
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 656
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 230, G.U.R.I. 23 dicembre 1996, n. 300
Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 994, n. 146;
Vista la direttiva 92/40/CEE, del Consiglio del 9 maggio 1992, che istituisce delle misura comunitarie di lotta contro l'infuenza aviaria;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'unanza generale del 26 settembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. Fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il presente regolamento stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviaria, di seguito denominata malattia, negli allevamenti di volatili da cortile; tali norme non si applicano se la malattia viene individuata in altri volatili, fermo restando l'obbligo, in tale caso, di segnalare alla Commissione europea le misure nazionali di lotta adottate.
2. Gli allegati I, II, III, IV e V fanno parte integrante del presente regolamento.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) volatile da cortile:
il pollame come definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche, nonché gli uccelli corridori o ratiti;
b) volatile infetto: volatile in cui sia stata ufficialmente confermata la presenza della malattia, in conformità a quanto previsto all'allegato III, a seguito di un esame effettuato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e, nel caso di focolai secondari, quando siano stati constatati sintomi clinici o lesioni post mortem propri della malattia;
c) volatile sospetto d'infezione: volatile che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem tali da indurre a sospettare la presenza della malattia ovvero in cui sia stata accertata la presenza del virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;
d) volatile sospetto di contaminazione: volatile che sia stato esposto direttamente o indirettamente al virus dell'influenza aviaria o al virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;
e) autorità competente: il Ministero della sanità o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
f) veterinario ufficiale: il medico veterinario designato dall'autorità competente.
2. Si applicano, inoltre, ove necessario, le altre definizioni contenute all'articolo 2, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modifiche.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento della influenza aviaria è obbligatoria ed immediata secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. Qualora in un azienda siano presenti volatili sospetti di infezione da influenza aviaria, il veterinario ufficiale applica immediatamente i mezzi ufficiali di indagine atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per i necessari esami diagnostici da parte dell'Istituto zooprofilattico competente.
2. Qualora venga notificato un caso sospetto d'infezione, l'autorità competente pone immediatamente l'azienda interessata sotto controllo ufficiale, disponendo in particolare che:
a) tutti i volatili presenti nell'azienda siano tenuti nei locali in cui sono allevati o isolati in altri locali in modo che non vengano in contatto con altri volatili;
b) sia attuato il censimento e la registrazione di tutti i volatili presenti nell'azienda per specie e categoria con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei volatili morti, di quelli che presentano sintomi clinici e di quelli apparentemente sani; il registro deve essere costantemente aggiornato per tener conto dei volatili nati e morti nel corso del periodo in cui si sospetta l'infezione e tenuto a disposizione del veterinario ufficiale per i controlli;
c) siano vietati gli spostamenti di volatili da e per l'azienda;
d) sia vietata l'uscita di uova dall'azienda, ad eccezione di quelle destinate direttamente ad uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione o il trattamento degli ovoprodotti conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, e successive modifiche; tali uova devono essere trasportate previa autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti di cui all'allegato I;
e) sia subordinato ad autorizzazione qualsiasi movimento da e per l'azienda di persone, di animali diversi dai volatili e di veicoli nonché il movimento di carni e di carcasse di volatili, mangimi, materiale, rifiuti, deiezioni, lettiere, letame o quant'altro possa essere veicolo di trasmissione del virus della malattia;
f) vengano utilizzati idonei mezzi di disinfezione alle entrate ed alle uscite dell'azienda nonché dei locali in cui i volatili sono allevati;
g) sia effettuata un'accurata indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.
3. In attesa della adozione delle misure ufficiali di cui al comma 2, il proprietario o detentore dei volatili sospetti di infezione è tenuto al rispetto delle disposizioni citate al medesimo comma 2, ad esclusione della lettera g).
4. L'autorità competente può estendere ad altre aziende tutte o parte delle misure di cui al comma 2 qualora, in funzione dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per ritenere possibile un'eventuale contaminazione.
