
LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1996, n. 47
G.U.R.S. 14 dicembre 1996, n. 62
Norme per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e proroga di termini in materia di lavori pubblici e di urbanistica.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 6/1997 e con annotazioni alla data 8 maggio 2007)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 per usufruire della riduzione del prezzo d'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37 e dall'articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997. (1)
Il termine previsto dal presente articolo è stato ulteriormente prorogato dai seguenti provvedimenti:
- art. 10 della L.R. 3/98 (31 dicembre 1998);
- art. 21 della L.R. 4/99 (31 dicembre 1999);
- art. 25 della L.R. 8/2000 (31 dicembre 2000);
- art. 94, comma 3, della L.R. 6/2001 (31 dicembre 2001);
- art. 23, comma 5, della L.R. 2/2002 (31 dicembre 2002);
- art. 19, comma 6, della L.R. 4/2003 (31 dicembre 2003);
- art. 23 della L.R. 9/2004 (31 dicembre 2005);
- art. 22, comma 1, della L.R. 19/2005 (31 dicembre 2006);
- art. 5, comma 1, della L.R. 13/2007 (31 dicembre 2011).
1. Le istanze di acquisto presentate dagli occupanti senza titolo e aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare entro il termine del 31 ottobre 1997 sono accoglibili con decorrenza dalla stipula del contratto di assegnazione in sanatoria di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1.
1. Entro il 31 marzo 1997, i conduttori che dovessero risultare non in regola con il pagamento dei canoni e che intendessero procedere all'acquisto dell'alloggio, potranno usufruire di una dilazione al 31 dicembre 1997 per il pagamento dei canoni arretrati riferiti ad un periodo massimo di cinque anni, senza aggravio di interessi.
2. I conduttori di cui al comma 1, all'atto del perfezionamento del contratto di cessione, dovranno esibire le ricevute di versamento per l'importo corrispondente ai canoni arretrati.
1. Gli istituti autonomi case popolari per la stipula dei contratti di vendita si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 151 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo alla utilizzazione da parte degli istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti ai sensi del titolo secondo della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, prorogato dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.
1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari provvedono, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad integrare i dati del censimento effettuato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, censendo anche i soggetti che, alla data del 30 settembre 1996, avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazioni di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempreché si tratti di alloggi per i quali manchi un provvedimento di assegnazione. (1)
L'art. 1 della L.R. 11/2002 prevede l'integrazione del censimento effettuato ai sensi del predetto articolo ai fini di una nuova sanatoria.
1. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli interventi riferiti al completamento del piano decennale, ancorché scaduto, è differito al 31 dicembre 1998.
1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, prorogato al 31 dicembre 1996 con l'articolo 1 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997. (1)
Il termine annotato è prorogato al 31 dicembre 1998 dall'art. 11, comma 1, della L.R. 3/98.
(modificato dall'art. 73 della L.R. 6/97)
1. In deroga al disposto dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1997 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 aprile 1997.
2. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1997 possono includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento per l'anno 1997.
1. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, già prorogato con l'articolo 33 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997. (1)
Il termine annotato è stato prorogato al 31 dicembre 1998 dall'art. 11, comma 3, della L.R. 3/98 e successivamente al 31 dicembre 1999 dall'art. 57, comma 9, della L.R. 10/99.