 2, per la presentazione della domanda, e quelli di cui al comma 3, per il versamento, decorrono a partire dal 1° gennaio 1997]. (comma soppresso dalla legge di conversione).

[5. Sono comunque esclusi dal presentare domanda di autorizzazione di cui al comma 2 i titolari di insediamenti i cui scarichi superino i limiti di accettabilità per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al n. 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima]. (comma soppresso dalla legge di conversione).

[6. Le somme derivanti dai versamenti di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento degli interventi di adeguamento del sistema di fognatura e depurazione nell'ambito del Programma triennale per l'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione delle predette somme ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente]. (comma soppresso dalla legge di conversione).

[7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano inoltre, nei confronti degli scarichi provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, già in essere alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319, per i quali resta confermato quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 319 del 1976, nonchè l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 21 della medesima legge citata]. (comma soppresso dalla legge di conversione).

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. z), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 8 soppresso dalla legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172:

"Art. 8

1. Al fine di consentire alle regioni, interessate dalla disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure per la consegna dei lavori per la realizzazione degli impianti di monitoraggio, il termine previsto dal citato articolo 3 è prorogato di centottanta giorni".

N.d.R. Il presente decreto-legge è stato ABROGATO dall'art. 63, comma 1, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. z), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.