5. Le misure di cui ai commi 1 e 2 rimangono in vigore fino a quando il sospetto della presenza della malattia non sia escluso dal veterinario ufficiale.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. Quando la diagnosi della malattia è ufficialmente confermata l'autorità competente dispone, oltre quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, l'applicazione delle seguenti misure:
a) immediato abbattimento in loco di tutti i volatili presenti nell'azienda e la distruzione delle carcasse dei volatili morti o abbattuti e di tutte le uova; tutte le citate operazioni devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia;
b) distruzione o apposito trattamento di tutti i materiali o rifiuti potenzialmente contaminati, come mangime, lettiere e letame: il trattamento deve essere eseguito in conformità alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale ed essere in grado di assicurare la distruzione del virus eventualmente presente;
c) individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle carni dei volatili macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia;
d) individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia nonché sorveglianza ufficiale dei pulcini già nati da tali uova fino a quando ulteriori accertamenti non escludano la presenza del virus della malattia; individuazione, per quanto possibile, e distruzione delle uova da consumo deposte e uscite dall'azienda durante il periodo presunto di incubazione della malattia, salvo che non siano state precedentemente disinfettate in modo corretto;
e) effettuazione, dopo aver ultimato le operazioni di cui alle lettere a) e b), della pulizia e disinfezione dei locali adibiti all'allevamento dei volatili, delle zone circostanti nonché dei veicoli utilizzati per il trasporto e di tutto il materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11;
f) divieto di ripopolamento dell'azienda con volatili prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera e);
g) effettuazione dell'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.
2. Tutte le operazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) sono effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.
3. L'autorità competente può estendere le misure di cui al comma 1 ad altre aziende qualora la loro ubicazione, la topografia o un contatto con l'azienda in cui la malattia è stata ufficialmente confermata facciano sospettare una eventuale contaminazione.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. Nel caso di azienda infetta costituita da più unità di produzione distinte, il Ministero della sanità può, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione europea, stabilire deroghe all'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, per le unità di produzione nelle quali la malattia non si è manifestata, a condizione che il veterinario ufficiale abbia accertato ed attesti che per tali unità vi è un'effettiva e completa separazione, circa la stabulazione, il governo e l'alimentazione degli animali, tale da impedire la propagazione del virus della malattia da un'unità all'altra.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. L'indagine epidemiologica è tesa ad accertare:
a) la durata del periodo durante il quale la malattia può essere stata presente nell'azienda;
b) la probabile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende i cui volatili possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte di virus;
c) i movimenti di persone, volatili o altri animali, veicoli, uova, carni e carcasse, nonché di qualsiasi materiale o materia che possano aver veicolato il virus della malattia nell'azienda o in provenienza da essa.
2. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere immediatamente inviate al Ministero della sanità e al servizio veterinario delle regioni o province autonome interessate.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivo di sospettare che i volatili di un'azienda possano essere stati contaminati in conseguenza di movimenti di persone, animali, veicoli o in qualsiasi altro modo, tale azienda è sottoposta a controllo ufficiale allo scopo di:
a) individuare immediatamente qualsiasi caso sospetto di malattia;
b) procedere al censimento, alla registrazione nonché al controllo dei movimenti dei volatili tenuti nell'azienda;
c) applicare, se del caso, le misure di cui al comma 2.
2. Allorché un'azienda è sottoposta al controllo ufficiale di cui al comma 1, l'autorità competente vieta l'uscita dei volatili, salvo che per il loro trasferimento diretto ad un macello ai fini della immediata macellazione; tale trasferimento, da effettuarsi sotto controllo ufficiale, è autorizzato dalla stessa autorità a condizione che il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad un esame clinico i volatili presenti dal quale risulti l'assenza della malattia nell'azienda.
3. Le misure di cui al comma 2 sono applicate per un periodo di almeno ventuno giorni a partire dall'ultima data in cui può essersi verificata la contaminazione e, comunque, devono essere applicate per un periodo minimo di sette giorni dalla data di sottoposizione dell'azienda a controllo ufficiale.
