
LEGGE REGIONALE 1 marzo 1995, n. 14
G.U.R.S. 4 marzo 1995, n. 12
Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, concernente disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
1. Il termine del 31 dicembre 1994, di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate della Regione e di altri enti pubblici, previsto, per il primo periodo di gestione, dall'articolo 31 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, è prorogato al 30 aprile 1995.