
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 14
G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17
Disposizioni in materia di usura.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura
1. La Regione Siciliana, al fine di consentire uno sviluppo dell'economia isolana libero da condizionamenti malavitosi e per contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura agevolando l'accesso al credito agli imprenditori e ai soggetti che esercitano una libera arte o professione sottoposti ai vincoli degli usurai, costituisce presso la Presidenza della Regione un "Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura".
2. Il Presidente della Regione provvede, mediante il Fondo di cui al comma 1, ad integrare le anticipazioni concesse a titolo di mutuo dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, ai sensi e per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, fino alla concorrenza del 100 per cento dell'importo erogabile.
3. L'integrazione di cui al comma 2 è concessa a titolo d'anticipazione regionale della quota a saldo che verrà successivamente erogata dallo Stato ed è corrisposta previa presentazione da parte del soggetto interessato della delibera di concessione dell'anticipazione del mutuo adottata dal Commissario straordinario del Governo.
4. Il saldo erogato dallo Stato deve confluire nel Fondo.
5. Il Presidente della Regione procede alla revoca dei provvedimenti di concessione delle anticipazioni ed al recupero delle somme già erogate nei casi previsti dall'articolo 14, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Integrazione interventi Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 la Regione integra con proprie somme i fondi speciali costituiti dai consorzi fidi delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante l'apposito Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Disposizioni attuative
1. Con decreto del Presidente della Regione vengono stabilite le modalità di esecuzione della presente legge.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare apposite intese con le competenti autorità statali al fine di definire i rapporti tra il Fondo nazionale di solidarietà delle vittime dell'usura e il Fondo integrativo di cui all'articolo 1.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Assunzioni presso pubbliche amministrazioni di familiari delle vittime della mafia
1. Per le finalità dell'articolo 8 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 è stanziata per l'esercizio finanziario 1996 la somma di lire 80 milioni che si iscrive al capitolo 10721 (Presidenza) relativo al finanziamento della spesa derivante dall'assunzione in sovrannumero dei familiari delle vittime della mafia.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Misure di solidarietà per familiare di vittime della mafia
1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, così come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, la signora Catalano Rosa, sorella dell'agente Catalano Agostino, deceduto nell'attentato al giudice Borsellino.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo pari a lire 23 milioni per l'anno finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.
3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1997 e 1998 pari a complessive lire 100 milioni trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
Disposizioni finanziarie
1. Per le finalità degli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni per il triennio 1996-1998, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996.
2. La spesa per l'esercizio 1996 è così ripartita:
a) Art. 1 - lire 3.000 milioni;
b) Art. 2 - lire 1.000 milioni.
3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 di lire 4.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257.
4. L'onere di lire 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.