
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
REGOLAMENTO (CE) N. 2202/96 DEL CONSIGLIO, 28 ottobre 1996
G.U.C.E. 21 novembre 1996, n. L 297
Istituzione di un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino all'atto di adesione 2003)
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il:24 novembre 1996
Applicabile dal: 1° luglio 1997
______________________________________________________________________
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale (3) ,
considerando che attualmente la situazione nel settore degli agrumi è caratterizzata dal sussistere di gravi difficoltà nello smercio della produzione comunitaria; che l'origine di tali difficoltà va ricercata soprattutto nelle caratteristiche varietali della produzione, nelle eccedenze di quest'ultima e nelle condizioni di commercializzazione degli agrumi freschi e trasformati;
considerando che l'offerta comunitaria di limoni, pompelmi e pomeli, arance e mandarini continua ad essere rispondente alla domanda del mercato di prodotti freschi per talune varietà; che la produzione di clementine si è notevolmente sviluppata negli ultimi anni sino a creare eccedenze; che anche per i satsuma, i quali vengono sostituiti dalle clementine sul mercato dei prodotti freschi, si riscontra una situazione eccedentaria; che un regime di sostegno ai produttori potrà pertanto favorire lo smercio degli agrumi suddetti ai fini della loro trasformazione in succhi e in segmenti;
considerando che è opportuno attuare questo regime nel quadro dei contratti conclusi tra i trasformatori e le organizzazioni di produttori al fine di garantire, da un lato, l'approvvigionamento regolare delle industrie e, dall'altro, un controllo efficace dei prodotti da consegnare e la loro effettiva trasformazione da parte dell'industria; che tale regime deve permettere di garantire l'approvvigionamento dei consumatori a prezzi e qualità ragionevoli;
considerando che questo nuovo regime deve poter funzionare fin dall'inizio con un numero sufficiente di organizzazioni di produttori; che, a tal fine, per organizzazioni di produttori "prericonosciute" ai sensi del presente regolamento s'intendono non solo le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (4) , ma anche le organizzazioni di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento;
considerando che, per indurre i produttori ad avviare i loro prodotti alla trasformazione anziché al ritiro, è opportuno prevedere la concessione di un aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano gli agrumi all'industria di trasformazione; che è opportuno fissare gli importi dell'aiuto per un periodo transitorio di sei anni, al termine del quale essi rappresenteranno una somma fissa; che tali importi debbono essere calcolati in base al rapporto esistente nel 1995/1996 tra la compensazione finanziaria e il prezzo minimo e, per rispondere alle finalità generali perseguite nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli freschi, essere progressivamente ridotti ogni anno nel corso del periodo transitorio, escluso l'aiuto per le clementine e per i mandarini satsuma; che, per i pompelmi e i pomeli, l'aiuto applicabile deve essere quello fissato per i limoni;
considerando che la produzione agrumicola è caratterizzata da carenze strutturali sul piano della commercializzazione, che si traducono in un'eccessiva dispersione dell'offerta; che occorre quindi far beneficiare dell'istituito regime dal presente regolamento i singoli produttori che consegnano la totalità della loro produzione di agrumi alla trasformazione tramite organizzazioni di produttori; che, di conseguenza, per garantire un parallelismo con il settore dei prodotti freschi, occorre disporre che in tal caso l'importo dell'aiuto sia diminuito; che per gli stessi motivi strutturali è opportuno prevedere una maggiorazione dell'aiuto per le organizzazioni di produttori che concludono contratti pluriennali e per quantitativi minimi;
considerando che il regolamento (CE) n. 2200/96 limita i quantitativi che possono essere ritirati dal mercato; che occorre pertanto evitare che il ricorso alla trasformazione in caso di aumento della produzione si trasformi sistematicamente in uno sbocco alternativo; che una misura appropriata per conseguire tale obiettivo può essere la fissazione di un limite di trasformazione il cui superamento calcolato in base alla media di tre campagne di commercializzazione determinerebbe una riduzione dell'aiuto nella campagna in corso; che è opportuno stabilire limiti fissi in base alla media dei quantitativi che hanno beneficiato della compensazione finanziaria durante un periodo di riferimento; che è necessario prevedere un sistema di anticipi data la possibilità di una riduzione dell'aiuto a fine campagna, in seguito al superamento dei limiti di trasformazione;
considerando che è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96 al settore degli agrumi trasformati per evitare di raddoppiare le regole e gli organismi di controllo; che è altresì necessario prevedere sanzioni onde garantire l'applicazione uniforme del nuovo regime in tutta la Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU n. C 191 del 2.7.1996.
GU n. C 277 del 23.9.1996.
GU n. C 212 del 22.7.1996.
