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LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 44

G.U.R.S. 14 dicembre 1996, n. 62

Promozione della fondazione "Federico II". (1)

TESTO COORDINATO (alla L.R. 1/2019 e con annotazioni alla data 14 maggio 2009)

(1)

L'art. 1, comma 5, della L.R. 13/2008 ha previsto che La Fondazione Federico II è considerata, ai fini della partecipazione alle misure contenute negli strumenti di programmazione ed attuazione dei Fondi strutturali comunitari, alla stregua degli enti strumentali o che agiscono quali concessionari di servizi in house della Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1)

(integrato dall'art. 34, comma 1, lett. a), della L.R. 1/2019)

1. Al fine della più ampia conoscenza e della diffusione dell'attività degli organi istituzionali della Regione e dell'Assemblea in particolare, e dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia, è promossa, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice civile, l'istituzione di una fondazione denominata "Federico II''.

1-bis. La Fondazione Federico II ha, altresì, la finalità di diffondere l'arte musicale dell'area del Mediterraneo, anche attraverso la valorizzazione delle relative tradizioni storiche e culturali.

2. La fondazione ha sede provvisoria in Palermo, Palazzo dei Normanni; la sede definitiva potrà essere individuata in altri edifici appartenenti al patrimonio della Regione.

(1)

Ai sensi dell'art. 90, comma 3, della L.R. 2/2002, la Fondazione Federico II, promuove iniziative culturali nei luoghi particolarmente significativi dal punto di vista giuridico ed istituzionale entro i limiti e con le modalità previste dall'articolo annotato.

Art. 2

(modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 13/2008 e integrato dall'art. 34, comma 1, lett. b), della L.R. 1/2019)

1. La fondazione di cui all'articolo 1 realizza le proprie finalità preminentemente mediante:

a) la pubblicazione e diffusione di volumi, di riviste e notizie sull'autonomia e le sue istituzioni;

b) la promozione di convegni di studio, di ricerche giuridiche e storiche sull'autonomia e le sue istituzioni, di borse di studio e la collaborazione con istituti universitari e di ricerca italiani ed esteri e con i provveditorati agli studi siciliani;

c) ----------------------- (lettera soppressa) (1)

d) la promozione di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia e delle opere degli artisti siciliani.

d-bis) la collaborazione con enti e fondazioni musicali aventi sede nel territorio della Regione per la promozione di iniziative, manifestazioni ed eventi in ambito artistico e musicale da realizzare anche con enti ed istituzioni musicali operanti nei paesi del Mediterraneo.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, della L.R. 13/2008.

Art. 3

(modificato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 13/2008 e integrato dall'art. 34, comma 1, lett. c), della L.R. 1/2019)

1. Nel rispetto delle norme previste dal Codice civile in materia di fondazioni, l'atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere:

a) che la fondazione sarà amministrata da un organo composto dai componenti pro-tempore del Consiglio di Presidenza dell'ARS e da tre componenti nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana;

b) la costituzione di un comitato scientifico della fondazione;

c) la costituzione di un collegio dei revisori dei conti;

d) la nomina di un direttore generale.

2. L'intero consiglio di amministrazione dura in carica per il periodo corrispondente alla legislatura. (1)

2-bis. Lo statuto deve, inoltre, prevedere l'istituzione di un Comitato scientifico composto da tre membri scelti tra i rappresentanti del mondo della cultura e dell'arte aventi specifiche competenze nell'ambito dell'arte musicale. I componenti del suddetto Comitato, nominati dal Presidente della Fondazione pro-tempore, svolgono la loro attività a titolo gratuito.

(1)

In ordine agli organi ed al programma di iniziative previsti dalla presente legge vedi le disposizioni contenute nella L.R. 18/97.

Art. 3

(introdotto dall'art. 5 della L.R. 18/97 e abrogato dall'art. 129, comma 26, della L.R. 2/2002)

Art. 4

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 16 del Codice civile, lo statuto, ai fini dell'approvazione, è sottoposto al Consiglio di Presidenza dell'ARS.

Art. 5

(1)

(integrato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 5/2005)

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio della fondazione mediante l'assegnazione di una somma iniziale di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e di un contributo annuo per fini istituzionali e spese di gestione di lire 500 milioni a decorrere dal 1997.

2. All'onere di lire 2.000 milioni autorizzati dalla presente legge per l'esercizio 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. La spesa di lire 500 milioni autorizzata per gli esercizi finanziari successivi al 1996, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

4. La somma di cui al comma 1, non impegnata alla chiusura dell'esercizio finanziario 1996, è reiscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 per le stesse finalità con provvedimento dell'Assessore per il bilancio e le finanze.

(1)

L'art. 66 della L.R. 6/2009 ha disposto che il contributo qui previsto può essere destinato ad incrementare il fondo patrimoniale fino alla concorrenza del 50 per cento del suo importo.

Art. 6

1. In caso di cessazione dell'attività, il patrimonio della fondazione, comunque acquisito, sarà devoluto alla Regione.

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1996.

PROVENZANO