
DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 1995, n. 43
G.U.R.S. 27 maggio 1995, n. 28
Regolamento per la concessione dei contributi per l'avvio di attività imprenditoriali da parte di giovani partecipanti a progetti di pubblica utilità di cui all'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ed, in particolare, l'art. 21, comma 4, che prevede che le modalità di accesso agli aiuti di cui allo stesso articolo vengano determinate con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;
Udito il parere n. 592/94 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nella adunanza del 18 ottobre 1994;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 20 dicembre 1994;
Sulla proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
EMANA
il seguente regolamento:
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui all'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le società aventi sede legale, amministrativa ed operativa in Sicilia, costituite:
a) in forma cooperativa, ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, semprechè le medesime società siano iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e nello schedario regionale delle cooperative;
b) in uno dei tipi previsti dal 1° e 2° comma dell'art. 2249 del codice civile.
2. Per le società di cui al comma 1, lett. a) e b), la compagine sociale, alla data della presentazione della domanda prevista dall'art. 7, deve essere composta in modo tale che i soci, in misura non inferiore all'80% di essi, siano soggetti i quali, all'entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 (21 settembre 1993), abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni, alla realizzazione di progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive integrazioni disposte con le leggi regionali in premessa, fermo restando quanto previsto dal comma 5. Per le società di cui al comma 1, lett. b), la sussistenza della predetta quota minima percentuale deve riguardare anche la relativa partecipazione finanziaria.
3. Le società devono essere costituite esclusivamente da soci residenti nel territorio della Regione Siciliana alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
4. Nella compagine sociale non possono essere presenti persone fisiche che risultino titolari di quote o azioni di altre società, anche cooperative, beneficiarie delle agevolazioni oggetto del presente decreto.
5. Possono essere ammessi a fare parte della compagine sociale di cui al comma 2 anche coloro i quali abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge n. 67 del 1988 e successive integrazioni in qualità di coordinatori o responsabili delle attività relative per periodi che risultino non inferiori complessivamente a 180 giorni alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, in conformità a quanto disposto dall'art. 18, comma 9, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
6. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 5, l'espressione "periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni", ivi contenuta, è da intendersi nel senso che si devono considerare tutte le giornate comprese nel periodo o nei periodi durante i quali si è realizzato l'impegno dei giovani nell'ambito dei progetti e non le giornate di effettiva utilizzazione dei giovani stessi. Per i medesimi fini non si considerano utili i periodi durante i quali vi è stata astensione dall'attività per gravidanza, puerperio, servizio militare, malattia, infortunio o per altre cause di impedimento.
7. La certificazione concernente la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 5 è rilasciata dai competenti uffici provinciali del lavoro.
8. Ai fini del calcolo della percentuale dell'80% prevista dal comma 2 in ordine alla composizione della compagine sociale, non si computano le frazioni pari o inferiori a 0,50, mentre si considerano come unità intere le frazioni di unità superiori a 0,50.
Progetti finanziabili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 21 della legge regionale n. 25 del 1993 i progetti per nuove attività predisposti e presentati dai soggetti di cui al precedente art. 1, che prevedano:
a) produzione di beni e/o fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'agrindustria, della pesca ed acquacultura, dell'industria ed artigianato, del turismo, del commercio e dell'agriturismo;
b) fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
Contenuti delle sovvenzioni
1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 25 del 1993, le sovvenzioni concedibili comprendono:
a) contributi in conto capitale per spese di impianto e di avviamento, fino ad un massimo del 60% delle spese stesse e limitatamente ai primi due miliardi di investimento;
b) mutui agevolati nella misura del 30% delle spese di impianto e di avviamento, al tasso annuo del 4% e per la durata di 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni.
Misura del contributo in conto capitale
1. La misura minima del contributo in conto capitale, concedibile per spese di impianto e di avviamento ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 3, è fissata al 40% delle spese stesse.
2. Il contributo di cui al comma 1 è elevabile fino alle misure del 50% e del 60% delle spese di impianto e di avviamento, quando ricorrano, rispettivamente, una o più delle seguenti caratteristiche:
a) compagine sociale formata esclusivamente da giovani di età non superiore ai 32 anni;
b) ampliamento della base occupazionale da realizzare, attraverso l'attuazione dei progetti, con l'assunzione e/o l'inclusione nella compagine sociale di giovani disoccupati ed, in particolare, di soggetti impegnati nei progetti di utilità collettiva, fermo restando il mantenimento delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 1;
c) elevato tasso di disoccupazione e/o arretratezza delle condizioni socio-economiche, esistenti nelle aree geografiche in cui devono realizzarsi le iniziative;
d) rispondenza delle iniziative agli obiettivi comunitari ed ai contenuti del piano regionale di sviluppo.
