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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 6

G.U.R.S. 11 gennaio 1995, n. 3

Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. Disposizioni in materia di personale.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 46/1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Termine di efficacia delle graduatorie concorsuali

(integrato dall'art. 18 della L.R. 46/95)

1. L'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. Le graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 degli enti e quelle relative alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, o altre categorie protette, sono efficaci per la durata di 36 mesi e devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti e disponibili riservati. E' fatto obbligo all'Amministrazione regionale di procedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al ricalcolo dei posti da attribuirsi in forza della legge 2 aprile 1968, n. 482, tenendo conto del numero dei dipendenti effettivamente in servizio presso l'amministrazione.

2. Le graduatorie dei concorsi espletati anteriormente al febbraio 1993 dell'Amministrazione regionale sono efficaci per la durata di 48 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè valide al 1° gennaio 1992 e devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti e disponibili riservati".

Art. 2

(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 437 del I2-23 dicembre 1994)

Art. 3

(Articolo omesso in quanto la relativa delibera legislativa del 4 marzo 1994 è stata abrogata dall'art. 4 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 10 maggio 1994 e promulgata come legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35)

Art. 4

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale recante "Modifica del termine per l'adozione degli statuti e dei regolamenti di contabilità dei comuni. Proroga di termini in materia urbanistica, per la costituzione delle province regionali e per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione" approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 1994.

Art. 5

Modifica all'articolo 55 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, in materia di fidejussioni per le cooperative

1. All'ultimo comma dell'articolo 36 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, aggiunto con l'articolo 55 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le parole "cooperativa venditrice" sono sostituite dalle parole "cooperativa acquirente"

Art. 6

(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 437 del 12 - 23 dicembre 1994)

Art. 7

(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 437 del 12 - 23 dicembre 1994)

Art. 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995.

MARTINO