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LEGGE 31 gennaio 1996, n. 34

G.U.R.I. 31 gennaio 1996, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1995, n. 100, 2 giugno 1995, n. 219, 3 agosto 1995, n. 320, e 2 ottobre 1995, n. 409.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GUZZANTI, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: DINI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 1995, N. 509

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: "di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 8.500 milioni per il 1996, di lire 8.500 milioni per il 1997 e di lire 5.000 milioni per il 1998";

il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quanto a lire 3.425 milioni per il 1995, a lire 3.500 milioni per il 1996 e 3.500 milioni per il 1997, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità; quanto a lire 5.000 milioni per il 1996, 5.000 milioni per il 1997 e 5.000 milioni per il 1998 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità".

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis (Finanziamento per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale). - 1. Per le finalità di cui alla legge 12 ottobre 1993, n. 413, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".