4. L'autorità competente, qualora le condizioni lo consentano, può limitare l'applicazione delle misure di cui al presente articolo ad una parte dell'azienda ed ai volatili che si trovano in tale parte, a condizione che tali volatili fossero già in precedenza completamente separati dalle rimanenti parti dell'azienda per quanto riguarda il ricovero, il governo e l'alimentazione e che le relative operazioni siano state eseguite da differente personale.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. L'autorità competente, non appena la presenza della malattia è ufficialmente confermata, delimita intorno all'azienda infetta una zona di protezione del raggio minimo di tre chilometri compresa entro una zona di sorveglianza del raggio minimo di dieci chilometri; la delimitazione di tali zone tiene conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico connessi alla malattia, nonché delle strutture di controllo.
2. Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:
a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
b) visite periodiche in tutte le aziende che detengono volatili con esame clinico dei volatili presenti, completato, ove necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio; le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;
c) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualsiasi altro locale in cui possano essere tenuti isolati;
d) ricorso ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi ed alle uscite delle aziende;
e) controllo dei movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili, delle carcasse di volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona;
f) divieto di trasporto di volatili su strade pubbliche e private fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, per ferrovia o sui grandi assi stradali;
g) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dall'azienda in cui si trovano, fatte salve le ipotesi di cui al comma 3;
h) divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili usate;
i) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli.
3. L'autorità competente, in deroga al divieto di cui al comma 2, lettera g), può autorizzare il trasporto:
a) di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata in un macello situato all'interno della zona di protezione o, in caso di impossibilità, in un altro designato dall'autorità competente al di fuori di tale zona; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario conforme a quello previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e successive modifiche;
b) di pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione, destinati direttamente ad una azienda, situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili; l'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale di cui all'articolo 8, comma 1;
c) di uova da cova, destinate direttamente ad un incubatoio designato dall'autorità competente, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono.
4. La concessione delle autorizzazioni per gli spostamenti di cui al comma 3 è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale; gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego.
5. Le misure applicate nella zona di protezione restano in vigore per almeno ventuno giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta effettuate conformemente all'articolo 11; dopo tale periodo la zona di protezione entra a far parte della zona di sorveglianza.
6. Nella zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure:
a) identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
b) controllo dei movimenti dei volatili e di uova da cova nell'ambito della zona;
c) divieto di uscita, dalla zona, dei volatili per i primi quindici giorni, tranne il caso in cui siano trasportati direttamente in un macello indicato dall'autorità competente, situato fuori dalla zona di sorveglianza; le carni di tali volatili devono recare lo speciale bollo sanitario conforme a quello previsto all'articolo 5, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e successive modifiche;
d) divieto di uscita, dalla zona, di uova da cova, tranne il caso in cui siano trasportate, ad un incubatoio indicato dall'autorità competente; prima della spedizione le uova e gli imballaggi devono essere disinfettati;
e) divieto di uscita, dalla zona, di concime e lettiere di volatili usate;
f) divieto di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli;
g) ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a) e b), divieto di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali o ferroviari.
7. Le misure applicate nella zona di sorveglianza restano in vigore per almeno trenta giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta eseguite conformemente all'articolo 11.
8. Qualora le zone di protezione e di sorveglianza comprendano parte del territorio di altri Stati membri, il Ministero della sanità collabora con le autorità competenti di questi Stati nella delimitazione delle zone; se necessario la delimitazione viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti in sede comunitaria.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. Il proprietario o il detentore di volatili e di uova deve fornire le informazioni, su volatili e uova entrati e usciti dall'azienda, richieste dalle autorità competenti.
2. Gli esercenti attività di trasporto e di commercio di volatili e di uova devono fornire ogni informazione utile relativa agli spostamenti di volatili e uova trasportati o commercializzati richieste dalle autorità competenti.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, devono risultare, o da registri o da documenti di accompagnamento, relativamente ai volatili e alle uova, almeno numero e specie, provenienza e destinazione nonché data dei movimenti; ove non siano previsti termini più lunghi, registri o documenti devono essere conservati per un periodo di sei mesi.
