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REGOLAMENTO (CE) N. 150/95 DEL CONSIGLIO, 23 gennaio 1995

G.U.C.E. 31 gennaio 1995, n. L 22

Modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° febbraio 1995

Applicabile dal: 1° febbraio 1995

Nota

In quanto recante mera modifica al Reg. (CEE) n. 3813/92, il presente cessa di avere effetto a partire dal 1° gennaio 1998, data dalla quale il regolamento qui modificato è stato abrogato dall'art. 10 del Reg. (CE) n. 2799/98.

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 (3), il Consiglio è tenuto ad esaminare, anteriormente al 1° gennaio 1995, il regime agromonetario introdotto all'inizio del 1993, che è necessario, a livello comunitario, adottare modalità d'applicazione uniformi in ciascuno Stato membro in modo da evitare distorsioni di origine monetaria nell'attuazione della politica agricola comune;

Considerando che, in seguito alla decisione del 2 agosto 1993 di rialzare al 15% delle soglie di intervento marginale nel quadro del sistema monetario europeo, le monete degli Stati membri sono tutte considerate fluttuanti dal punto di vista agromonetario; che, pertanto, il coefficiente correttore di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3813/92 è attualmente bloccato al valore 1,207509;

Considerando che il coefficiente correttore connesso alle monete fisse è soppresso dall'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92; che è opportuno, pertanto, adeguare i prezzi e gli importi fissati in ecu in modo che siano conservati i loro livelli nelle monete nazionali; considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal fondo europeo di cooperazione monetaria (4), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ecu a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (5);

Considerando che è utile determinare il valore iniziale del tasso di conversione agricolo per le monete degli Stati membri che aderiranno successivamente all'Unione europea;

Considerando che, tenuto conto della soppressione del coefficiente correttore, per la politica delle strutture agrarie può essere evitato il ricorso ad un tasso di conversione agricolo specifico, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

Considerando che il regolamento (CE) n. 3528/93 (6) ha temporaneamente sostituito, fino al 31 dicembre 1994, la franchigia di adeguamento dei tassi di conversione agricoli, inizialmente simmetrica, stretta e fissa tra - 2 e + 2 punti, con una franchigia asimmetrica, ampliata e mobile tra il livello da - 2 a + 3 e il livello da 0 a + 5 punti; che il regolamento (CE) n. 3311/94 (5) ha prorogato tali disposizioni per la durata di un mese; che l'applicazione della franchigia iniziale a decorrere dal 1° febbraio 1995 rischia di provocare, a causa del permanere di possibilità di variazioni monetarie nell'ambito del meccanismo di cambio del sistema monetario europeo, una situazione di perniciosa instabilità dei tassi di conversione agricoli;

Considerando che, tenuto conto dell'incidenza delle riduzioni dei tassi di conversione agricoli sui redditi degli agricoltori, è necessaria una conferma delle tendenze monetarie che determinano dette riduzioni;

Considerando che la fissazione anticipata dei tassi di conversione agricoli prevista, per alcuni casi, dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92 può essere estesa all'intero periodo durante il quale si applica l'importo in ecu di cui trattasi, fintanto che il divario con l'evoluzione monetaria resta limitato;

Considerando che la possibilità di ricorrere alle misure compensative di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92 dovrebbe essere limitata ai casi di riduzioni sensibili dei tassi di conversione agricoli; che tali riduzioni sensibili devono essere definite in base all'entità dei precedenti aumenti dei tassi di conversione agricoli e del tempo trascorso da quando sono intervenuti;

Considerando che, in caso di rischio di riduzione sensibile dei tassi di conversione agricoli, il Consiglio deve poter determinare la natura e la portata delle misure provvisorie opportune, tenuto conto delle reali circostanze in cui la riduzione ha avuto luogo;

Considerando che il presente regolamento dev'essere applicato a decorrere dal 1° febbraio 1995, alla scadenza dei termini di validità delle disposizioni relative al coefficiente correttore e all'ampliamento della franchigia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 17 dicembre 1994, n. C 360.

