
LEGGE REGIONALE 14 agosto 1996, n. 21
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 2 settembre 1996, n. 53
Modifica alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, concernente: Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
1. L'articolo 24 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 e successive modifiche è così modificato:
"Art. 24.
Gli Enti gestori che alla data del 31 gennaio 1996 non hanno completato il Piano di ristrutturazione per adeguare le strutture ai requisiti e alle caratteristiche operative degli allegati "D" ed "E" del regolamento, anche attraverso l'allestimento di nuove strutture, cessano la loro attività".
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.
14 agosto 1996
Rastrelli