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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 619

G.U.R.I. 10 dicembre 1996, n. 289

Regolamento di attuazione degli articoli 36, 39 e 41 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti le modalità di gestione dei servizi automatizzati, delle rilevazioni statistiche e dei corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 36, 39 e 41, i quali prevedono che con regolamento siano emanate norme di attuazione delle disposizioni ivi contenute;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

SERVIZI AUTOMATIZZATI

Art. 1

Procedure automatizzate per la gestione dell'attività degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie

1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze opera, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sulla base del sistema informativo già attivo presso le commissioni tributarie di primo e secondo grado e presso la commissione tributaria centrale, le cui attività di segreteria sono state automatizzate secondo i piani tecnici di automazione del Ministero delle finanze.

2. Il centro informativo di cui al comma 1:

a) provvede al completamento dell'automazione degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali istituite ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonchè alla conduzione del sistema informativo operante presso la commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento;

b) sulla base delle direttive impartite dalla direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 545 del 1992, cura l'evoluzione delle procedure e l'adeguamento delle stesse alle disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, collabora all'addestramento del personale di segreteria per l'utilizzo delle procedure ed all'aggiornamento dello stesso in materia informatica.

Capo II

RILEVAZIONI STATISTICHE

Art. 2

Acquisizione ed utilizzo dei dati

1. Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, tramite l'utilizzo delle procedure automatizzate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), forniscono dati al sistema informativo del Ministero delle finanze. I dati presenti negli archivi sono anche utilizzati dal centro informativo di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione di statistiche di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

2. Le decisioni emanate dalle commissioni tributarie provinciali e regionali e dalla commissione tributaria centrale sono classificate per dispositivi di accoglimento, di rigetto, di inammissibilità e di estinzione. Ulteriore specificazione è fatta sui motivi dell'accoglimento e sulle disposizioni legislative a base della pretesa tributaria.

3. Il centro informativo di cui all'articolo 1, comma 1, fornisce annualmente alla direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze i dati relativi alle predette rilevazioni statistiche.

Art. 3

Rilevazione delle controversie definite con provvedimento diverso dalla sentenza

1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate comunica annualmente alla direzione centrale di cui all'articolo 2, comma 3, il numero delle controversie definite dalle commissioni tributarie provinciali e regionali con provvedimento diverso dalla sentenza.

Art. 4

Comunicazioni al consiglio di presidenza della giustizia tributaria

1. Le rilevazioni di cui al presente titolo sono trasmesse tramite il centro informativo di cui all'articolo 1, comma 1, al consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la predisposizione degli elementi posti a base della relazione che il Ministro delle finanze presenta al Parlamento ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Capo III

CORSI PRESSO LA SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA

Art. 5

Corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie

1. I corsi di aggiornamento di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, possono essere organizzati e svolti, oltre che presso la sede centrale e le sedi decentrate della scuola centrale tributaria, anche presso le direzioni regionali delle entrate.

Art. 6

Svolgimento dei corsi

1. I programmi di insegnamento, la durata e le modalità di esecuzione dei corsi di cui all'articolo 5, sono stabiliti d'intesa con la direzione centrale di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e con il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dal rettore della scuola centrale tributaria.

2. Ai componenti di commissione tributaria non si applica la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526.

3. La partecipazione ai corsi costituisce giustificato motivo di assenza dalle sedute delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992.

4. La scuola centrale tributaria, tramite la direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, comunica alla segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali il programma annuale dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 5.

5. Il presidente della commissione tributaria comunica alla scuola per ciascun corso i nominativi dei giudici tributari interessati alla frequenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

VISCO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996

Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 11