
DECRETO PRESIDENZIALE 27 dicembre 1996
G.U.R.S. 8 febbraio 1997, n. 7
Direttive per l'attuazione delle disposizioni, di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto l'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7 il cui comma 2 prevede la possibilità, per i comuni in dissesto finanziario e quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di utilizzare i fondi di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, in deroga alle disposizioni della stessa, previa adozione di delibera consiliare motivata, anche per altre finalità istituzionali ritenute prioritarie;
Visto il successivo comma 3 del citato art. 5 della legge regionale n. 7/96, il quale prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Regione per la disciplina delle modalità di attuazione della disposizione di cui a precedente comma, relativamente ai fondi della parti corrente - ossia quelli per servizi -, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, e sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);
Vista la nota dell'A.N.C.I., sezione Sicilia n. 605 del 13 novembre 1996, con la quale detta associazione fornisce le proprie osservazioni sull'applicazione della normativa in argomento;
Visto il parere favorevole della II Commissione bilancio dell'A.R.S. reso nella seduta del 10 dicembre 1996, sulla proposta inoltrata con nota presidenziale n. 2179 del 7 maggio 1996;
Ritenuto di dovere emanare il provvedimento attuativo della normativa sopra citata, articolandolo con riferimento, rispettivamente, ai comuni che abbiano dichiarato, nei modi di legge, il dissesto finanziario, ed a quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tenuto conto delle peculiarità scaturenti dalla normativa cui i primi sono assoggettati;
Decreta:
Articolo Unico
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, sono adottate le seguenti disposizioni di attuazione.
1. Comuni finanziariamente dissestati:
a) prioritariamente, tali comuni debbono assicurare le funzioni e/o i servizi previsti dalla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, e specificati nel successivo D.P.Reg. 14 maggio 1979, i quali rivestono, altresì, carattere "indispensabile" secondo la definizione contenuta nell'art. 37, comma 3, lett. h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tra cui quelli elencati nel decreto del Ministero dell'interno 28 maggio 1993;
b) inoltre, sempre tra le funzioni di cui alla legge regionale n. 1/79, vanno assicurate quelle il cui carattere obbligatorio, affermato in linea generale dall'art. 1 della medesima legge, risulti rafforzato dalle specifiche leggi di settore che le riguardano, richiamate nella circolare presidenziale attuativa n. 156 del 6 febbraio 1979, ovvero emanate successivamente;
c) gli eventuali fondi residui possono essere destinati, previa delibera consiliare motivata ad altre finalità istituzionali, avendo cura, comunque, di assicurare, qualora non dispongano di adeguate risorse finanziarie, i "servizi locali indispensabili" di cui alla normativa, sopra citata.
2. Comuni non dissestati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:
a) essi debbono assicurare, prioritariamente, tutte le funzioni amministrative rientranti nelle materie attribuite dalla legge regionale n. 1/79, il cui carattere obbligatorio risulti rafforzato, come anzi detto, da specifiche disposizioni di legge;
b) assicurare inoltre copertura ai servizi configurabili come obbligatori sulla base di specifiche disposizioni di legge, utilizzando i fondi della legge regionale n. 1/79 - servizi - ad eventuale integrazione di quelli provenienti da altre fonti;
- i residui fondi disponibili possono essere destinati anche ad altre finalità istituzionali, ritenute prioritarie sulla base delle autonome scelte motivate dell'ente, espresse con apposita deliberazione consiliare.
Per entrambe le categorie di comuni restano fermi gli specifici vincoli di destinazione previsti da disposizioni di legge a carico dei fondi per servizi di cui alla legge regionale n. 1/79, quale quello previsto dall'art. 7 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 6, riguardante gli oneri per il personale dei soppressi patronati scolastici, transitato ai comuni in forza della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 27 dicembre 1996.
PROVENZANO
Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione Siciliana, con nota n. 9173 del 31 dicembre 1996.