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LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1995, n. 1

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 7 gennaio 1995, n. 2

Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 78/1995 e con annotazioni alla data 28 aprile 1997)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la presente legge:

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1995 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2

Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione per l'anno finanziario 1995, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 3

Elenchi

1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 4

Costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali

1. In attuazione dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 25, è iscritto in bilancio il capitolo 55920 con previsione di spesa di lire 10.000 milioni quale quota a carico della Regione per l'attuazione di un programma per la realizzazione di opere di costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48.

Art. 5

Variazioni di bilancio

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) e 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti), in relazione ad accertate inderogabili necessità.

2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 21252), qualora non sia possibile provvedere a norma del comma 1.

3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1995, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:

a) ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nell'ambito della rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, in relazione a nuove assegnazioni connesse con l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata;

c) ad iscrivere nei capitoli di spesa istituiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, le somme che affluiranno nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata nn. 3737, 3739, 3740 e 3741 in relazione alle necessità.

5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato inoltre ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ai capitoli 60663 della spesa e 5436 della entrata, concernenti rispettivamente versamenti e prelevamenti dai conti correnti di tesoreria dello Stato intestati alla Regione Siciliana, in relazione ai trasferimenti di fondi sui predetti conti correnti disposti dallo Stato o effettuati dalle aziende di credito che svolgono il servizio di cassa regionale per eccedenza del limite detenibile previsto dalle norme sulla Tesoreria unica.

Art. 6

Fondi CEE

1. I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al capitolo 4754 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 60766 della spesa, vengono destinati, dopo l'emissione dell'ordine di pagamento da parte del Fondo medesimo, con deliberazione della Giunta regionale, alle Amministrazioni regionali individuando, ai fini della conseguente utilizzazione, nei limiti dei relativi contributi affluiti al predetto conto corrente, gli ulteriori programmi o progetti.

2. In dipendenza di quanto previsto dal comma 1 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.

3. Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati della documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

4. I contributi di cui al comma 3 sono iscritti ad appositi capitoli di entrata e di spesa.

Art. 7

Fondi strutturali CEE

1. I contributi concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del Regolamento CEE 2052/88 del 24 giugno 1988, vengono iscritti in bilancio con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta del Presidente della Regione in relazione alla necessità di realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 5 del regolamento medesimo.

2. E' istituito un fondo con una dotazione di lire 146.688 milioni - capitolo 60786 - per il cofinanziamento regionale connesso con l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE 2052/88 del 24 giugno 1988.

3. Alla utilizzazione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante l'iscrizione delle somme in capitoli di spesa operativi, con decreto dell'Assessorato del bilancio e delle finanze nei limiti di seguito indicati per ciascuna amministrazione, su richiesta del Presidente della Regione, in base alle effettive necessità per la realizzazione degli interventi previsti:


Presidenza                                     lire  1.256 milioni
Agricoltura e foreste                          lire 22.500    "
Industria                                      lire  9.155    "
Lavori pubblici                                lire 21.971    "
Lavoro, previdenza sociale,
formazione professionale ed emigrazione        lire 10.000    "
Cooperazione, commercio,
artigianato e pesca                            lire 12.817    "
Beni culturali ed ambientali
e pubblica istruzione                          lire 23.216    "
Territorio ed ambiente                         lire 21.971    "
Turismo, comunicazioni e trasporti             lire 23.802    "
Art. 8

Fondo contrattazione stato giuridico ed economico personale giuridico

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, l'ammontare del fondo destinato alla contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale è stabilito per il triennio 1995-1997 in lire 341.600 milioni, di cui lire 141.600 milioni per l'anno 1995 e lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

2. La spesa prevista dal comma 1 per il 1995 è iscritta al capitolo 21262.

Art. 9

Personale dell'ITALTER e della SIRAP

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della spesa prevista dall'articolo 76 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è autorizzata al pagamento degli oneri derivanti nell'esercizio 1995 dai contratti stipulati in forza del medesimo articolo, che si iscrivono al capitolo 10353.

Art. 10

Variazioni compensative per spese telefoniche

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio fra i capitoli relativi alle spese telefoniche, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione.

Art. 11

Acquisto alloggi destinati alle forze dell'ordine

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, la Presidenza della Regione è autorizzata ad erogare la somma di lire 918 milioni per fare fronte alle obbligazioni nascenti per l'acquisto di alloggi destinati alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia.

Art. 12

Zone terremotate

1. Le disponibilità del Fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al capitolo 60784, viene utilizzato mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa operativi, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

2. Con le modalità di cui al comma 1 saranno utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della medesima legge.

Art. 13

Integrazione Fondo sanitario

1. In attuazione dell'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - a carico della Regione per l'anno 1995 viene determinata in lire 1.841.362 milioni e si iscrive al capitolo 41724.

Art. 14

Rimodulazione spese pluriennali

1. Le spese autorizzate dalle leggi elencate nella tabella n. 1, allegata alla presente legge, sono rideterminate negli importi indicati nella tabella medesima.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è determinata per l'anno 1995 in lire 2.500 milioni, che si iscrivono al capitolo 18710.

3. Le spese derivanti dall'attuazione del progetto per lo sviluppo delle zone interne di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, alle relative delibere di esecuzione della Giunta regionale n. 356 del 1° luglio 1991 e n. 365 dell'8 agosto 1991 ed ai rispettivi decreti di variazione n. 833 del 1° agosto 1991 e n. 1478 del 23 novembre 1991, come risultano rimodulate a norma dell'articolo 7 della legge regionale 16 novembre 1991, n. 43 dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 e dell'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1993, n. 14, e dell'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 6, ricadenti negli esercizi 1995 e 1996, sono rideterminate per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 negli importi indicati nella tabella n. 2 allegata alla presente legge.

Art. 15

Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1995, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

2. Gli Assessori regionali, entro 60 giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

Art. 16

Mutui

(modificato e integrato dall'art. 10 della L.R. 78/95)

1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre mutui della durata massima di anni dieci per l'ammontare complessivo di lire 6.100 miliardi in ragione di lire 2.700 miliardi per l'anno 1995, di lire 1.700 miliardi per l'anno 1996 (1) [e di lire 1.700 miliardi per l'anno 1997]. (2)

2. La somministrazione dei mutui è subordinata alle effettive necessità di cassa della Regione.

3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui lire 1.209.341 milioni, lire 1.633.726 milioni e lire 2.117.566 milioni, previsti rispettivamente per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.07 "Oneri finanziari e rimborso prestiti".

4. L'autorizzazione alla contrazione dei mutui per gli anni 1995 e 1996, disposta dall'articolo 11 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 6, è annullata.

5. Il mutuo per l'anno 1995 dovrà essere contratto alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso annuo fisso non superiore al "prime rate ABI" maggiorato di un punto, da determinarsi al momento delle singole somministrazioni.

6. Il mutuo di cui al comma 1 potrà essere stipulato entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui lo stesso si riferisce.

(1)

Con l'art. 17 della L.R. 5/96, il mutuo di lire 1.700.000 milioni autorizzato per l'anno 1996, dovrà essere contratto alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso annuo fisso non superiore al "prime rate ABI" maggiorato di un punto, da determinarsi al momento delle singole somministrazioni.

(2)

Per effetto dell'art. 21, comma 3, della L.R. 14/97 l'autorizzazione alla contrazione del mutuo per l'anno 1997, sopra annotata, è annullata.

Art. 17

Totale generale del bilancio annuale

1. E' approvato in lire 23.143.557 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1995.

Art. 18

Bilancio pluriennale

1. E' approvato in lire 65.926.639 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 1995-1997.

2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1995-1997 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art. 19

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997 con i relativi allegati.

Art. 20

Azienda delle foreste demaniali

1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).

Art. 21

Annessi

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1995 (annesso n. 1).

2. Alla presente legge è allegato l'indice cronologico degli atti (annesso n. 2).

Art. 22

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1995.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 7 gennaio 1995.

MARTINO

ALLEGATO - [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 7 gennaio 1995, n. 2].