
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 6 agosto 1996
G.U.R.I. 13 agosto 1996, n. 189
Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
IL MINISTRO DEL TESORO:
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante "disposizioni in materia di usura" ed in particolare l'art. 15, comma 1, con il quale viene istituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" che dovrà essere utilizzato, tra l'altro, per l'erogazione di contributi a favore di fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
Visto l'art. 15, comma 3, della citata legge che stabilisce che il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui all'art. 15, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi;
Considerata la necessità di provvedere in merito; Sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
Requisito patrimoniale
Il livello minimo del fondo speciale antiusura, di cui all'art. 15, comma 2, lettera a ), della legge 7 marzo 1996, n. 108, è fissato in L. 20.000.000.
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
Requisiti di onorabilità
Le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o controllo del fondo speciale antiusura non possono essere ricoperte da coloro che:
1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;
3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;
d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
N.d.R. Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 1, comma 865, lett. d), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dalla data indicata nello stesso comma.
Requisiti di professionalità
La carica di rappresentante legale del fondo speciale antiusura, nonchè le cariche di presidente e vice presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto dagli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, tra le cui competenze rientri l'amministrazione, direzione o controllo del fondo stesso, devono essere ricoperte da soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante esercizio di attività professionale in consorzi o in cooperative di garanzia collettiva fidi o comunque presso istituzioni economico-finanziarie, ovvero di insegnamento in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 1996
Il mministro: CIAMPI