4. Il comma 3 non si applica agli esercenti attività di vendita al consumatore.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere effettuate, con prodotti autorizzati, sotto il controllo del veterinario ufficiale e conformemente alle istruzioni da questi impartite; la pulizia e disinfezione delle aziende infette deve avvenire conformemente alle procedure di cui all'allegato II.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. La raccolta dei campioni e gli esami di laboratorio per accertare la presenza del virus della malattia devono essere effettuati conformemente all'allegato III.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. L'autorità competente provvede ad informare, con i mezzi ritenuti più idonei, le persone che si trovano nelle zone di protezione e di sorveglianza sulle restrizioni in vigore ed assicura l'adeguata applicazione delle misure disposte.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. Il laboratorio nazionale di riferimento per l'influenza aviaria, indicato nell'allegato IV, è responsabile per l'uso dei reagenti e per la prova dei vaccini nonché del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi della malattia utilizzati dagli istituti zooprofilattici sperimentali; valuta, inoltre, la patogenesi degli isolati del virus della malattia conformemente all'allegato III, capitolo 7, procede all'identificazione dei virus A della malattia e dei sottotipi H5 o H7 e controlla i reagenti usati dagli istituti zooprofilattici sperimentali.
2. Il laboratorio nazionale di riferimento:
a) può fornire i reagenti diagnostici agli istituti zooprofilattici sperimentali;
b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici utilizzati;
c) organizza periodicamente prove comparative;
d) conserva isolati del virus dell'influenza aviaria provenienti da casi confermati;
e) conferma i risultati positivi ottenuti dagli istituti zooprofilattici sperimentali.
3. Il laboratorio nazionale di riferimento, coopera con il laboratorio comunitario di riferimento la cui indicazione, competenze e compiti sono riportati nell'allegato V.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. Il controllo di conformità, dei vaccini autorizzati, alle specifiche stabilite dall'autorizzazione all'immissione sul mercato è effettuato dall'Istituto superiore di sanità a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere e), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, e successive modifiche.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. E' vietata la vaccinazione contro l'influenza aviaria.
2. In deroga al comma 1, in caso di comparsa della malattia e ad integrazione delle misure di lotta applicate, la vaccinazione può essere praticata soltanto in conformità a specifica disposizione adottata in sede comunitaria in collaborazione con il Ministero della sanità.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, il Ministero della sanità può disporre, previa notifica alla Commissione europea, la vaccinazione d'emergenza intorno ad un focolaio purché non siano pregiudicati gli interessi fondamentali della Unione europea.
4. Nelle ipotesi di ricorso alla vaccinazione in una parte delimitata di territorio è fatto divieto di portare gli animali vaccinati fuori dalla zona in cui la vaccinazione è stata autorizzata; in tale caso rimane ferma la qualifica sanitaria del restante territorio a condizione che il divieto di spostamento degli animali vaccinati resti in vigore per il periodo stabilito in sede comunitaria.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. Il Ministero della sanità predispone, sulla base dei criteri di cui all'allegato VI, un piano di intervento contenente le misure nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia.
2. Il piano di cui al comma 1 deve consentire l'accesso alle installazioni, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali idonei, necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio.
3. Il piano viene presentato alla Commissione europea per l'approvazione; il piano con le eventuali modifiche apportate in sede comunitaria, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea ad effettuare controlli sul posto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1996
Atti di governo, registro n. 105, foglio n. 17
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
ALLEGATO I
AUTORIZZAZIONE A FAR USCIRE UOVA DALL'AZIENDA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, LETTERA d).
