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LEGGE REGIONALE 1 marzo 1995, n. 14

G.U.R.S. 4 marzo 1995, n. 12

Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, concernente disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine del 31 dicembre 1994, di durata della concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate della Regione e di altri enti pubblici, previsto, per il primo periodo di gestione, dall'articolo 31 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, è prorogato al 30 aprile 1995.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1 marzo 1995.

MARTINO