(2)

Parere espresso il 20 gennaio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)

G.U. 31 dicembre 1992, n. L 387. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (G.U. 22 dicembre 1993, n. L 320).

(4)

G.U. 30 dicembre 1978, n. L 379.

(5)

G.U. 31 dicembre 1994, n. L 350.

(6)

G.U. 22 dicembre 1993, n. L 320.

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3813/92 è così modificato:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

"b) tasso rappresentativo di mercato:

la media dei tassi di cambio dell'ecu per la moneta di cui trattasi, constatata durante un periodo di riferimento della durata massima di un mese e determinato secondo la procedura prevista all'articolo 12;"

b) le lettere c) e d) sono soppresse e le lettere e) e f) diventano rispettivamente c) e d);

c) è aggiunta la seguente lettera:

"e) riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo:

una riduzione dell'ultimo tasso di conversione applicabile che, in valore assoluto, superi ciascuna delle differenze tra detto tasso e i livelli più bassi dei tassi di conversione applicabili:

- nel corso degli ultimi 12 mesi, e

- tra 24 mesi e più di 12 mesi prima,

- tra 36 mesi e più di 24 mesi prima;

le differenze relative al secondo e al terzo trattino sono rispettivamente assunte in misura pari a due terzi e ad un terzo del loro valore."

2) All'articolo 2, paragrafo 1, il riferimento al regolamento (CEE) n. 3180/78 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 3320/94.

3) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3, il tasso di conversione agricolo è stabilito dalla Commissione in funzione del tasso rappresentativo del mercato e a norma dell'articolo 4.

Il tasso di conversione agricolo di applicazione il 1° febbraio 1995 è uguale a quello determinato per tale data secondo le regole vigenti il 31 gennaio 1995, diviso per 1,207509.

Nel caso della moneta nazionale di un nuovo Stato membro, il tasso di conversione agricolo è inizialmente uguale al tasso rappresentativo di mercato stabilito a norma dell'articolo 1, lettera b) con riguardo all'ultimo periodo di riferimento conclusosi anteriormente alla data in cui il presente regolamento si applica per la prima volta alla moneta di cui trattasi.";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) al paragrafo 3 è soppresso il membro di frase "e tenuto conto del coefficiente correttore";

d) i paragrafi 3 e 4 divengono i paragrafi 2 e 3.

4) Il testo degli articoli 4 e 4 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1. Il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato qualora, al termine di un periodo di riferimento:

a) in caso di un divario monetario positivo, questo è superiore alla franchigia di cui al paragrafo 4,

b) nel caso di un divario monetario negativo:

- il valore assoluto di tale divario è superiore a 2 punti, ovvero

- il valore assoluto della differenza tra tale divario e quello di un'altra moneta è superiore alla franchigia di cui al paragrafo 4.

Tuttavia, fatto salvo il disposto del paragrafo 5, se il tasso di conversione agricolo di una moneta dovesse essere ridotto sulla base di un solo periodo di riferimento, il disposto del primo comma non si applica alla moneta di cui trattasi né a quelle che, unicamente rispetto alla stessa si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) di detto comma.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 il nuovo tasso di conversione agricolo è determinato in funzione di una riduzione della metà del valore assoluto del divario monetario in questione.

3. Il paragrafo 1 si applica iterativamente per il medesimo periodo di riferimento, iniziando, se del caso, dalla riduzione dei divari monetari positivi, in funzione dei tassi di conversione agricoli calcolati a norma del paragrafo 2.

4. La franchigia è pari a 5 punti. Tuttavia, per evitare rischi di distorsione dei flussi commerciali, il livello della franchigia tra due monete specifiche può essere ridotto secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

5. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 determinasse una riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo di una moneta, tale applicazione è sospesa con riguardo a quest'ultima per quanto necessario e per un massimo di quattro periodi supplementari di riferimento successivi."