L'autorizzazione dell'autorità competente ai fini delle uova da un'azienda sospetta soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, lettera d), verso uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione ed il trattamento di ovoprodotti conformemente all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, di seguito denominato "stabilimento designato", dovrà rispettare le condizioni seguenti:
1) per poter lasciare l'azienda sospetta le uova dovranno:
a) soddisfare i requisiti di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;
b) essere inviate direttamente dall'azienda sospetta allo stabilimento designato; ogni spedizione dovrà essere sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale dell'azienda sospetta e dovrà restare sigillata per tutta la durata del trasporto fino allo stabilimento designato;
2) il veterinario ufficiale dell'azienda sospetta informa l'autorità competente dello stabilimento designato dell'intenzione di inviargli delle uova;
3) l'autorità competente responsabile dello stabilimento designato si assicurerà che:
a) le uova di cui al punto 1, lettera b) siano mantenute isolate dalle altre uova dal momento del loro arrivo fino a quando non siano trattate;
b) i gusci di tali uova siano considerati materiale ad alto rischio conformemente al decreto legislativo 14 febbraio 1992, n. 508, e siano trattati conformemente ai requisiti del capitolo II del decreto summenzionato;
c) il materiale d'imballaggio, i veicoli utilizzati per il trasporto delle uova di cui al punto 1, lettera b), nonché tutti i luoghi con cui le uova sono entrate in contatto siano puliti e disinfettati in modo tale che qualsiasi virus dell'influenza aviaria sia distrutto;
d) il veterinario ufficiale dell'azienda sospetta sia informato di qualsiasi spedizione di uova trattate.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
ALLEGATO II
PROCEDURA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DI UNA AZIENDA INFETTA
PULIZIA E DISINFEZIONE PRELIMINARI
a) Non appena le carcasse dei volatili siano state rimosse per essere distrutte, quelle parti dei locali in cui sono allevati i volatili e qualsiasi parte di edifici, cortili, ecc. contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem devono essere irrorati con disinfettanti approvati conformemente all'articolo 11 del presente regolamento;
b) Qualsiasi tessuto di volatili e uova che avrebbero potuto contaminare gli edifici, i cortili, gli utensili ecc. deve essere accuratamente recuperato ed eliminato con le carcasse;
c) Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore;
PULIZIA E DISINFEZIONE FINALE
a) Il grasso ed il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e successivamente lavate con acqua;
b) Una volta lavate con acqua come indicato alla lettera a), le superfici di cui sopra devono essere irrorate di nuovo con un disinfettante;
c) Dopo sette giorni i locali devono essere trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua;
d) Il concime e le lettiere usate devono essere trattati con un metodo atto ad uccidere il virus. Questo metodo deve comprendere una delle procedure seguenti:
i) essere bruciati o sottoposti a vapore ad una temperatura di 70 oC;
ii) essere seppelliti ad una profondità tale da impedirne l'accesso ai parassiti ed agli ucceli selvatici;
iii) essere accumulati ed inumiditi (se necessario per facilitare la fermentazione), coperti per mantenere il calore in modo tale che raggiungano una temperatura di 20 C, e rimanere coperti per quarantadue giorni in maniera da impedirne l'accesso ai parassiti ed agli uccelli selvatici.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
ALLEGATO III
METODI DIAGNOSTICI PER LA CONFERMA E LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELL'INFLUENZA AVIARIA
I metodi per isolare e individuare i virus dell'influenza aviaria, descritti qui di seguito, devono essere considerati come orientamenti e criteri minimi da applicare nella diagnosi della malattia.
Ai fini dei metodi diagnostici per la conferma e la diagnosi differenziale dell'influenza aviaria si applica la definizione seguente:
per "influenza aviaria", si intende un'infezione dei volatili causata da qualsiasi virus A dell'influenza avente un indice di patogenicità intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane, ovvero qualsiasi infezione provocata da virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7, per il quale il sequenziamento dei nucleotidi abbia rilevato la presenza di molteplici amminoacidi basici del sito di clivaggio dell'emoagglutinina.
Capitolo I
Campionature e trattamento dei campioni
1. CAMPIONI
Frammenti prelevati mediante tampone nell'intestino (o feci), e nella trachea di volatili malati; feci o contenuti degli organi (intestino, tessuti cerebrali, trachea, polmoni, fegato, milza e altri) dell'animale malato, prelevati da volatili morti di recente.
2. TRATTAMENTO DEI CAMPIONI
Gli organi e i tessuti menzionati al punto 1 i sopraelencati possono essere trattati insieme, salvo per quanto riguarda le feci, per le quali è essenziale un trattamento separato. I materiali prelevati devono essere immersi completamente in un quantitativo sufficiente di antibiotico. I campioni di feci e gli organi devono essere omogeneizzati (in un miscelatore chiuso o in un mortaio con pestello e sabbia sterile) in un mezzo antibiotico e portati in sospensione in tale mezzo al 10-20% p/v. Le sospensioni devono essere lasciate riposare per circa due ore a temperatura ambiente (oper un intervallo superiore a 4 oC) e successivamente chiarificati mediante centrifugazione (ad esempio da 800 a 1.000% g per 10 minuti).