Spese ammissibili
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili, in linea generale, le spese, al netto dell'IVA, relative a:
a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
b) terreno;
c) opere edilizie, già eseguite o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l'eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione. Le spese riguardanti tali voci sono ammissibili entro il limite del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto, elevabile fino al 60% in relazione alla particolarità del settore e della attività, sentito il Nucleo di valutazione di cui all'art. 6;
d) allacciamenti;
e) macchinari, impianti, attrezzature, brevetti;
f) altri beni materiali o immateriali a utilità pluriennale, direttamente collegati al ciclo produttivo.
2. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative al terreno.
3. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.
Nucleo di valutazione
1. Per l'esame dei progetti previsti dall'art. 2 è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione un apposito Nucleo di valutazione avente durata triennale, nominato con decreto del medesimo Assessore, composto: dal direttore regionale preposto alla Direzione lavoro, in qualità di presidente; da un esperto che abbia specifica competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti; da un rappresentante delle organizzazioni regionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale, designato unitariamente dalle stesse; da un rappresentante degli organismi regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentativi a livello regionale, designato unitariamente dagli stessi; da un rappresentante degli istituti IRFIS, IRCAC e CRIAS designato unitariamente dagli stessi; da un dirigente del ruolo tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
2. Il Nucleo di valutazione esprime pareri:
a) sui criteri da adottare ai fini della scelta dei progetti da ammettere a finanziamento, anche sulla base di priorità individuate in relazione alle caratteristiche, alle aree territoriali e/o ai settori di intervento;
b) sui contenuti dei singoli progetti, anche sotto il profilo della congruenza finanziaria, delle prospettive economiche e dei prevedibili risultati anche in termini di ricadute produttive e occupazionali, nonchè dell'adeguatezza delle strutture e delle professionalità occorrenti per la realizzazione delle iniziative;
c) sulla misura percentuale del contributo in conto capitale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), concedibile in relazione ai criteri fissati ai sensi del comma 2 dell'art. 4;
d) negli altri casi previsti dal presente decreto;
e) quando sia richiesto dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione su questioni concernenti l'applicazione del presente decreto.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione saranno altresì emanate le direttive per il funzionamento del Nucleo di valutazione, che potrà costituire al proprio interno appositi sottocomitati per l'esame dei progetti.
4. Ai componenti del Nucleo di valutazione è corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Ai componenti che risiedano fuori della sede del nucleo saranno, altresì, corrisposti, ove spettanti, la diaria di missione ed il rimborso per le spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.
5. Agli adempimenti connessi con l'espletamento dei compiti assegnati al Nucleo di valutazione di cui al comma 1 provvede una apposita segreteria tecnica, costituita con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
Le mansioni di segretario del Nucleo di valutazione sono svolte da un funzionario in servizio presso la predetta segreteria, con qualifica non inferiore a dirigente.
Istanza e documentazione
1. L'istanza di ammissione alle agevolazioni, diretta all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, deve essere redatta in bollo, salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, in conformità al fac-simile allegato al presente decreto (allegato A).
2. All'istanza, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, vanno allegati i seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo della società o atto notarile che ne provi l'esistenza;
b) certificato comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel territorio della Regione Siciliana;
c) certificazione o dichiarazione giurata, comprovante che la compagine sociale e, ove richiesto, la partecipazione finanziaria alla società, rispondono ai requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 1;
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, attestante la residenza dei soci;
e) certificazioni di cui al comma 7 dell'art. 1;
f) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, artigianato, industria ed agricoltura;
g) per le società cooperative, certificato di iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario regionale delle cooperative;
h) certificazione antimafia, per tutti i soci ed eventuali procuratori e, nel caso di società di capitali o di società cooperative, per i componenti del consiglio di amministrazione, anche in presenza di amministratori delegati;
i) progetto e preventivo di spesa, redatti sul modello allegato (allegato B);
l) studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, comprendente i conti patrimoniali, i conti economici ed i flussi di cassa previsionali, sviluppati tenendo conto delle agevolazioni richieste, fino all'esercizio in cui, nelle ipotesi di progetto, si raggiungano i livelli di economicità attesi. I conti dovranno essere predisposti, anche per i casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, secondo i principi dettati rispettivamente dagli artt. 2424, 2424 bis e 2425 del codice civile.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il parere del Nucleo di valutazione, ha facoltà di richiedere ogni altro documento e/o di esperire appositi accertamenti preventivi, che si ritengano indispensabili al fine di accertare la validità e la consistenza dell'iniziativa.
