
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 43
G.U.R.S. 14 dicembre 1996, n. 62
Interventi di solidarietà in favore dei familiari delle vittime di incidenti stradali causati da mezzi delle forze dell'ordine in servizio di scorta.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 6/1997)
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
(integrato dall'art. 40 della L.R. 6/97)
1. Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta e/o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano, dalla data dell'evento contemplato all'articolo 7 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19, a domanda degli interessati, con le medesime modalità, i benefici previsti in favore dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge 19/93, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso di assenza o di espressa rinunzia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, degli orfani, dei genitori, i benefici di cui al comma 1 si applicano in favore di uno dei fratelli o delle sorelle della vittima.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.
1. All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
2. Gli oneri per gli esercizi successivi, valutati in lire 300 milioni in ragione di anno, trovano riscontro per gli anni 1997 e 1998 nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.