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LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1996, n. 1

G.U.R.S. 9 gennaio 1996, n. 2

Abrogazione degli articoli 9 e 13 della legge 19 dicembre 1995, n. 84, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 novembre 1995 recante: "Norme per l'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili - Interpretazione e modifiche di norme".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Sono abrogati gli articoli 9 e 13 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 novembre 1995 recante: "Norme per l'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili - Interpretazione e modifiche di norme".

Art. 2

1. La presente legge sarĂ  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerĂ  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 gennaio 1996.

GRAZIANO