
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 1996
G.U.R.I. 19 agosto 1996, n. 193
Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, con il quale sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, con il quale sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, in sostituzione di quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;
Considerato che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ha inteso escludere dalla sfera dei destinatari dei compensi di cui sopra i componenti delle commissioni dei concorsi banditi per il reclutamento delle Forze armate e delle Forze di polizia, cui é stata sempre riconosciuta una posizione omologa a quella dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale civile dello Stato;
Ravvisata l'esigenza di integrare il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel senso di prevedere espressamente l'attribuzione dei nuovi compensi anche alle commissioni esaminatrici istituite per lo svolgimento di concorsi per il reclutamento delle Forze armate e delle Forze di polizia;
Decreta:
Articolo Unico
L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 é modificato come segue:
"I compensi previsti dal presente decreto sono dovuti anche ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per il reclutamento delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi, nonché gli enti pubblici non economici, possono stabilire nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del 20 per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Roma, 8 maggio 1996
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
MOTZO
Il Ministro del tesoro
DINI
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1996
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 373