GU n. L 297 del 21.11.1996.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
E' istituito un regime comunitario di aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano all'industria di trasformazione taluni agrumi raccolti nella Comunità. Tale regime riguarda:
a) i limoni, i pompelmi e i pomeli, le arance, i mandarini e le clementine trasformati in succo;
b) le clementine e i satsuma trasformati in segmenti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
1. Il regime di cui all'articolo 1 si fonda su contratti fra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e i trasformatori o loro associazioni o unioni legalmente costituite, dall'altro.
2. I contratti sono conclusi prima di una data determinata e per una durata minima, definite secondo la procedura di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2200/96. Essi devono precisare in particolare i quantitativi che ne sono oggetto, lo scaglionamento delle consegne alle industrie di trasformazione, il prezzo da pagare alle organizzazioni di produttori e l'obbligo, per l'industria di trasformazione, di trasformare i prodotti oggetto dei contratti.
3. Non appena conclusi, i contratti vengono trasmessi alle competenti autorità degli Stati membri interessati, che hanno il compito di effettuare i controlli qualitativi e quantitativi:
a) dei prodotti consegnati all'industria di trasformazione dalle organizzazioni di produttori;
b) dell'effettiva trasformazione di tali prodotti da parte dell'industria.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
(sostituito dall'art. 3 del Reg.(CE) n. 2699/2000)
1. E' concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi conferiti all'industria di trasformazione a norma dei contratti di cui all'articolo 2.
2. Gli importi dell'aiuto sono indicati nella tabella 1 dell'allegato I.
Tuttavia:
a) qualora il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 copra varie campagne di commercializzazione e riguardi una quantità minima di agrumi, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, gli importi dell'aiuto sono quelli indicati nella tabella 2 dell'allegato I;
b) per i quantitativi consegnati in virtù dell'articolo 4, gli importi dell'aiuto sono quelli indicati nella tabella 3 dell'allegato I.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri versano l'aiuto alle organizzazioni di produttori, a loro richiesta, dopo che le autorità di controllo dello Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione hanno constatato che i prodotti oggetto di contratti sono stati consegnati all'industria di trasformazione.
L'organizzazione di produttori versa ai soci l'aiuto ricevuto.
4. Secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, sono adottate misure per garantire che l'impresa di trasformazione rispetti l'obbligo di procedere alla trasformazione dei prodotti consegnati dalle organizzazioni di produttori.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
1. Le organizzazioni di produttori ammettono a beneficiare del regime di aiuto definito nel presente regolamento i singoli produttori che non aderiscono ad alcuna organizzazione, a condizione che si impegnino a commercializzare per il loro tramite la totalità della loro produzione di agrumi destinata alla trasformazione e paghino un contributo correlato alle spese di gestione supplementari sostenute dall'organizzazione per l'applicazione del presente paragrafo.
2. Quando si applica il paragrafo 1.
a) l'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione di produttori è versato al singolo produttore;
b) i quantitativi consegnati dai singoli produttori non possono essere inclusi nei contratti pluriennali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
(modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 858/1999 e sostituito dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 2699/2000)
1. Sono fissati limiti di trasformazione, per la Comunità e per ciascuno Stato membro produttore, da un lato per ciascuno dei tre prodotti, ossia i limoni, i pompelmi e pomeli e le arance e, dall'altro, per il gruppo di prodotti comprendente i mandarini, le clementine e i satsuma. I limiti di trasformazione figurano nell'allegato II.
2. In caso di superamento di un limite di trasformazione, l'aiuto fissato per il relativo prodotto a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, il superamento di un limite è calcolato raffrontando tale limite con la media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto previsto dal presente regolamento nel corso delle tre campagne o periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.
Tuttavia, per il calcolo del superamento dei limiti fissati per ciascuno Stato membro, i quantitativi attribuiti ad uno Stato membro e non trasformati si aggiungono ai limiti fissati per gli altri Stati membri, in proporzione alla loro entità.
La riduzione dell'aiuto è proporzionale al superamento constatato per un dato limite.
3. Gli Stati membri possono suddividere il limite nazionale previsto per i piccoli agrumi in due sottogruppi, vale a dire i piccoli agrumi destinati alla trasformazione in segmenti, da un lato, e quelli destinati alla trasformazione in succo, dall'altro.
Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà, ne informano la Commissione.
In caso di superamento del limite nazionale, la riduzione dell'aiuto prevista al paragrafo 2 è applicata all'aiuto per i due sottogruppi proporzionalmente al superamento constatato rispetto al limite parziale in questione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 858/1999)
Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti il versamento dell'aiuto, le misure di controllo e le sanzioni, le campagne di commercializzazione, le caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione, il periodo equivalente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché le conseguenze finanziarie derivanti dal superamento di limiti sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96 .
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
Le disposizioni del titolo VI, relativo ai controlli nazionali e comunitari, del regolamento (CE) n. 2200/96 si applicano al controllo dell'osservanza del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
Qualora si ravvisi la necessità di misure per facilitare la transizione dal regime precedente al regime istituito dal presente regolamento, o per applicare i meccanismi non soppressi dal presente regolamento tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2200/96.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
Dopo due anni di funzionamento del regime istituito dal presente regolamento la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale regime, corredata, se necessario, da adeguate proposte.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
Le misure contemplate nel presente regolamento si considerano interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1). Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.
GU n. L 94 del 28.4.1970. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8.6.1995).
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
Sono abrogati, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento:
- il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1),
- il regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi (2).
GU n. L 125 del 19.5.1977. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (GU n. L 119 dell'11.5.1990).
GU n. L 279 del 12.11.1993.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 1997/1998.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.
Per il Consiglio
Il Presidente
I. YATES
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
ALLEGATO I
(modificato dall'art 3 del Reg. (CE) n. 2699/2000)
Importo dell'aiuto di cui all'articolo 3
TABELLA 1 |
. |
. |
. |
(ECU/100 kg) |
||
. |
Campagna 1997/1998 |
Campagna 1998/1999 |
Campagna 1999/2000 |
Campagna 2000/2001 |
Campagna 2001/2002 |
Campagna 2002/2003 e successiva |
Limoni |
9,36 |
9,31 |
9,25 |
9,21 |
9,15 |
9,10 |
Pompelmi e pomeli |
9,36 |
9,31 |
9,25 |
9,21 |
9,15 |
9,10 |
Arance |
10,03 |
9,98 |
9,94 |
9,89 |
9,85 |
9,80 |
Mandarini |
11,31 |
10,86 |
10,42 |
9,98 |
9,54 |
9,10 |
Clementi-ne |
8,90 |
8,95 |
8,99 |
9,03 |
9,07 |
9,10 |
Satsuma |
7,34 |
7,69 |
8,04 |
8,40 |
8,75 |
9,10 |
TABELLA 2 |
. |
. |
. |
(ECU/100 kg) |
||
. |
Campagna 1997/1998 |
Campagna 1998/1999 |
Campagna 1999/2000 |
Campagna 2000/2001 |
Campagna 2001/2002 |
Campagna 2002/2003 e successiva |
Limoni |
10,76 |
10,70 |
10,64 |
10,59 |
10,52 |
10,47 |
Pompelmi e pomeli |
10,76 |
10,71 |
10,64 |
10,59 |
10,52 |
10,47 |
Arance |
11,54 |
11,48 |
11,43 |
11,37 |
11,33 |
10,47 |
Mandarini |
13,00 |
12,49 |
11,99 |
11,48 |
10,97 |
10,47 |
Clementi-ne |
10,26 |
10,30 |
10,34 |
10,38 |
10,42 |
10,47 |
Satsuma |
8,44 |
8,85 |
9,25 |
9,66 |
10,06 |
10,47 |
TABELLA 3 |
. |
. |
. |
(ECU/100 kg) |
||
. |
Campagna 1997/1998 |
Campagna 1998/1999 |
Campagna 1999/2000 |
Campagna 2000/2001 |
Campagna 2001/2002 |
Campagna 2002/2003 e successiva |
Limoni |
8,42 |
8,38 |
8,33 |
8,28 |
8,23 |
8,19 |
Pompelmi e pomeli |
8,42 |
8,38 |
8,33 |
8,28 |
8,23 |
8,19 |
Arance |
9,03 |
8,98 |
8,95 |
8,90 |
8,86 |
8,82 |
Mandarini |
10,17 |
9,78 |
9,38 |
8,98 |
8,59 |
8,19 |
Clementi-ne |
8,03 |
8,06 |
8,09 |
8,13 |
8,16 |
8,19 |
Satsuma |
6,61 |
6,92 |
7,24 |
7,56 |
7,88 |
8,19 |
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 1182/2007.
ALLEGATO II
(introdotto dall'allegato III del Reg. (CE) n. 2699/2000 e sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione 2003)
Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5
Peso netto di materia prima fresca
(in tonnellate)
. |
Arance |
Limoni |
Pompelmi e pomeli |
Piccoli agrumi |
|
Limiti comunitari |
1.518.982 |
513.650 |
22.000 |
390.000 |
|
Limiti nazionali
|
Grecia |
280.000 |
27.976 |
799 |
5.217 |
Spagna |
600.467 |
192.198 |
1.919 |
270.186 |
|
Francia |
n.a. |
n.a. |
61 |
445 |
|
Italia |
599.769 |
290.426 |
3.221 |
106.428 |
|
Cipro |
18.746 |
3.050 |
16.000 |
6.000 |
|
Portogallo |
20.000 |
n.a. |
n.a. |
1.724 |
|
n.a.: non applicabile |