Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 10

G.U.R.S. 11 gennaio 1995, n. 3

Disposizioni in materia di lavori pubblici, nonchè in tema di tutela dell'ambiente.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 7/2003)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Adeguamento alla normativa statale in materia di lavori pubblici

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 2

Programmazione triennale e di spesa delle opere pubbliche per l'anno 1995

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 3

Estensione al 1995 del piano di riparto del fondo per la progettazione di opere pubbliche

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 4

Deroga in materia di assegnazione di incarichi di progettazione a professionisti esterni

(abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, abrogazione riconfermata con l'art. 30, comma 1, della L.R. 7/2003)

Art. 5

Ulteriore proroga delle graduatorie di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15

1. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, già sostituito con l'articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30, è ulteriormente sostituito con il seguente: "Le graduatorie hanno efficacia decennale".

Art. 6

Norma interpretativa dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. L'esclusione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, non riguarda gli alloggi realizzati dai comuni con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione.

Art. 7

Modifica della Commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento

1. All'articolo 16, comma secondo, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, le parole: "dal medico provinciale che la presiede" sono sostituite con le seguenti: "da un presidente, le cui funzioni sono svolte da un dirigente medico degli ex uffici del medico provinciale o da un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con almeno dieci anni di servizio designato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente".

Art. 8

Interpretazione della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 in materia di limiti per gli scarichi dei reflui urbani

1. I parametri previsti per l'azoto totale, l'azoto ammoniacale, l'azoto nitrico, l'azoto nitroso, il fosforo totale, il cloro residuo per gli scarichi, autorizzati o da autorizzare ai sensi della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, nel rispetto delle tabelle 3, 4 e 5 della legge medesima, non sono soggetti ai limiti previsti dalla tabella "A" della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni.

Art. 9

Disposizioni concernenti il recepimento della direttiva CEE n. 91/271 riguardante il trattamento delle acque reflue urbane e della relativa normativa statale di cui alla legge n. 36/94

1. Entro centottantagiorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea regionale siciliana, su iniziativa del Governo della Regione, provvederà al recepimento della normativa concernente il trattamento delle acque reflue urbane da emanare ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in attuazione della direttiva CEE n. 91/271 del 21 maggio 1991.

2. I termini di cui all'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino alla scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 10

Ordinanze contingibili e urgenti in materia di smaltimento di rifiuti

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 5, è abrogato.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 gennaio 1995.

MARTINO