4. La società dovrà comunque acquisire le autorizzazioni, concessioni, licenze o atti di assenso comunque denominati, necessari per lo svolgimento delle relative attività.
Istruttoria
1. La segreteria tecnica del Nucleo di valutazione, in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione prodotta, provvede a richiedere alla società istante, entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, la regolarizzazione della documentazione e/o l'integrazione di quella mancante.
2. La predetta segreteria, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, provvede ad inoltrare i progetti, corredati dei relativi studi di fattibilità, al Nucleo di valutazione, corredandoli di una scheda e di un elenco riepilogativo, nel quale i progetti saranno inseriti secondo l'ordine progressivo determinato dalla data di presentazione.
Provvedimenti di concessioni e diniego delle agevolazioni
1. Il Nucleo di valutazione dà comunicazione dei pareri espressi in ordine alla ammissibilità a finanziamento dei progetti, a mezzo della segreteria tecnica, all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, precisando, in particolare, in caso di parere favorevole, l'ammontare degli investimenti ammissibili e la misura del contributo in conto capitale.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana i provvedimenti di concessione delle agevolazioni entro 60 giorni dalla ricezione del predetto parere, entro i limiti degli stanziamenti disponibili, formulando preventivamente, in caso di insufficienza dei medesimi stanziamenti, apposita graduatoria da redigersi sulla base degli elementi di valutazione di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto.
3. Il provvedimento concessivo delle agevolazioni stabilisce a carico dei beneficiari l'obbligo di non distogliere dall'uso previsto in progetto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di inizio dell'attività, i macchinari e gli altri beni immobili ammessi alle agevolazioni, salva specifica autorizzazione dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il parere del Nucleo di valutazione, nonchè a non destinare gli immobili compresi in progetto ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno quindici anni dalla data anzidetta.
4. Il provvedimento concessivo è comunicato a cura della segreteria tecnica del Nucleo di valutazione al soggetto beneficiario e, per l'attuazione, al gruppo di lavoro competente per materia dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
5. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il parere del Nucleo di valutazione, ha facoltà, su richiesta del soggetto beneficiario, di ammettere variazioni progettuali, nel corso della realizzazione del progetto.
6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, a seguito del parere espresso dal Nucleo di valutazione, ha facoltà di risottoporre il progetto al Nucleo medesimo, previa richiesta motivata, per un ulteriore esame, anche in relazione ad eventuali modificazioni progettuali apportate dal richiedente.
7. I provvedimenti motivati di diniego della concessione dei benefici sono adottati entro trenta giorni dalla ricezione del parere reso dal Nucleo di valutazione.
8. L'adozione del provvedimento finale deve, comunque, intervenire entro il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Attuazione del provvedimento concessivo
1. Il competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori o di altro documento giustificativo di spesa.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il parere del Nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 6, determina gli elementi e la documentazione necessaria per comprovare la spesa effettivamente sostenuta, nonchè le relative modalità di presentazione.
3. Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente alla data della presentazione della domanda di cui all'art. 7, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni, con la sola eccezione di quelle relative allo studio di fattibilità, previste dal comma 1, lett. a), dell'art. 5.
4. I macchinari, gli impianti e le attrezzature oggetto delle sovvenzioni debbono essere nuovi di fabbrica. La sussistenza di tale requisito deve risultare dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, ovvero da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del fornitore o del legale rappresentante della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
5. L'erogazione delle sovvenzioni è effettuata in non più di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non inferiore al 10% e le prime in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50%, previa autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Assessore regionale per lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il parere del Nucleo di valutazione, imputando la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale.
6. Le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate alla prestazione di idonee garanzie reali, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
7. Il Nucleo di valutazione esprime parere sull'idoneità delle garanzie da prestare, nonchè sulla rispondenza degli atti presentati per l'erogazione delle sovvenzioni.
8. Il mutuo è posto in ammortamento quindicennale dal primo gennaio dell'anno successivo alla prima erogazione effettuata in conto del mutuo stesso ed il mutuatario provvede alla relativa restituzione in rate semestrali posticipate, versandole, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, negli appositi capitoli del bilancio della Regione, producendo al competente ufficio la documentazione attestante il versamento.
