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DECRETO LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32

G.U.R.I. 9 febbraio 1995, n. 33

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

(convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e annotazioni alla data 2 luglio 2015)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere operativo l'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Definizioni

(modificato e integrato dall'art. 8 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e integrato dall'art. 27, comma 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

a) per "aree depresse" quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione; (1)

a- bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonchè, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2.

[b) per "programmazione negoziata" la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

c) per "accordo di programma" l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

d) per "contratto di programma" il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

e) per "intesa di programma" l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.

e-bis) per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea.] (lettere soppresse) (2)

[2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi di programma contratti di programma e intese di programma da stipulare.] (comma soppresso) (2)

3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3-bis. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalità organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare.

(1)

Vedi le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 210, della legge 23/12/96, n. 662.

(2)

Le lettere ed il comma annotati sono stati abrogati dall'art. 2, comma 209, della legge 23/12/96, n. 662.

Vedi le disposizioni contenute nell'art. 2, commi 207 e 209, della legge 23/12/96, n. 662.

Art. 2

Disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica (1)

1. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal CIPI con deliberazione del 28 dicembre 1993, in relazione agli interventi concernenti i contratti di programma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la cui dotazione può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle operazioni di istruttoria, monitoraggio, verifica e collaudo degli interventi stessi.

2. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del Nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale proveniente dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale di cui all'articolo 14-bis) comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica ai componenti del Nucleo ispettivo l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, fermo restando il trattamento stipendiale in godimento. Lo stesso diritto di opzione è riconosciuto ai componenti del Nucleo di valutazione.

3. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro anni".

4. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica il numero dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica di cui all'articolo 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è aumentato di due unità. Per le medesime esigenze quindici unità di qualifica non inferiore alla ottava, appartenenti ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica e nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, possono essere assegnate al Nucleo ispettivo, in qualità di assistenti, per un quadriennio, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore del Nucleo. Ai predetti assistenti è attribuita una indennità di pari misura e natura di quella riconosciuta agli assistenti del Nucleo di valutazione, che è assorbente di ogni altro emolumento accessorio. I relativi oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

5. I dirigenti dell'osservatorio delle politiche regionali sono collocati in posizione di fuori ruolo, con effetto dal 1° gennaio 1994.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 23/10/96, n. 548 convertito dalla legge 20/12/96, n. 641:

"Art. 3 - Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, ed ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorchè scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri."

Art. 3

Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

1. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti:

"5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'articolo 5, comma 4, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.

5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.

5-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5 ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.".

2. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonchè con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

3. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992. Le ulteriori somme derivanti dai predetti mutui sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 415 del 1992, secondo le determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1.

4. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, possono essere direttamente iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

5. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. Le disponibilità esistenti sui conti di gestione già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continuano a poter essere utilizzate da parte degli enti beneficiari, previa autorizzazione da parte delle amministrazioni statali rispettivamente competenti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nel limite dell'importo relativo a ciascun progetto e nel rispetto delle specifiche destinazioni quali risultanti dall'ultima delibera di impegno adottata dalla predetta Agenzia. Gli interessi maturati nei predetti conti di gestione, nonché le somme relative a progetti per i quali non siano intervenute, entro il termine del 10 agosto 1994, le rendicontazioni e le autorizzazioni di cui alla medesima disposizione, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1.

7. Alle aperture di credito a favore di funzionari delegati disposte presso le tesorerie dello Stato per l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

Art. 4

Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività produttive

1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di locazione finanziaria convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalità di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino già affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti.

4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è determinato dalle risultanze delle relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di credito e dalle società di leasing convenzionati, e dagli accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le medesime finalità le certificazioni occorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici possono essere acquisite dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni di cui al comma 3.

5. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

7. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 6.

8. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versate sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale citati e quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dei tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del Fondo di cui al presente comma 1. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme assegnate per l'attuazione dei citati interventi.

9. Al comma 2, dell'articolo 74 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le parole "comprese quelle di infrastrutturazione" sono inserite le seguenti: "e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari".

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.

11. I mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere utilizzati anche per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 5

Gestione delle aree industriali

1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come stabilite dalle amministrazioni competenti, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi.

2. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata alla avvenuta presentazione, entro la data del 10 giugno 1994, della domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui al comma 1, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.

