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LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1996, n. 2

G.U.R.S. 9 gennaio 1996, n. 2

Disposizioni interpretative e modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche". Disposizioni varie in materia agricola.

Testo con annotazioni alla data 22 dicembre 1999

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Rilascio autorizzazione

1. All'articolo 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente. Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca";

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"8. L'esercizio dell'attività di cui al comma 4, nei comuni diversi da quello di residenza, è subordinato al nulla osta dei comuni medesimi. Il nulla osta può essere negato soltanto per i motivi indicati all'articolo 8, comma 3.

9. I pareri della Commissione comunale previsti dai commi 2, 3 e 4 si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima".

Art. 2

Rilascio e diniego autorizzazione

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi".

Art. 3

Commissione comunale

1. All'articolo 7 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), sono aggiunte le parole: "designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario in servizio presso il competente settore amministrativo".

Art. 4

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. All'articolo 8 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole: "dal sindaco" sono sostituite dalle altre: "dal consiglio comunale";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nei mercati già istituiti sono mantenuti i posteggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge";

c) al comma 11, dopo le parole: "può revocare", aggiungere le altre: "sentita la Commissione di mercato";

d) al comma 13, le parole da: "L'istituzione" sino a "articolo 7" sono sostituite dalle parole: "Il consiglio comunale delibera, sentita la commissione di cui all'articolo 7, l'istituzione, il funzionamento e la soppressione di mercati o fiere locali e, sentita la commissione di cui all'articolo 8 ter, lo spostamento di luogo o di data di svolgimento degli stessi";

e) al comma 14, le parole: "di souvenir può essere svolta" sono sostituite dalle seguenti: "le vendite di souvenir possono essere svolte";

f) al comma 16, dopo le parole: "dalla normativa nazionale" sono aggiunte le seguenti: "distinguendo tra la concessione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 e quella di cui alla lettera b) dello stesso comma 2".

Art. 5

Integrazione della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 8 bis

Regolarizzazione di mercati

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, sentita la commissione di cui all'articolo 7, provvedono a regolarizzare, mediante apposito atto di istituzione, i mercati di fatto esistenti nella loro attuale configurazione, compresi gli ampliamenti ai mercati formalmente già costituiti. I comuni procedono contestualmente a regolarizzare, a richiesta degli interessati, anche la posizione degli operatori che ivi esercitano l'attività commerciale se in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione, indicata nell'apposito regolamento comunale, comprovante l'attività svolta nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Il comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 è abrogato".

Art. 6

Integrazione della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18

1. Alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18, dopo l'articolo 8 bis, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 8 ter

Commissione di mercato

1. Presso ciascun mercato è istituita una commissione composta da quattro membri, eletti ogni due anni dagli operatori che ivi esercitano la loro attività, sulla base di una lista unica cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. Le modalità di elezione sono stabilite dal sindaco, il quale dispone altresì quanto necessario per il funzionamento di ciascuna commissione di mercato.

2. Della commissione di mercato fa parte altresì un rappresentante dei commercianti a posto fisso, eletto con le stesse modalità indicate al comma 1".

Art. 7

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18

1. L'articolo 9 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Limitazioni e divieti

1. Non possono essere stabiliti limitazioni e divieti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche. Sono fatte salve le concessioni di suolo pubblico, per suolo antistante ai negozi, già rilasciate nei mercati, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento comunale disciplina i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nonchè la distanza compresa tra due soste susseguenti".

Art. 8

Orari

1. All'articolo 10, comma 4, della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18, alla fine aggiungere: "nonchè i rappresentanti di categoria".

Art. 9

Determinazione delle aree pubbliche

1. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 dopo le parole: "o mercato i posteggi" sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi i mercati esistenti".

Art. 10

Concessione di posteggio

1. All'articolo 14 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 il comma 1 è sostituito dal seguente: (1)

"1. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'articolo 20, comma 2, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione fino a sei mesi. Sono esentati dall'obbligo di rimozione degli ingombri coloro che esercitano la vendita di ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), tranne che non ostino motivate esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi il comune provvede, sentita la Commissione di mercato, a destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire detti ingombri".