5) All'articolo 5, paragrafo 2 i termini "Tenuto conto del coefficiente correttore," sono soppressi.

6) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è soppresso il secondo comma,

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. Per gli importi fissati anticipatamente in ecu e per gli importi fissati in ecu a seguito di una procedura di bando di gara, il tasso di conversione agricolo può essere fissato anticipatamente.

In tal caso il tasso di conversione agricolo è quello vigente, rispettivamente, alla data in cui esso è stato fissato anticipatamente, oppure alla data di scadenza del termine del bando di gara. Tuttavia questo tasso è adeguato se si discosta di più del 4% del tasso di conversione agricolo che sarebbe stato applicato in assenza di fissazione anticipata.

La validità della fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo è uguale a quella della fissazione anticipata dell'importo di cui trattasi o a quella dell'aggiudicazione dell'offerta."

7) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. Gli Stati membri possono concedere agli agricoltori, per tre anni, un aiuto compensativo quando la media del tasso di conversione agricolo nel corso degli ultimi dodici mesi registri una riduzione sensibile rispetto alla media del tasso di conversione agricolo nel corso dei precedenti dodici mesi.

L'importo di ciascuna rata annua successiva è ridotto rispetto alla precedente in misura almeno pari ad un terzo dell'importo erogato durante il primo anno.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1,

- i periodi presi in considerazione per dare avvio alla concessione di un aiuto non possono servire come base per la concessione di un nuovo aiuto;

- la definizione di una riduzione sensibile della media del tasso di conversione agricolo è stabilita secondo la procedura prevista all'articolo 12, per analogia con quanto disposto all'articolo 1, lettera e);

- l'aiuto compensativo non può essere concesso sotto forma di importo vincolato alla produzione, diversa da quella di un periodo fisso ed antecedente; esso non può essere orientato verso una produzione o essere condizionato dall'esistenza di una produzione;

- l'importo della prima rata annua dell'aiuto è determinato in base alla riduzione del reddito agricolo medio dello Stato membro interessato causata dalla diminuzione del tasso di conversione agricolo;

- qualora il tasso medio che ha dato avvio alla concessione dell'aiuto risulti inferiore alla media dei tassi di conversione agricoli applicati successivamente, per dodici mesi consecutivi, le rate annue dell'aiuto da erogare dopo i dodici mesi in parola sono soppresse o ridotte secondo la procedura di cui all'articolo 12;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, ove siano raggiunti dei limiti minimi, gli importi massimi erogabili per ciascuna rata dell'aiuto.

3. La Comunità contribuisce al finanziamento dell'aiuto compensativo:

- nella misura del 75% degli importi effettivamente concessi agli agricoltori di una delle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, o dell'obiettivo n. 6 di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994;

- nella misura del 50% degli importi effettivamente erogati negli altri casi.

Con riguardo al finanziamento della politica agraria comune, questo contributo è considerato parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli."

8) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

In caso di una rivalutazione rilevante, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta tutte le misure necessarie che, essenzialmente per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo GATT e della disciplina di bilancio, possono comportare deroghe alle disposizioni del presente regolamento

- relative agli aiuti;

- relative all'entità dello smantellamento dei divari monetari; tali deroghe non possono tuttavia comportare un'estensione della franchigia."

9) All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I prezzi e gli importi in ecu al cui controvalore in moneta nazionale risulta applicato, il 31 gennaio 1995, il coefficiente correttore 1,207509 sono moltiplicati per tale coefficiente all'atto della prima applicazione, a decorrere dal 1o febbraio 1995, di un tasso di conversione agricolo stabilito a decorrere da tale ultima data. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 2 bis, i tassi di conversione agricoli stabiliti anticipatamente prima del 1o febbraio 1995, come pure gli importi in ecu cui si riferiscono, rimangono immutati."

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PUECH