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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 2, del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 3 maggio 2018.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 luglio 1996

G.U.R.I. 26 luglio 1996, n. 174

Indicazione alle aziende in ordine alla redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 2, del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 3 maggio 2018.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Visto l'art. 9 della legge medesima che prevede per le aziende pubbliche e private con oltre cento dipendenti la redazione periodica di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile;

Visto, in particolare, il terzo comma del predetto articolo che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di definire le indicazioni per la redazione del rapporto;

Visti i propri decreti 8 luglio 1991 e 19 aprile 1994 con i quali sono stati fissati modalità e tempi di redazione, rispettivamente, del rapporto annuale relativo all'anno 1991 e del successivo rapporto biennale relativo agli anni 1992-1993;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1994 con il quale è stato differito il termine per la presentazione del rapporto relativo al biennio 1992-1993 al fine di modificare modalità e termini per la presentazione del suddetto rapporto e dei successivi rapporti biennali;

Ravvisata l'esigenza di provvedere all'emanazione del decreto recante modifiche alle modalità ed ai termini attualmente in vigore;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 2, del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 3 maggio 2018.

Art. 1

1. Le aziende pubbliche e private, che occupano oltre cento dipendenti, sono tenute a redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, per il biennio 1992-1993 e per i bienni successivi, in conformità alle indicazioni definite nelle tabelle allegate, numerate da 1 a 8.

2. Il rapporto deve essere riferito al complesso delle unità produttive e delle dipendenze nonchè per ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti.

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Art. 2

1. Il rapporto relativo al biennio 1992-1993 deve esser trasmesso entro il 30 novembre 1996.

2. Il rapporto relativo al biennio 1994-1995 deve esser trasmesso entro il 30 aprile 1997.

3. Per i bienni successivi, i rapporti devono essere trasmessi entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

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Art. 3

1. Restano validi i rapporti relativi al biennio 19921993 redatti secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 8 luglio 1991 e trasmessi entro il 30 novembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1996

Il Ministro: TREU

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 4, comma 2, del D.M. Lavoro e Politiche Sociali 3 maggio 2018.