
LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996, n. 8
G.U.R.S. 30 marzo 1996, n. 14
Abrogazione degli articoli 1, 2, 4, 6 e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995 (L.R. 7/96) recante: "Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dell'Amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga di termini".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 6 e 10 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1995 (L.R. 7/96) recante: "Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dell'Amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga dei termini".
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 25 marzo 1996.
GRAZIANO