3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel settore delle attività produttive.

4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.

5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1° novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere dei consulenti di cui all'articolo 4, comma 6, a definire con transazioni le controversie riguardanti l'esecuzione delle infrastrutture serventi le aree industriali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativamente anche a più rapporti contrattuali in essere con lo stesso concessionario.

7. L'Avvocatura generale dello Stato può esprimere diverso avviso sulla proposta transattiva inoltrata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6

Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca

(modificato dall'art. 16 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dodici membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3. Il predetto comitato è chiamato, altresì, ad esprimere pareri anche in ordine agli interventi in via di espletamento relativi alle materie, già di competenza dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi, previa apposita convenzione, del CNR, dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati.

4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri, da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

5. La competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato articolo 1, comma 3, lettera c), richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.

6. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Il privilegio si applica ai contratti di finanziamento stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, anche se riferiti a precedenti delibere adottate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve ed i limiti di destinazione delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previsti dalle leggi vigenti.

8. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative ai progetti "TELAER-Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio" e "TERRA del Sud - Tecnologie di elaborazione e rilevamento delle risorse agrometeoambientali del Sud" ed al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative al progetto "Polimodello informativo per servizi pubblici".

Art. 7

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore. Le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le relative perizie previa valutazione tecnico-economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, saranno sottoposte, entro quarantacinque giorni, da parte della Direzione generale competente, corredate da apposita relazione del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, all'approvazione del CIPE. Le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse sono consentite purchè nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non sia pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite e per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorché scaduti, sono prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995.".

2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.".

3. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e aggiunto il seguente:

"Art. 9-bis (Definizione delle controversie). - 1. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene a contenzioso definito.

2. La definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993 e che deve essere confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, avviene, tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentate all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo, previa relazione della direzione dei lavori, in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede soltanto, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore dei lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante. L'avvenuta definizione viene comunicata alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.

3. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un nodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente.

4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30 aprile 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3e 4 dell'articolo 9; dal comma 5 del presente articolo, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.

9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici.".

4. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero da lavori pubblici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.".

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8 comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

6. Le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, rimborsi e restituzioni, oneri di gestione, connessi ad interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993, sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sul capitolo 9456 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 8

Lavori eseguiti sulla base di ordinanze della protezione civile

1. Per le opere idriche o irrigue già eseguite o in corso di esecuzione da parte della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base di ordinanze del Dipartimento della protezione civile e per conto del medesimo, in gestione diretta o con compiti di alta sorveglianza, provvedono il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per quanto di competenza, anche tramite il commissario ad acta.

Art. 9

Personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti:

"Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate, ai quali è stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. In tale ultima ipotesi i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni richiedenti. Nelle amministrazioni statali il personale è inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformità ai vigenti princìpi in materia di mobilità, a quelle statali.

2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio 1994 o entro trenta giorni se l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento dopo il 2 luglio 1994. Sul ricorso decide, con provvedimento definitivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita una commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e formata da un magistrato amministrativo, che la presiede, e da quattro dirigenti generali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno si intende ricompreso tra il personale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie dell'amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego e con l'Agenzia, è ripartita per ogni singolo dipendente.

5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità per il personale non assegnato o per quello in soprannumero anche a seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; gli organici delle amministrazioni e degli enti ai quali è stato assegnato il personale di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli organici delle amministrazioni regionali e delle province autonome, sono incrementati, dalla data del 13 ottobre 1993, in misura pari al numero delle unità assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo comma 1. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, in prima applicazione, all'attribuzione dei posti disponibili negli organici, come sopra rideterminati, relativi alle qualifiche funzionali, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, attraverso un concorso per titoli, integrato da un colloquio, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 14-bis (Trattamento economico del personale). - 1. Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, nonché il personale che sia già volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, può optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:

a) cessazione del rapporto di impiego con la soppressa Agenzia con diritto alla contestuale liquidazione da parte dell'INA del trattamento di fine rapporto costituito alla data del 12 ottobre 1993, in base alla normativa vigente in materia alla stessa data; definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre 1993, della posizione pensionistica già costituita; instaurazione, dal 13 ottobre 1993, del rapporto di servizio con le amministrazioni di assegnazione. In alternativa l'interessato può richiedere che la definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla data del 31 luglio 1994. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita ai fini dell'inquadramento, computando, ai soli fini della progressione economica, secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, l'anzianità di qualifica maturata presso l'ultimo organismo di provenienza. La percezione del trattamento pensionistico maturato presso l'INPS e l'INPDAI alla data del 12 ottobre 1993 potrà avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita;

b) ricongiungimento del sevizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata a ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra a ciò determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennità eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennità integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Ai fini previdenziali si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'articolo 14, comma 4, è corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

2. Qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento sia di almeno trenta anni di anzianità contributiva, presso l'INPS o presso l'INPDAI, tale posizione, a richiesta dell'interessato, è mantenuta fino al raggiungimento dei trentacinque anni di anzianità contributiva, tramite versamenti integrativi di contributi previdenziali a carico dello Stato, di importo tale che i contributi previdenziali complessivamente a carico dello Stato non siano inferiori a quelli dovuti alla stessa data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento.

3. Le indennità corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse.

4. Il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi i versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali.

5. Nelle more della determinazione del trattamento economico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre il 31 marzo 1995, è autorizzata la corresponsione a titolo di acconto al personale di cui all'articolo 14, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del trattamento economico della qualifica attribuita per l'inquadramento, incrementato di un importo calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini l'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993, fatti comunque salvi i conseguenti conguagli determinati dalle amministrazioni in sede di inquadramento.".

Art. 10

Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno e degli enti di promozione

1. Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno, anche in posizione di comando o fuori ruolo, che non abbia optato entro il 30 novembre 1993 per il rientro alle amministrazioni od enti di appartenenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.

2. Al personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), la cui posizione risulti definita con le procedure di riordino espletate dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in esubero al compimento delle operazioni stesse, che abbia presentato domanda nei termini, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, con le procedure ivi previste. Le procedure di inquadramento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, si applicano anche al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto, nonché al personale utilizzato a contratto, nel numero massimo di cinque unità, per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, che abbia presentato domanda entro i termini.

3. Entro il 31 luglio 1994, il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso le società il cui capitale era interamente detenuto dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), può presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica domanda di assegnazione a pubbliche amministrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni statali, regionali e locali e da enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché da aziende municipalizzate, sono individuati le amministrazioni e gli enti ai quali è assegnato il personale di cui al presente comma e sono determinate le qualifiche attribuite al personale stesso ai fini dell'inquadramento.

4. Per il personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché dalle società da questi controllate al 100 per cento, per la determinazione del trattamento economico percepito presso i predetti organismi, ai fini dell'opzione di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal presente decreto, si valutano le sole voci della retribuzione base e dell'anzianità effettiva nella qualifica. L'opzione di cui alla predetta lettera b), ove non espressamente revocata entro il 31 ottobre 1994, deve essere integrata, entro il 31 dicembre 1994, con una domanda dell'interessato, da presentare all'organismo di provenienza e per conoscenza all'Amministrazione di assegnazione, intesa a trasformare il trattamento di fine rapporto, già maturato presso l'organismo di provenienza, in una polizza assicurativa individuale da stipularsi a cura ed a carico dell'organismo stesso, che garantisca la liquidazione di tale emolumento con le somme dovute per rivalutazione, calcolate secondo i criteri e i parametri contemplati dalla disciplina regolatrice il trattamento di fine rapporto del pregresso rapporto con l'organismo di provenienza e vigente al momento di definizione del rapporto stesso, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto. Tale liquidazione avverrà in aggiunta a quella dell'indennità di buonuscita. I periodi di servizio pregressi, coperti dalla polizza individuale, non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita. Dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa individuale dovrà essere data immediata comunicazione all'amministrazione di assegnazione.

5. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti fino al 30 giugno 1994 al personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Per lo stesso personale i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nei limiti e nella misura oraria previsti per il restante personale delle amministrazioni di assegnazione.

6. Il trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità a qualunque titolo spettanti, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di assegnazione alla data del 12 ottobre 1993 non può subire riduzioni per effetto dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.

7. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Art. 11

Disposizioni relative al commissario liquidatore

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia".

2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: "provvede" sono aggiunte le seguenti: "a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì".