9. Per i primi tre anni relativi al preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi.
10. In caso di ritardato versamento delle rate di cui al comma 8 verrà applicata sulla somma dovuta un'indennità di mora calcolata al tasso annuo del 4%, in aggiunta all'ordinario tasso di interesse legale e sarà sospesa automaticamente l'erogazione di ulteriori ratei dei benefici, fino alla data di estinzione del debito.
11. I ratei da liquidare, su richiesta in carta semplice del beneficiario, possono essere accreditati anche mediante versamento sul conto corrente postale o bancario del beneficiario medesimo.
12. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in conformità ai criteri fissati sentito il parere del Nucleo di valutazione, dispone ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente decreto, nonchè lo stato e le modalità di realizzazione del progetto e l'impiego delle sovvenzioni concesse, a mezzo degli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti, o di altri competenti organi tecnici.
13. Qualora dalle predette ispezioni e verifiche o da qualsiasi altro accertamento risulti che i requisiti in questione non sono più sussistenti, ovvero emergano irregolarità in ordine alle modalità di realizzazione del progetto ed all'impiego delle sovvenzioni concesse, ovvero in caso di insolvenza, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il Nucleo di valutazione, dispone la revoca immediata del provvedimento concessivo ed il recupero delle somme eventualmente non dovute.
14. Le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare, nei riguardi dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro e le norme di legge poste a tutela del rapporto di lavoro, nonchè, per quanto concerne i lavoratori dipendenti, la vigente normativa in materia di collocamento. In caso di inosservanza, trovano applicazione i provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, quelli di cui all'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'art. 10 della legge regionale n. 52 del 1969.
Norme finali
1. Le sovvenzioni di cui all'art. 3 possono essere concesse sia a società di nuova costituzione, sia a società preesistenti che, qualora non in possesso dei requisiti richiesti, trasformino la compagine sociale e, ove necessario, la partecipazione finanziaria, in modo da renderle rispondenti alle previsioni contenute nel comma 2 dell'art. 1. Per le società preesistenti le sovvenzioni potranno essere concesse a condizione che le stesse dimostrino di non avere subito perdite nel triennio precedente all'anno di presentazione dell'istanza di cui all'art. 7.
2. Le agevolazioni di cui all'art. 3 non sono cumulabili con altre analoghe agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e, comunque, pubbliche.
3. Le società beneficiarie delle sovvenzioni di cui all'art. 3 possono fruire di agevolazioni a titolo di sgravio o esonero contributivo e fiscale e di contributo sulle retribuzioni, previste, anche per le assunzioni di lavoratori dipendenti, dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria.
4. I progetti i quali prevedano, per la loro realizzazione, lo svolgimento di attività formative, potranno essere ammessi a fruire dei finanziamenti relativi, in attuazione e nel rispetto delle normative vigenti in materia, dopo l'emanazione del decreto concessivo delle sovvenzioni richieste ai sensi del presente decreto e ferma restando l'inammissibilità della duplicazione di interventi finanziari in ordine ai medesimi beni o al medesimo oggetto di spesa.
5. I soci delle società beneficiarie delle sovvenzioni, in conformità a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 25 del 1993, perdono ogni altro beneficio di legge connesso alla qualità di soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge n. 67/88 e successive integrazioni e pertanto:
a) cessano dalla partecipazione ai medesimi progetti, perdendo lo "status" di disoccupati;
b) perdono il diritto alle riserve previste dal comma 1 dell'art. 6 e dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come modificati e sostituiti rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
c) non possono partecipare, come soci o lavoratori dipendenti di società diverse da quelle beneficiarie delle sovvenzioni, alle iniziative disciplinate dal comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 27 del 1991, come modificato dal comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 25 del 1993.
6. Per i soci i quali facciano parte della compagine sociale alla data di emanazione del decreto di concessione delle sovvenzioni, le disposizioni del comma 5 hanno effetto della medesima data. Per coloro i quali assumano la qualità di socio successivamente a tale data, le disposizioni di cui al comma 5 hanno effetto dal momento in cui gli stessi entrano a fare parte della compagine sociale.
7. Le società beneficiarie delle sovvenzioni possono apportare modifiche alla composizione della compagine sociale ed alla partecipazione finanziaria, dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, semprechè permangano i requisiti e le condizioni richiesti dal comma 2 dell'art. 1.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 31 gennaio 1995.
MARTINO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 2 maggio 1995.
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 154.