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LEGGE REGIONALE 1 marzo 1995, n. 12

G.U.R.S. 4 marzo 1995, n. 12

Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27. Abrogazione di norme.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per le finalità dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, è disposta in favore del Centro siciliano di fisica nucleare, avente sede in Catania, con provvedimento del Presidente della Regione, l'erogazione di somme pari all'ammontare annuo degli oneri discendenti dai contratti a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati dal Centro medesimo nei limiti del richiamato disposto normativo.

2. Alle erogazioni di cui al comma 1 si provvede con cadenza semestrale, previa acquisizione di copia conforme del contratto stipulato dal Centro siciliano di fisica nucleare e di analitico prospetto delle spese sostenende semestre per semestre.

3. E' fatto carico al Centro di esibire, entro il mese di febbraio di ogni anno, analitica rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, corredata di copia conforme all'originale dei relativi documenti giustificativi.

4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, previsto per l'anno finanziario 1995 in lire 60 milioni, si provvede con le disponibilità del capitolo 10710 del bilancio della Regione per l'anno medesimo. Gli oneri per gli anni successivi, che saranno determinati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.07.00.

Art. 2

1. L'articolo 1 della legge regionale approvata il 22 dicembre 1994, recante: "Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e all'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, in materia di formazione professionale" è abrogato.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 marzo 1995.

MARTINO