
Per l'abrogazione del presente decretro si rimanda all'art. 64, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 22 luglio 1996
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 150 G.U.R.I. 14 settembre 1996, n. 216
Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe. (1)
Testo con annotazioni alla data 9 dicembre 2015
Per le condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, si rimanda al D.M. Salute 9 dicembre 2015.
Per l'abrogazione del presente decretro si rimanda all'art. 64, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Il MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 8, commi 5 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che demanda al Ministro della sanità l'individuazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e delle relative tariffe, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1994, recante i "Criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera";
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di Sanità, nella seduta del 13 marzo 1996, sul nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e le relative raccomandazioni;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 16 luglio 1996;
Decreta:
Per l'abrogazione del presente decretro si rimanda all'art. 64, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
1. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, e le relative tariffe, sono elencate nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
Al fine di una uniforme identificazione delle singole prestazioni, a fianco di ciascuna prestazione è riportato uno specifico codice che deve essere utilizzato per ogni finalità di carattere amministrativo e informativo.
Le regioni e le province autonome possono prevedere l'erogazione, nel proprio territorio, di ulteriori prestazioni rispetto a quelle elencate nell'allegato 1, curandone la codifica coerentemente al sistema di classificazione utilizzato nello stesso allegato. Tali prestazioni dovranno essere contrassegnate con la lettere "I".
2. Le seguenti tipologie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono soggette a specifiche condizioni di erogabilità:
a) prestazioni erogabili solo presso ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero.
Tali prestazioni sono contrassegnate con la lettera "H";
b) prestazioni erogabili solo conformemente alle specifiche indicazioni clinico-diagnostiche riportate nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto. Tali prestazioni sono contrassegnate con il simbolo "*";
c) prestazioni erogabili solo presso ambulatori specialistici specificamente riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione di tali prestazioni. Tali prestazioni sono contrassegnate con la lettera "R".
Le regioni e le province autonome possono individuare ulteriori prestazioni da assoggettare, nella propria realtà territoriale, alle suddette condizioni di erogabilità. Laddove provvedano in tal senso, le regioni e le province autonome dovranno contrassegnare tali prestazioni secondo gli stessi criteri individuati nel presente comma.
Le regioni e le province autonome possono prevedere l'accorpamento per profilo di trattamento di due o più prestazioni, come identificate nell'allegato 1. Tali accorpamenti, con le tariffe corrispondenti, dovranno essere specificatamente codificati e contrassegnati con la lettera "A".
3. Le tariffe individuate per ciascuna prestazione rappresentano la remunerazione massima che può essere corrisposta ai soggetti erogatori di cui all'art. 8, commi 5 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed hanno valenza in sede di prima applicazione del nuovo sistema di remunerazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni legislative relative ai limiti di prescrivibilità per ricetta e di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, nell'allegato 3, che forma parte integrante del presente decreto, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, sono elencate secondo le branche specialistiche già previste dal decreto ministeriale 7 novembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1991.
5. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, già incluse nell'allegato 1 al decreto ministeriale 7 novembre 1991, e non più erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente provvedimento, sono elencate nell'allegato 4, che forma parte integrante del presente decreto.
Tale allegato contiene un elenco di prestazioni obsolete (parte A), che non potranno essere aggiunte a livello regionale e provinciale ai sensi del precedente comma 1, ed un secondo elenco (parte B) di prestazioni non erogabili in ambito ambulatoriale.
Per l'abrogazione del presente decretro si rimanda all'art. 64, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
1. Le regioni e le province autonome vigilano sulla corretta applicazione, da parte delle unità sanitarie locali e dei soggetti erogatori, pubblici e privati, del sistema di remunerazione mediante tariffe predeterminate per prestazione.
2. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale. le regioni e le province autonome provvedono ad inviare al Ministero della sanità propri provvedimenti di determinazione delle tariffe delle prestazioni oggetto del presente decreto, corredati dei relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
Per l'abrogazione del presente decretro si rimanda all'art. 64, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
1. L'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale contenuto nell'allegato 1 al presente decreto può essere aggiornato dal Ministro della sanità, per le esigenze della programmazione sanitaria e per gli adeguamenti conseguenti all'introduzione delle innovazioni tecnologiche, anche sulla base di eventuali segnalazioni da parte delle regioni e delle provincie autonome. Gli aggiornamenti sono adottati con le stesse modalità seguite per il presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 1996
Il Ministro: BINDI
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 262
Per l'abrogazione del presente decretro si rimanda all'art. 64, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.