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LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 24

G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni per i coordinatori dei progetti di utilità collettiva

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono estese a tutti i coordinatori che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge sopra citata.

2. La norma di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei coordinatori con incarico di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, secondo comma, della citata legge regionale n. 85/95.

3. L'Agenzia regionale per l'impiego è autorizzata a predisporre i progetti di utilità collettiva necessari per l'impiego dei soggetti di cui ai commi precedenti, ai sensi della normativa dello Stato.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione nei confronti dei coordinatori dei progetti di utilità collettiva che risultino iscritti alla prima classe delle liste di collocamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Requisiti temporali. Oneri assicurativi

1. Alle misure di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 accedono coloro che alla data del 31 dicembre 1995 abbiano maturato nei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e integrazioni periodi complessivamente non inferiori a centottanta giorni e in servizio alla data del 31 ottobre 1995.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione finanzia anche gli oneri derivanti dagli adempimenti assicurativi connessi allo svolgimento dei progetti di lavori socialmente utili attuati dall'Amministrazione regionale presso le proprie strutture.

Art. 3

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25

1. All'art. 19, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le parole "ed in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso" sono sostituite con le seguenti "ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni".

2. Alla fine dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le parole "purché in servizio alla data della richiesta di assunzione" sono sostituite con le seguenti "purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 4

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 21 settembre 1990, n. 36

1. Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono abrogate le parole "i requisiti di esperienza e professionalità, nonché i criteri di selezione ed".

2. All'art. 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assumere prioritariamente, con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali rinnovabili di diritto privato, nei limiti del contingente fissato, personale dotato delle seguenti professionalità ed esperienze:

a) esperti o specialisti in materia di lavoro e formazione professionale con esperienza pluriennale acquisita alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o delle agenzie regionali per l'impiego, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

b) esperti o specialisti in materia di lavoro e formazione professionale, orientamento, valutazione e programmazione di interventi per il mercato del lavoro con comprovata esperienza in attività di programmazione di interventi e di valutazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso l'ISFOL e le Regioni, con esperienza formativa e di ricerca presso le istituzioni accademiche;

c) docenti universitari con esperienza pluriennale in materia di orientamento;

d) manager di grandi imprese con pluriennale esperienza in materia di gestione del mercato del lavoro".

Art. 5

Copertura degli oneri applicativi

1. La copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge è inclusa in quella prevista dall'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

Art. 6

Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 21 dicembre 1995, n. 85

1. Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 è sostituito dal seguente: "Per le finalità della presente legge è autorizzata per il triennio 1995-1997 la spesa complessiva di lire 641.000 milioni, così ripartita:


                                    (in milioni di lire)
                               1995         1996         1997
art. 3, lett. a)                 -         2.000       12.000
        lett. b)                 -         1.500       12.000
        lett. c)                 -         2.000       21.000
art. 5, lett. a)                 -         1.500       10.000
        lett. b)                 -         1.500       10.000
        lett. c)                 -         1.500       21.000
art. 6                           -        10.000       10.000
art. 8, lett. a)                 -         2.500       11.000
        lett. b)                 -         2.500       11.000
        lett. c)                 -         2.500        7.500
art. 9                           -         2.500        5.500
art. 10                          -         5.000       10.000
art. 12                          -       255.000      200.000
art. 14                          -        10.000           -
                 Totale          -       300.000      341.000
2. Il maggiore onere di lire 11.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 derivante dal presente articolo, rispetto a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 1995

n. 85

,  trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.
Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

GRAZIANO