
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 dicembre 1996
G.U.R.I. 30 dicembre 1996, n. 304
Modalità per la definizione dei rapporti derivanti dal trasferimento dai comuni alle province, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, di immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento destinati ad uso scolastico.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica;
Visto l'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che disciplina il trasferimento in proprietà o in uso gratuito degli immobili dei comuni e dello Stato alle province al fine di consentire a queste ultime di poter adempiere alle competenze assegnate dall'art. 3, comma 1, lettera b), della citata legge;
Visto in particolare il comma 4, dell'art. 8, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che demanda ad appositi decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentite l'ANCI e l'UPI, la definizione delle condizioni sulla base delle quali devono essere definiti i rapporti intercorrenti tra comuni e province in ordine agli immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della citata legge e destinati a sede di istruzione scolastica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), sempre della richiamata legge;
Sentite l'ANCI e l'UPI;
Decreta:
1. Gli immobili di nuova costruzione di proprietà dei comuni non ultimati alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1996, n. 23, destinati agli istituti ed alle scuole di istruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della citata legge sono trasferiti alle province in uso gratuito con le modalità di cui all'art. 2 o, in caso di accordo tra gli enti interessati, in proprietà con le modalità di cui all'art. 3.
2. Oggetto del trasferimento sono, unitamente agli immobili, gli arredi e le pertinenze degli stessi.
1. Gli immobili di cui all'art. 1 sono trasferiti in uso gratuito solo successivamente alla loro ultimazione e previa effettuazione dei seguenti adempimenti diretti a garantire la trasparenza della procedura. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto dovrà provvedersi alla redazione di un verbale di constatazione sottoscritto dai responsabili dei servizi interessati ove si attesti lo stato di avanzamento dei lavori, la data della probabile consegna dell'opera ultimata da parte del soggetto appaltatore e la data del probabile trasferimento in uso gratuito da parte del comune alla provincia. La redazione del verbale di constatazione non deve essere effettuata per la fattispecie relativa agli immobili ultimati al momento della pubblicazione del presente decreto intervenendo direttamente il verbale di consegna. Successivamente alla ultimazione dei lavori di costruzione l'immobile deve essere sottoposto, entro i previsti termini di legge e secondo la vigente normativa, al collaudo il cui esito favorevole costituisce condizione indispensabile per il trasferimento in uso gratuito. La consegna dell'immobile avviene entro trenta giorni decorrenti dalla data di deliberazione di approvazione del collaudo da parte del comune proprietario e deve risultare da apposito verbale corredato del certificato di agibilità rilasciato dal sindaco.
1. Gli immobili di nuova costruzione possono essere ceduti in proprietà dai comuni alle province in fase di costruzione o ad ultimazione dell'opera sulla base di un contratto stipulato tra gli enti interessati. Il trasferimento in proprietà degli immobili in corso di costruzione avviene previo verbale di constatazione dei lavori, sottoscritto dai responsabili dei servizi degli enti interessati, dove viene attestato lo stato di attuazione dell'opera. Il verbale di constatazione fa parte integrante del contratto che regola il passaggio di proprietà dell'immobile. Il trasferimento in proprietà degli immobili ad ultimazione dei lavori è condizionato al favorevole espletamento del collaudo da effettuare nei termini di legge e secondo la vigente normativa ed al rilascio del certificato di agibilità da parte del sindaco.
2. Nel caso in cui la costruzione dell'immobile sia assistita da finanziamento vincolato per legge quest'ultimo deve essere trasferito al nuovo soggetto proprietario per la parte non utilizzata in fase di liquidazione. A tale fine gli enti interessati entro dieci giorni dalla stipula del contratto devono dare notizia dell'avvenuto trasferimento dell'immobile al soggetto finanziatore.
1. Le spese per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza in via di esecuzione e non ultimati alla data del 1° gennaio 1997 a cui sono soggetti gli immobili destinati agli istituti ed alle scuole di istruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che vengono trasferiti in uso gratuito dai comuni alle province sono a carico degli enti proprietari. Gli ulteriori interventi di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle norme di sicurezza dei predetti immobili non iniziati nè in corso di ultimazione alla data del 1° gennaio 1997 sono a totale carico degli enti titolari del diritto di uso gratuito.
2. Le spese per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza in via di esecuzione e non ultimati a cui sono soggetti gli immobili destinati agli istituti ed alle scuole di istruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che vengono trasferiti in proprietà sono ripartiti tra gli enti interessati sulla base del contratto che viene stipulato ai fini del predetto trasferimento di proprietà. Nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza siano assistiti da finanziamento vincolato per legge quest'ultimo deve essere trasferito al nuovo soggetto proprietario per la parte non utilizzata in fase di liquidazione. A tale fine gli enti interessati entro dieci giorni dalla stipula del contratto devono dare notizia dell'avvenuto trasferimento dell'immobile al soggetto finanziatore.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 1996
Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO
Il Ministro delle finanze
VISCO