Art. 11

Conversione della precedente autorizzazione

1. All'articolo 17 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione di cui al comma 1, posseduta da chi al momento dell'entrata in vigore della presente legge è titolare di concessione di posteggio utilizzabile per sei giorni la settimana, in più comuni, viene convertita in singole autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), corrispondenti ai singoli posteggi, da parte di ciascun comune in cui è da esercitarsi l'attività";

b) alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo:

"Alla conversione dell'autorizzazione per gli esercenti residenti fuori della Sicilia provvede l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca";

c) al comma 8 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

Art. 12

Richieste di conversione delle autorizzazioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 le richieste di conversione delle autorizzazioni, presentate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 all'Amministrazione regionale, sono trasmesse, a cura dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, ai comuni competenti per l'emanazione dei relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

Applicazione della legge ai pescatori

1. All'articolo 18, comma 2, lettera c), dopo la parola: "associati" aggiungere le altre: "esclusi i periodi di fermo previsti dalla legge".

Art. 14

Modifica all'articolo 19 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18

1. All'articolo 19, comma 2, della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 le parole: "all'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 36".

Art. 15

Sanzioni

1. All'articolo 20 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'UPICA comunica i casi di particolare gravità o di recidiva ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di sessanta giorni";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo";

c) al comma 9 le parole: "alla vendita o alla distribuzione delle merci" sono sostituite dalle seguenti: "alla vendita o alla distruzione delle merci";

d) al comma 1 gli importi: "lire 500.000" e "lire 5.000.000" sono sostituiti rispettivamente con: "lire 300.000" e: "lire 3.000.000"; al comma 2: "lire 300.000" e: "lire 2.000.000" sono sostituiti con: "lire 200.000" e: "lire 1.000.000"; al comma 3: "lire 500.000" e: "lire 5.000.000" sono sostituiti con: "lire 300.000" e: "lire 3.000.000"; al comma 4: "lire 1.000.000" è sostituito con: "lire 500.000"; al comma 6: "lire 15.000.000" è sostituito con: "lire 5.000.000".

Art. 16

Integrazione alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18

1. Alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"Articolo 21 bis

Regolamento comunale

1. I comuni, sentita la commissione di cui all'articolo 7 possono disciplinare con regolamento l'applicazione della presente legge, anche sulla base di direttive dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. I regolamenti comunali dovranno comunque adeguarsi alle predette direttive anche se emanate successivamente.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è sottoposto all'esame preventivo di legittimità della sezione centrale del comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 17 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44".

Art. 17

Servizi per i mercati storici

1. All'articolo 22 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18 è aggiunto il seguente comma:

"2. E' fatto carico ai comuni di dotare i mercati storici dei servizi necessari per l'adeguamento alla vigente normativa nazionale".

Art. 18

Prosecuzione degli interventi per favorire la privatizzazione delle società controllate dall'Ente di sviluppo agricolo

1. All'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, il primo periodo del comma 1, dalle parole: "L'Ente di sviluppo agricolo" alle altre: "ripresa della produttività", è sostituito dal seguente:

"L'Ente di sviluppo agricolo (ESA) in vista della privatizzazione delle società controllate Sanderson Agrumaria Meridionale S.p.A., Siciliana zootecnica in liquidazione, Valle dei Platani S.r.l., è autorizzato a proseguire, con oneri a carico del proprio bilancio, negli interventi finanziari a favore dei programmi di ristrutturazione anche mediante corsi di formazione rivolti a promuovere la dismissione delle partecipazioni azionarie dell'Ente".

Art. 19

Proroga del termine per i lavoratori forestali

1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 79 è prorogato al 29 febbraio 1996. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 18/96, il termine di cui all'articolo annotato, è prorogato fino all'entrata in vigore delle norme di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

Art. 20

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 gennaio 1996.

GRAZIANO