
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. e), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 6 agosto 1996
G.U.R.I. 13 agosto 1996, n. 189
Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime.
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. e), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
IL MINISTRO DEL TESORO:
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "disposizioni in materia di usura" ed in particolare l'art. 15 comma 1, con il quale viene istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" che dovrà essere utilizzato, tra l'altro, per l'erogazione di contributi a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
Visto l'art. 15, comma 5, della citata legge che stabilisce che il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni ed associazioni;
Considerata la necessità di provvedere in merito;
Sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali;
Decreta:
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. e), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
Requisiti patrimoniali
Il livello minimo di patrimonio delle fondazioni ed associazioni riconosciute, per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, viene determinato nelle seguenti misure:
a) L. 50.000.000 per le associazioni riconosciute indipendentemente dall'ambito di operatività;
b) L. 100.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia;
c) L. 200.000.000 per le fondazioni con competenza operativa circoscritta all'ambito di una sola regione;
d) L. 500.000.000 per fondazioni con competenza operativa estesa a più regioni.
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. e), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
Requisito di onorabilità
Le cariche esponenziali con poteri di amministratore, direzione o controllo delle fondazioni ed associazioni riconosciute non possono essere ricoperte da coloro:
a) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416- bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per i delitti previsti dagli articoli 644 (usura), 648- bis (riciclaggio) e 648- ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale;
b) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316- bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di abusivismo bancario e abusivismo finanziario (articoli 131 e 132 del decreto-legge 1° settembre 1993, n. 385);
d) che hanno riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
e) che sono stati condannati, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
f) che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;
g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
h) che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
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Requisiti di professionalità
Le cariche di rappresentante legale delle fondazioni ed associazioni riconosciute, nonchè le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dai relativi statuti, debbono essere ricoperte da soggetti che hanno maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiore a due anni, mediante esercizio di attività professionale in fondazioni o associazioni riconosciute o in istituzioni economico-finanziarie ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, nonchè da soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno sociale, scientifico o culturale.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 1996
Il Ministro: CIAMPI