
LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 45
G.U.R.S. 14 dicembre 1996, n. 62
Norme di interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, riguardante inquadramento di personale negli enti locali e dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, concernente il rinnovo dei CO.RE.CO.. Proroga del termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 1995.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 3/1997)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. II riassorbimento previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, deve intendersi nel senso che va attuato nel caso si verifichino vacanze in posti di qualifica funzionale e profilo professionale corrispondenti a quelli del personale inquadrato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della stessa legge regionale 25 marzo 1996, n. 7.
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 35 è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997.