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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE)  n. 658/96.

REGOLAMENTO (CE) n. 333/95 DELLA COMMISSIONE, 17 febbraio 1995

G.U.C.E. 18 febbraio 1995, n. L 38

Modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 per quanto riguarda la limitazione della superficie per la quale i produttori beneficiano del pagamento compensativo per i semi oleosi.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE)  n. 658/96.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12 e 16,

Considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 gli Stati membri nei quali la superficie di riferimento nazionale rischi di essere superata in maniera sensibile limitano la superficie per la quale il produttore può ricevere i pagamenti compensativi per i semi oleosi; che è opportuno stabilire tale limite in base a criteri oggettivi, espressi in percentuale della superficie di seminativi ammissibile del produttore; che il limite può essere differenziato in relazione alle superfici di base regionali; che è opportuno che il limite sia comunicato ai produttori entro una data determinata, prima dell'inizio delle semine; che, nel caso in cui il produttore chieda il pagamento compensativo specifico per una superficie superiore al limite fissato, è opportuno escludere i termini eccedenti dalla domanda; che deve essere eventualmente ridotta, di conseguenza, la superficie per la quale il produttore può riscuotere un compenso per il ritiro dei seminativi dalla produzione; che è opportuno prevedere misure transitorie per i casi in cui il limite sia comunicato ai produttori dopo la data prestabilita ma prima dell'inizio delle semine e per i casi in cui il limite non sia stato espresso in forma di percentuale della superficie di seminativi complessiva ammissibile del produttore;

Considerando che il presente regolamento riguarda la semina di oleaginose e il ritiro dalla produzione di terreni ai fini dell'anno di commercializzazione 1995/1996; che il periodo di ritiro dalla produzione ai fini dell'anno di commercializzazione 1995/1996 inizia il 15 gennaio 1995; che l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento deve decorrere anteriormente a tale data;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE)  n. 658/96.

Art. 1

1. Il limite previsto dall'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è stabilito tenendo conto della superficie nazionale di riferimento, della superficie complessiva di seminativi ammissibili e dell'esigenza di evitare che la dimensione delle piantagioni determini un'eccessiva riduzione dei pagamenti compensativi specifici per i semi oleosi.

2. Il limite e i criteri utilizzati per la sua determinazione vengono notificati alla Commissione quanto prima e comunque entro il 31 luglio della campagna di commercializzazione precedente quella per la quale viene chiesto il pagamento compensativo.

3. Per determinare l'ammissibilità del produttore al pagamento anticipato di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le componenti autorità accertano la conformità della domanda di sostegno del produttore al limite stabilito. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione (1) è acclusa dalla domanda l'eventuale superficie per la quale il produttore abbia chiesto il pagamento compensativo specifico per i semi oleosi in eccesso rispetto al limite stabilito.

4. Qualora l'esclusione di una determinata superficie a norma del paragrafo 3, faccia sì che la superficie del produttore ritirata dalla produzione superi il limite di cui all'articolo 7, paragrafo 6, primo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, vigente nello Stato membro, si procede ad una corrispondente riduzione della superficie ritirata dalla produzione per la quale il produttore ha chiesto il pagamento compensativo.

5. Le superfici escluse dalle domande di aiuto per superfici dei produttori a norma dei paragrafi 3 e 4 non vengono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

(1)

G.U. 6 agosto 1992, n. L 221.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE)  n. 658/96.

Art. 2

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, qualora le competenti autorità abbiano determinato il limite in forma diversa dalla percentuale di superficie di seminativi complessiva della regione e ne abbiano informato i produttori anteriormente al 1° gennaio 1995, lo Stato membro è autorizzato ad applicare, nella regione stessa, il limite così calcolato.

2. Per la campagna di commercializzazione 1995/1996, qualora le competenti autorità abbiano informato i produttori dell'applicazione del limite in data non anteriore al 1° agosto 1994, ma prima della semina di colza e ravizzone invernale, lo Stato membro è autorizzato ad applicare il limite nella regione considerata purché le misure da esso adottate siano sufficienti ad escludere la legittima aspettativa dei produttori a ricevere pagamenti compensativi specifici per i semi oleosi per una superficie superiore al limite stabilito.

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, per la campagna di commercializzazione 1995/1996 le necessarie informazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 28 febbraio 1995.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE)  n. 658/96.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione