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LEGGE 8 agosto 1996, n. 425

G.U.R.I. 16 agosto 1996, n. 191

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro

e del bilancio e della

programmazione economica

VISCO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1996, N. 323

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"ART. 01. - (Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato) - 1. Ai fini del contenimento del limite massimo del salto netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998, stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550, anche sulla base della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il presente decreto effettua una riduzione di spese pari a lire 8.792,4 miliardi per l'anno 1996, lire 8.513,1 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.447,4 miliardi per l'anno 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, pari a lire 9.005 miliardi, lire 10.540 miliardi e lire 10.150 miliardi in termini di cassa.

2. Il presente decreto dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore in termini sia di competenza sia di cassa a lire 5.122 miliardi per l'anno 1996, lire 7.709 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.058 miliardi per l'anno 1998".

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile" sono inserite le seguenti "con documentata bioequivalenza" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in commercio alla data del 1° giugno 1996".

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"ART. 1-bis. - (Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468). - 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è abrogata".

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: "limiti di impegno" sono inserite le seguenti: ", per la revisione delle pensioni di guerra" e dopo le parole: "Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti: "nonché della quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 1996, 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione "Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale", e della quota di lire 5 miliardi del medesimo accantonamento per gli anni 1997 e 1998 con riferimento alla finalizzazione "Diritto allo studio degli alunni handicappati della scuola media superiore"";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 12 miliardi per l'anno 1997 e di lire 12 miliardi per l'anno 1998;

al comma 5, le parole: "è ridotto di lire 90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotto di lire 50 miliardi" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a lire 40 miliardi, è assegnata ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole secondarie superiori";

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n 133. Il finanziamento di cui al comma 5 è finalizzato all'attuazione del predetto regolamento.";

al comma 8, le parole: "5 per cento" e "4 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "7 per cento" e "5 per cento";

al comma 9, le parole: "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "225 miliardi annui";

al comma 10, al primo periodo, le parole: "220 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "230 miliardi" e, al secondo periodo, le parole: "65 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "30 miliardi";

al comma 13, le parole: "possono dare" sono sostituite dalla seguente: "danno";

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"13-bis. Per gli anni 1997 e 1998 gli stanziamenti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n 396, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di 5 miliardi di lire".

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: "30 settembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1996" e le parole: "una certificazione del medico curante" sono sostituite dalle seguenti: "un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,"; al secondo periodo, le parole da: "31 luglio 1996" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1996";

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra attua negli anni 1996 e 1997 un piano straordinario per l'effettuazione di almeno 150.000 verifiche sanitarie, già previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, da effettuarsi, anche senza preavviso, nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

3-bis. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

3-ter. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.

3-quater. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario.

3-quinquies. Per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 3, le prefetture trasmettono alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, entro sessanta giorni, la documentazione richiesta.

3-sexies. Nella programmazione della attività di verifica la Direzione generale di cui al comma 1 dà priorità agli accertamenti nei confronti dei beneficiari con anzianità di godimento della pensione, assegno o indennità superiore a cinque anni e per quelle province ove più elevata è la percentuale degli assistiti rispetto al dato medio nazionale. La stessa Direzione presenta al Ministro del tesoro trimestralmente un prospetto che indica, per ciascuna provincia, il numero di pensioni, assegni e indennità in essere dall'inizio del trimestre, nonché il numero dei casi esaminati, dei verbali emessi e delle revoche disposte in ciascun trimestre.

3-septies. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Direzione generale di cui al comma 1 effettua la verifica dei requisiti reddituali nei confronti dei beneficiari di pensione o assegno di invalidità civile. Tale verifica avviene mediante controlli incrociati con le banche dati del Ministero delle finanze e del casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Qualora, dagli accertamenti risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, la suddetta Direzione generale ne dà comunicazione alla competente prefettura per i provvedimenti di revoca. Per l'anno 1996 tale verifica potrà essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

3-octies. I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni.

3-nonies. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

3-decies. Per le esigenze connesse all'attuazione delle verifiche di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997. Le somme non impegnate nell'esercizio 1997 possono esserlo in quello successivo".

All'articolo 5, comma 1, le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento".

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"ART. 6. - (Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali). - 1. In attesa che si proceda alla revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'aliquota percentuale, di cui all'articolo 4, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, è fissata per gli anni 1997 e 1998 nella misura pari allo 0,226 per cento del gettito accertato, rispettivamente, per gli anni 1996 e 1997.

2. Con effetto dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1996 il livello di fiscalizzazione degli oneri sociali è ridotto, con riferimento al contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

a) di 0,6 punti percentuali, per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, nonché per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89;

b) di 0,3 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 71 del 1993;

c) di 0,1 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 2 dei citato decreto-legge n. 71 del 1993".

All'articolo 7:

al comma 1, secondo periodo, le parole: "o ricevendone provvista dall'avente diritto" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto è tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito.";

al comma 5, dopo le parole: "proventi corrisposti a" sono inserite le seguenti: "soggetti non residenti per il tramite di" e le parole: "all'impresa erogante" sono sostituite dalle seguenti: "all'impresa ergante o al medesimo gruppo dell'erogante e, a titolo di acconto, su quelli corrispondenti alle predette stabili organizzazioni; ai fini del presente comma si intendono per appartenenti al medesimo gruppo le società di cui l'impresa erogante possieda la maggioranza del capitale sociale, o la cui maggioranza del capitale sociale sia posseduta dalla stessa impresa che possiede la maggioranza del capitale sociale dell'impresa erogante";

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 27 per cento sui redditi di cui al secondo comma"";

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi a risparmio postale si applica nella misura del ventisette per cento";

al comma 13, dopo le parole: "1° luglio 1996" sono inserite le seguenti: "e per i versamenti di cui al comma 1 da effettuare fino al 15 ottobre 1996 il termine è differito al 15 novembre 1996" e le parole: "dei commi da 5 a 7" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 5, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, e dei commi 6 e 7"; inoltre, dopo le parole: "proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;" sono inserite le seguenti: "per i certificati di deposito e per i depositi nominativi e vincolati oltre dodici mesi e fino a diciotto mesi la disposizione di cui al comma 7 si applica relativamente ai certificati emessi ed ai depositi raccolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;";

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

"13-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 4 e inserito il seguente:

"4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato".

13-ter. La disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, non si applica per i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi dalle banche anteriormente alla data del 20 giugno 1996".

All'articolo 8:

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) nel comma 8, secondo periodo le parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 20 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La riduzione non si applica alla parte dei proventi che supera di cento milioni di lire;"";

al comma 2, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e b-bis)".

All'articolo 10:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. All'articolo 72, terzo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "compreso il personale tecnico amministrativo" sono soppresse.

2-ter. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto";

al comma 10, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche alle dichiarazioni relative a successioni apertesi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma la cui imposta non sia stata ancora liquidata alla stessa data";

al comma 18, lettera b), l'alinea è sostituito dal seguente: "Nell'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente:";

dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

"22-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:

"27-quater. Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382"".

All'articolo 11:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le miscele idrocarburiche gassose che residuano dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assolvono l'accisa con aliquota zero".

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"ART. 11-bis. - (Termini per i versamenti in materia di irregolarità formali). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, si applicano alle irregolarità, alle infrazioni e alle inosservanze di obblighi o adempimenti commesse fino al 30 giugno 1996 e le istanze ed i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 15 dicembre 1996".

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"ART. 12-bis - (Esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). - 1. I comuni possono disporre l'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione".

Le tabelle 1 e 2 sono state sostituite.