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LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 20

G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17

Interventi a favore dell'Istituto superiore di giornalismo di Palermo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Riconoscimento delle finalità

1. La Regione Siciliana riconosce le finalità dell'Istituto superiore di giornalismo di Palermo, eletto ente morale con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 1954, n. 8/A, fra quelle proprie ai sensi dell'articolo 17, lettera d) dello Statuto regionale siciliano.

2. La Regione Siciliana intraprende tutte le azioni per il pieno riconoscimento dell'Istituto superiore di giornalismo quale corso di studi di scuola superiore a livello universitario.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

GRAZIANO