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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 7

G.U.R.S. 11 gennaio 1995, n. 3

Disposizioni concernenti le assunzioni presso gli enti locali.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 46/1995 e con annotazioni alla data 5 novembre 2004)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1)

(integrato dall'art. 19 della L.R. 46/95)

1. Nel rispetto delle disposizioni legislative statali in materia di rideterminazione delle piante organiche, carichi di lavoro, deficitarietà strutturale e dissesto dei bilanci, gli enti locali della Sicilia possono essere autorizzati a procedere all'assunzione dei vincitori e, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e delle disponibilità di bilancio previste dall'articolo 2, degli idonei dei concorsi banditi entro il 31 agosto 1993 le cui graduatorie sono approvate entro il 30 giugno 1995, nonchè all'assunzione degli aventi diritto in base alle graduatorie degli uffici di collocamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. All'onere derivante dal comma 1 provvederà la Regione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, salvo l'obbligo per l'ente beneficiario di assumerne l'onere, man mano che si rendono vacanti posti di organico.

(1)

Il termine previsto dal presente articolo è stato prorogato con l'art. 14, comma 2, della L.R. 85/95 al 30 giugno 1996 e ulteriormente prorogato con l'art. 45, comma 1, della L.R. 15/2004 al 31 dicembre 2006.

Vedi l'art. 14 della L.R. 41/96: "Determinazione delle piante organiche".

Art. 2

1. All'onere derivante dalle assunzioni di cui all'articolo 1, calcolato in lire 20.000 milioni, si provvede mediante prelevamento dal capitolo 21257 e corrispondente incremento di pari importo del capitolo 18709.

2. Gli oneri per gli anni successivi, che saranno determinati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.07.00.

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995.

MARTINO