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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 5

G.U.R.S. 11 gennaio 1995, n. 3

Proroga dell'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10 e dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61. Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 e all'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

Testo con annotazioni alla data 27 aprile 1999

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale

1. Il termine per l'utilizzazione dei residui di spese in conto capitale di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 1995. (1)

(1)

Termine prorogato:

- al 30 giugno 1996 dall'art. 7 della L.R. 42/95;

- al 31 dicembre 1996 dall'art. 11 della L.R. 10/96;

- al 30 giugno 1997 dall'art. 11 della L.R. 25/96;

- al 31 dicembre 1997 dall'art. 9 della L.R. 14/97;

- al 31 dicembre 1998 dall'art. 11, comma 4, della L.R. 3/98.

Art. 2

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, concernente interventi straordinari per il dissesto statico in località "Tremonti - Ritiro" (1)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, sono così sostituiti:

"1. Gli interventi di cui all'articolo 1, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, di concerto con la Regione Siciliana e con la Prefettura di Messina, saranno attuati dal Prefetto di Messina ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, utilizzando gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, in aggiunta a quelli assegnati per le stesse finalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri".

(1)

Le somme stanziate nell'articolo annotato saranno utilizzate dal Prefetto di Messina per le finalità indicate alle lett. a), b) e c) dell'art. 37 della L.R. 10/99.

Art. 3

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, concernente contributi straordinari ai soci assegnatari di consorzi penalizzati dal dissesto statico

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, è così sostituito:

"2. L'intervento di cui al comma 1 è diretto ad adeguare il costo delle unità abitative alle effettive capacità economico - finanziarie dei soci assegnatari e verrà erogato direttamente a ciascun socio che allegherà all'istanza di contributo una dichiarazione del presidente del sodalizio, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che lo stesso socio si trova nelle condizioni previste dal presente articolo per ottenere il contributo".

Art. 4

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, concernente proroga dei termini per le assunzioni in imprese operanti in Sicilia

1. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1996. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 69, comma 1, della L.R. 6/97, il termine di cui al comma annotato è stato differito al 31 dicembre 1999.

Art. 5

Proroga delle disposizioni dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, relativo alla incentivazione di attività economiche per il comune di Ragusa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche sono prorogate per un ulteriore quinquennio a decorrere dal 1995.

Art. 6

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995.

MARTINO