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DECRETO PRESIDENZIALE 19 gennaio 1995, n. 72

G.U.R.S. 5 ottobre 1995, n. 51

Regolamento per il funzionamento delle sezioni del Comitato regionale di controllo e dei relativi uffici istituiti con la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 23 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Uditi i pareri del Consiglio di giustizia amministrativa, n. 558, reso nell'adunanza del 14 dicembre 1992, n. 254, reso nell'adunanza del 18 maggio 1993, e n. 164 reso nell'adunanza del 19 aprile 1994;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 408 del 13 ottobre 1993 e n. 518 del 29 novembre 1994, con le quali è stato approvato il regolamento per il funzionamento delle sezioni del Comitato regionale di controllo e dei relativi uffici istituiti con la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Emana il seguente regolamento:

TITOLO I

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO

Art. 1

Convocazione

1. Il Presidente può disporre la convocazione della sezione di controllo in base all'art. 6 della legge quante volte lo ritenga necessario in relazione alla consistenza degli atti da esaminare.

2. Gli avvisi di convocazione debbono contenere la indicazione sommaria, sintetica e non equivoca degli affari da trattare.

Art. 2

Domicilio dei componenti

1. I componenti delle sezioni di controllo eleggono il loro domicilio nel comune capoluogo ove devono svolgere le funzioni inerenti alla carica.

2. In caso di mancata elezione del domicilio lo stesso si intende eletto presso la segreteria della sezione di controllo.

Art. 3

Assenze o impedimenti

1. Il presidente impedito all'esercizio della propria funzione ne deve dare immediata comunicazione al componente vicario ed al segretario della commissione.

2. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente l'esercizio delle relative funzioni compete in via straordinaria al componente più anziano per voti ottenuti in sede di elezione da parte dell'Assemblea regionale e, a parità di voti, per età.

3. Il componente della sezione impedito ad intervenire alle sedute ne deve dare tempestiva comunicazione al presidente, indicandone i motivi.

Art. 4

Decadenze

1. Agli effetti dell'art. 7 della legge, il presidente della sezione comunica tempestivamente all'Assessore regionale per gli enti locali le cause di decadenza verificatesi.

2. La proposta di decadenza è adottata dall'Assessore regionale per gli enti locali sentito l'interessato. Nei casi di incompatibilità sopravvenuta l'Assessore per gli enti locali provvede a diffidare l'interessato ai sensi del comma 2° dell'art. 7 della legge.

3. Il decreto del Presidente della Regione con il quale viene pronunciata la decadenza è comunicato al presidente della sezione, all'Assessore regionale per gli enti locali ed al Presidente dell'Assemblea regionale.

Art. 5

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di componente della sezione di controllo sono presentate al Presidente della Regione che ne prende atto e promuove la sostituzione nel termine di quindici giorni.

2. Decorso detto termine le dimissioni divengono definitive.

Art. 6

Quorum

1. La sezione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati dalla legge.

2. La sezione delibera con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

3. I componenti della sezione non possono astenersi dal voto, tranne nei casi in cui sussista un interesse personale o di parenti o affini entro il 4° grado. L'astensione comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione dell'affare. Il componente astenuto si computa nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. I componenti che si allontanano dalla sala della adunanza prima della votazione non si comprendono nel numero legale per la validità delle adunanze.

Art. 7

Poteri del presidente

1. Nelle adunanze il presidente provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Art. 8

Dichiarazione di voto e rettifica di verbali

1. Ogni componente del collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, e di chiedere le opportune rettifiche.

Art. 9

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute contenente l'elenco degli affari da trattare viene stabilito dal presidente.

2. Per ogni affare deve essere indicato:

a) il numero di protocollo;

b) l'ente e l'organo deliberante;

c) il numero e la data dell'atto deliberativo;

d) l'oggetto;

e) il nome del relatore.

3. L'ordine del giorno, con gli atti relativi, deve essere messo a disposizione dei componenti della sezione almeno 24 ore prima della seduta cui si riferisce, nei locali della sezione stessa.

Art. 10

Votazioni

1. Il relatore incaricato dell'affare posto all'ordine del giorno illustra la relazione e la proposta conclusiva dell'ufficio e, quindi, la propria proposta che viene messa ai voti dal presidente.

2. Il presidente, ove non venga accolta la proposta del relatore, pone ai voti le eventuali proposte alternative.

3. La decisione adottata viene annotata dal relatore che ne cura la compilazione anche tramite gli uffici.

4. Nel caso di annullamento il relatore deve annotare i motivi che comportano tale decisione.

5. La decisione, se particolarmente complessa, potrà essere depositata in un momento successivo presso l'ufficio di segreteria garantendo in ogni caso il rispetto dei termini di legge previsti per il controllo.

Art. 11

Registro delle deliberazioni

1. A cura del segretario viene tenuto il registro delle deliberazioni nel quale vengono trascritte, per estremi, tutte le deliberazioni iscritte all'ordine del giorno, con l'indicazione dell'ente che ha adottato l'atto, dell'organo deliberante, del numero, data e oggetto del provvedimento.

2. Il registro deve essere bollato, numerato progressivamente e firmato in ogni foglio dal segretario.

3. Ogni deliberazione trascritta nel registro ha un numero d'ordine.

4. Gli estremi della decisione dell'organo tutorio sono costituiti dal numero d'ordine della deliberazione, dal numero di protocollo e dalla data della seduta del collegio.

5. Nel registro devono essere indicati i nominativi dei componenti intervenuti, la decisione adottata ed il nominativo del relatore incaricato dell'affare.

Art. 12

Registro dei verbali delle sedute

1. Per ciascuna seduta deve essere redatto a cura del segretario il verbale contenente:

a) le assenze, anche solo momentanee dei componenti;

b) il voto contrario dei componenti;

c) eventuali interventi, o altro, che i componenti richiedono di inserire a verbale.

2. I verbali delle sedute sono raccolti in apposito registro e custoditi dal segretario della commissione.

3. I componenti del collegio hanno diritto di prendere visione dei verbali delle sedute in qualsiasi momento.

Art. 13

Devoluzione

1. La sezione provinciale del CO.RE.CO., in caso di richiesta di devoluzione da parte dell'ente interessato avanzata ai sensi dell'art. 17 - comma 3° - della legge, qualora non ritenga fondata la richiesta stessa, provvede a definire il controllo sull'affare oggetto di richiesta.

Art. 14

Incompetenza dell'organo adito

1. Nel caso di incompetenza dell'organo adito di cui all'art. 18 - comma 5° - della legge i termini per l'esercizio del controllo da parte della sezione ritenuta competente decorrono dalla data in cui le deliberazioni pervengono agli uffici della sezione stessa.

Art. 15

Albi

1. La sezione centrale e le sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo hanno un albo per la pubblicazione delle deliberazioni da portare a conoscenza del pubblico.

2. Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione della copia integrale di esse durante il quinto giorno, non festivo, successivo alla data dell'atto.

3. Il segretario della sezione è responsabile della pubblicazione.

Art. 16

Accesso agli atti della sezione

1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi della sezione di controllo in base alle disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 17

Provvedimenti istruttori

1. I chiarimenti o gli elementi integrativi di giudizio previsti dall'art. 19 della legge sono richiesti a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento e resi a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento e di raccomandata a mano.

2. Per le deliberazioni non dichiarate immediatamente esecutive, in caso di mancata risposta entro i venti giorni dalla data di ricezione della richiesta, la sezione del CO.RE.CO. competente definisce il controllo entro l'ulteriore termine di venti giorni decorrenti da tale data.

Art. 18

Tenuta dei registri

1. Il segretario, oltre il registro delle deliberazioni del collegio ed il registro dei verbali delle sedute, tiene il registro delle scadenze di termini assegnati nelle ordinanze nonchè il registro dei componenti intervenuti nelle singole adunanze, che viene da questi firmato in ciascuna seduta.

Art. 19

Comunicazione dei provvedimenti

delle sezioni del Comitato regionale di controllo

1. I provvedimenti delle sezioni del Comitato regionale di controllo devono essere comunicati a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 20

Firma degli atti

1. Gli atti della sezione del Comitato regionale di controllo sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 21

Scadenze dei provvedimenti della sezione

1. I provvedimenti, interlocutori o definitivi, della sezione di controllo sono trasmessi a cura dell'ufficio di segreteria agli enti interessati nei termini di legge.

2. L'ufficio di segreteria annota le scadenze a margine dei provvedimenti, interlocutori o definitivi, adottati su ciascun atto deliberativo.

Art. 22

Prospetto delle presenze

1. Il segretario cura la compilazione e l'invio all'ufficio di segreteria della sezione di controllo, entro il giorno 5 del mese successivo, di un prospetto mensile delle presenze dei componenti alle sedute.

2. Il presidente accerta e attesta nel prospetto mensile che le assenze siano giustificate in relazione all'art. 7 della legge.

Art. 23

Organizzazione degli uffici

1. La sezione del Comitato regionale di controllo è dotata di un ufficio di segreteria articolato in unità operative per materie ed affari omogenei.

2. La costituzione delle unità operative, o la loro modifica, viene proposta dal presidente della sezione sentiti i dirigenti superiori ed i dirigenti in servizio presso la sezione stessa, e determinata con decreto del Presidente della Regione con le procedure di cui alla legge regionale n. 7 del 23 marzo 1971.

3. All'assegnazione del personale presso gli uffici di cui al comma 1° si provvede con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentito il consiglio di direzione.

4. Quando ricorrano esigenze di servizio il dirigente superiore preposto all'ufficio di segreteria può disporre singoli movimenti di personale con qualifica non superiore ad assistente tra le unità operative della sezione.

5. I provvedimenti adottati devono essere immediatamente trasmessi all'Assessore per gli enti locali, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. Nei casi di prolungata assenza od impedimento dei coordinatori delle singole unità operative l'Assessore può disporne la sostituzione temporanea.

7. Per gli stessi motivi l'Assessore può disporre la sostituzione temporanea del funzionario preposto all'ufficio di segreteria.

8. Il carico di lavoro viene attribuito ai funzionari istruttori delle unità operative da parte dei responsabili delle stesse.

9. Per assicurare la tempestiva istruttoria degli atti, i coordinatori delle unità operative possono provvedere, in via provvisoria, a sostituire i funzionari istruttori assenti o impediti.

10. Al funzionario istruttore non può essere attribuito lo stesso carico di lavoro per più di due anni.

Art. 24

Archivio

1. Presso ogni sezione di controllo è costituito l'archivio generale di deposito che comprende gli affari ultimati da tre anni e l'archivio corrente che comprende tutti gli altri affari.

2. Le carte sono ripartite in serie suddivise in categorie. Le serie ricomprendono gli atti di ciascun tipo di ente omogeneo.

3. Per le carte che transitano all'archivio di deposito deve essere compilato apposito inventario.

4. L'archivio deve tenere un registro di protocollo generale ed un indice alfabetico per la ricerca degli atti.

5. Una delle due copie delle deliberazioni trasmesse all'organo di controllo deve essere conservata nell'archivio dell'ufficio della sezione di controllo; l'altra, è restituita con la determinazione adottata dalla sezione.

6. L'archivista è responsabile del regolare assetto degli archivi, nonchè della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti, delle circolari, delle istruzioni e degli altri stampati.

Art. 25

Ricezione della posta

1. La posta in entrata deve affluire esclusivamente presso l'ufficio di segreteria, dove viene timbrata con il bollo datario e distinta per unità operative competenti.

2. Gli avvisi postali di ricevimento devono contenere il timbro datario e la firma dell'incaricato della ricezione.

3. Tutte le deliberazioni pervenute vengono registrate nei protocolli dell'archivio lo stesso giorno del loro ricevimento.

4. Le deliberazioni pervenute oltre le ore 12 possono essere registrate il giorno successivo.

5. Dopo la protocollazione, l'archivio provvede alla classificazione, rubricazione e trascrizione per estremi in appositi registri degli atti deliberativi che trasmette immediatamente, unitamente ai precedenti, ai funzionari istruttori competenti in base al carico di lavoro di ciascuno di essi.

Art. 26

Relazione istruttoria

1. Il funzionario istruttore, esaminato l'atto, compila su appositi modelli la relazione istruttoria che deve espressamente contenere le seguenti indicazioni:

a) gli elementi essenziali del contenuto del dispositivo;

b) il richiamo delle leggi applicate;

c) l'esattezza dell'imputazione contabile;

d) i termini di scadenza delle possibili decisioni interlocutorie o definitive della sezione.

2. Il funzionario riferisce, quindi, sugli eventuali vizi dell'atto ed indica la sua proposta finale, indicando le norme ritenute applicabili.

3. La relazione, firmata e datata dal funzionario istruttore, è immediatamente trasmessa al dirigente coordinatore dell'unità operativa, che, ove concordi con la proposta, vi appone il visto e, ove ne dissenta, vi appone le proprie osservazioni.

4. La relazione istruttoria, unitamente agli atti relativi, deve pervenire all'ufficio di segreteria almeno 48 ore prima della seduta.

Art. 27

Restituzione degli atti

1. Le unità operative provvedono a restituire agli enti interessati tramite l'ufficio di segreteria gli atti riconosciuti incondizionatamente legittimi dalla sezione di controllo.

2. I provvedimenti definitivi od interlocutori adottati dalla sezione vengono trasmessi agli enti in copia conforme all'originale a cura dell'ufficio di segreteria.

3. Gli atti deliberativi ed i provvedimenti di cui ai commi precedenti, nonchè agli eventuali allegati che ne facciano parte integrante, devono essere timbrati e siglati su ciascun foglio a cura di un funzionario dell'unità operativa competente o dall'ufficio di segreteria.

Art. 28

Conferenza di servizio

1. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il dirigente superiore preposto all'ufficio di segreteria provvede a convocare periodicamente la conferenza di servizio con i dirigenti e gli assistenti addetti alla sezione di controllo e ne riferisce al presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 19 gennaio 1995.

GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 13 settembre 1995.

Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 365.