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REGOLAMENTO (CE) N. 418/96 DELLA COMMISSIONE, 7 marzo 1996

G.U.C.E. 8 marzo 1996, n. L 059

Modifica all'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il:15 marzo 1996

Applicabile dal:15 marzo 1996

Nota: Il Reg. (CE) n. 330/1999 del 12 febbraio 1999 ha successivamente modificato ulteriormente l'allegato VI n. 2092/91. In virtù di questa modifica, il presente regolamento è stato di fatto abrogato il 15 marzo 1999, data di entrata in vigore dello stesso regolamento n. 330/1999.

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/95 (2), in particolare l'articolo 13,

Visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 (3), in particolare l'articolo 3,

Considerando che alcuni Stati membri hanno comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione che nella Comunità non risultavano essere disponibili quantitativi sufficienti di talune erbe commestibili ottenute mediante coltivazione biologica; che occorre pertanto includere tali prodotti nella sezione C dell'allegato VI;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 22 luglio 1991, n. L 198

(2)

G.U. 5 agosto 1995, n. L 186

(3)

G.U. 2 febbraio 1993, n. L 25

Art. 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, definito dal regolamento (CEE) n. 207/93, la sezione C è modificata come segue:

al punto C.1.2. "Spezie ed erbe commestibili" sono aggiunti i prodotti seguenti:

"- alpinia o galanga minore (Alpinia officinarum)

- pimento inglese o pepe garofanato (Pimenta dioica)".