3. In attesa della organica ridefinizione delle esigenze logistiche ed economali delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, i contratti in essere alla data del 31 dicembre 1993 e relativi alla locazione degli immobili già utilizzati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché relativi alle connesse utenze telefoniche, elettriche e quelli relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali movimentazione e facchinaggio, dattilografia, immissione dati, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento e simili, già prorogati al 30 giugno 1994 e nella cui titolarità è subentrato, a far data dal 1° gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato, sono prorogati al 31 dicembre 1995, alle condizioni dai medesimi contratti previste. Per le analoghe esigenze relative al centro di elaborazione dati già operante presso la soppressa Agenzia provvede la Ragioneria generale dello Stato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i contratti di cui al comma 3 possono essere motivatamente prorogati, per un massimo di un anno, dalle amministrazioni competenti, previa verifica della loro indispensabilità per assicurare la continuità dei servizi. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di quella di cui al comma 3 si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

5. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti: "Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5".

Art. 12

Disposizioni in materia fiscale

(modificato dall'art. 18, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1° marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorchè alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data. L'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993.

2. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.

Art. 13

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso.

Art. 14

Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64

1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.

Art. 15

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal CIPE è compiuta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale identifica gli interventi i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla data del 30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Conseguentemente il soggetto concedente o appaltante provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, già deliberate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992. n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.

Art. 16

Disposizioni in materia di interventi cofinanziati

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con il Ministro del tesoro.".

Art. 17

Attività dell'IPI, ex IASM

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM, ora denominato Istituto per la promozione industriale (IPI) intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM, ora IPI.

Art. 18

Attività del FORMEZ e della SVIMEZ (1)

1 Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del CIPE del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991, ed all'intesa di programma sottoscritta in data 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991 provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.

2 Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese, e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei presente decreto.

3. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo dei Mezzogiorno, nell'ambito dell'azione organica n. 2, alla gestione diretta del Centro di formazione e studi FORMEZ; la gestione di tali progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai propri compiti istituzionali ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica, il quale definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi; le eventuali economie di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto dei Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, a carico del quale sono considerate anche le somme necessarie per il funzionamento dei FORMEZ. Sono trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tutti gli altri progetti formativi; il FORMEZ provvede a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme, già conferite per la loro realizzazione, che saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto.

4. Ferme restando le proprie finalità istituzionali, il FORMEZ può essere destinatario di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato, sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

5. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, in favore dell'Associazione predetta, dall'articolo 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986 n. 64, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993 come sostituito dall'articolo 3.

Art. 19

Trasferimento delle attività residue alle amministrazioni competenti

(integrato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e dall'art. 3, comma 2-ter del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641)

1. Le materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono definitivamente attribuite alle amministrazioni competenti per materia individuate secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. E' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attività turistico-alberghiere, ivi comprese le attività creditizie.

3. E' attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato dalla società Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto.

4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attività creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.

5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonché per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta, e per non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. (1)

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le attività, di cui ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali.

7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie: concessioni chiuse, "dichiarate chiuse" trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini della Gestione separata di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi comprese le attività creditizie.

8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati; incentivi per opere private nel campo dell'istruzione professionale.

9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si effettua con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente.

(1)

Per la soppressione della gestione commissariale e per il trasferimento delle relative funzioni, di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 6, commi 1 e 3, del D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

Art. 20

Disposizioni sulla società per azioni per la gestione degli impianti idrici

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, le parole: "una o più società per azioni cui è affidata la gestione degli impianti idrici" sono sostituite dalle seguenti: "una società per azioni cui è affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici,". I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Alla società per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e dell'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta società sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici.

3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Al capitale sociale della predetta società possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonché enti locali ed acquedottistici".

2. Alle esigenze finanziarie connesse al perseguimento degli scopi sociali della società di cui al presente articolo continua a provvedersi mediante trasferimenti disposti dal Ministro del tesoro, a valere sulle somme individuate allo scopo dal CIPE in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

Art. 21

Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro

1. Nei limiti delle risorse disponibili ed in attesa del trasferimento alle regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.

2. A fronte delle attività di cui al comma 1, nonché per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro

MASERA, Ministro del bilancio e della

programmazione economica

FANTOZZI, Ministro delle finanze

BARATTA, Ministro dei lavori pubblici

e dell'ambiente

CLO', Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e del

commercio con l'estero

SALVINI, Ministro dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica

FRATTINI, Ministro per la funzione

pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO