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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1996, n. 21

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 2 settembre 1996, n. 53

Modifica alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, concernente: Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 24 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 e successive modifiche è così modificato:

"Art. 24.

Gli Enti gestori che alla data del 31 gennaio 1996 non hanno completato il Piano di ristrutturazione per adeguare le strutture ai requisiti e alle caratteristiche operative degli allegati "D" ed "E" del regolamento, anche attraverso l'allestimento di nuove strutture, cessano la loro attività".

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

14 agosto 1996

Rastrelli