3. MEZZO ANTIBIOTICO
Numerosi laboratori hanno utilizzato con successo mezzi antibiotici di varia composizione e i laboratori nazionali potranno essere consultati in proposito nei rispettivi paesi. Per i campioni di feci occorre una elevata concentrazione di antibiotici; una miscela tipica è la seguente: 10.000 unità/ml di penicillina, 10 mg/ml di streptomicina, 0,25 mg/ml di gentamicina e 5.000 unità/ml di micostatina in una soluzione salina tampone di fosfato. Queste dosi possono essere ridotte fino a 5 volte per i tessuti e i prelievi di trachea. Per l'accertamento della Clamidia, si possono aggiungere 50 mg/ml di ossitetraciclina. Nella preparazione del mezzo antibiotico, occorre assolutamente controllare il pH dopo l'aggiunta degli antibiotici e portarlo ad un valore compreso tra 7,0 e 7,4.
Capitolo 2
Isolamento del virus
ISOLAMENTO DEI VIRUS NELLE UOVA EMBRIONATE DI GALLINA
Inoculare 0,1 - 0,2 ml del liquido sopranatante chiarificato nella cavità allantioca di almeno 4 uova embrionate di gallina previamente sottoposto a incubazione per 8-10 giorni. Idealmente si dovrebbero utilizzare uova provenienti da un branco indenne da organismi patogeni specifici, ma, in caso di impossibilità, si possono utilizzare uova provenienti da un branco in cui sia comprovata l'assenza di anticorpi dell'influenza aviaria. Le uova inoculate sono mantenute alla temperatura di 37 C ed esaminate ogni giorno in controluce. Le uova in cui si constata che l'embrione è morto o è morente, nonché tutte le uova restanti 6 giorni dopo l'inoculazione, vengono refrigerate a 4 C e il liquido allantoico/ammiotico sottoposto alla prova dell'attività emoagglutinante. Qualora non si constati emoagglutinazione, il procedimento sopra descritto deve essere ripetuto inoculando nelle uova liquido allantoico/amniotico non diluito.
Quando viene constatata emoagglutinazione, la presenza di batteri deve essere esclusa mediante coltura. In caso di presenza di batteri, far passare i liquidi attraverso un filtro a membrana di 450 mm, quindi aggiungere altri antibiotici e procedere nuovamente, come indicato sopra, alla inoculazione in uova embrionate.
Capitolo 3
Diagnosi differenziale
1. DIFFERENZIAZIONE PRELIMINARE
Data l'importanza di porre in atto al più presto possibile provvedimenti volti a limitare la propagazione del virus, ciascun laboratorio regionale dovrebbe essere in grado di identificare qualsiasi virus isolato che provoca emoagglutinazione, come il virus dell'influenza di sottotipo H5 o H7, oltre al virus della malattia di Newcastle. Occorre peranto utilizzare i liquidi emoagglutinanti eseguendo una prova di inibizione dell'emoagglutinazione come descritto ai capitoli 5 e 6. Una inibizione positiva, cioè pari a 24 o più, con l'antisiero policlonale specifico dei sottotipi H5 o H7 dell'influenza A ed avente un titolo noto, pari almeno a 29, potrà servire per una identificazione preliminare sulla cui base istituire misure provvisorie di contenimento.
2. IDENTIFICAZIONE DI CONFERMA
Dal momento che esistono i 13 sottotipi di emoaglutinina e 9 sottotipi di neuramnidasi del virus dell'influenza, con varianti all'interno di ciascuno di essi, non è pratico né economicamente fattibile, per i singoli laboratori nazionali, conservare antisieri che consentano di effettuare una caratterizzazione antigenica completa degli isolati d'influenza. Nondimeno, ciascun laboratorio nazionale è tenuto a:
i) confermare che l'isolato è un virus A dell'influenza, mediante prova di doppia immunodiffusione atta a rivelare l'antigene del gruppo, secondo il procedimento indicato al capitolo 9 (si possono impiegare altresì, secondo le preferenze del laboratorio nazionale, le tecniche di immunofluorescenza o ELISA);
ii) determinare se l'isolato appartiene al sottotipo H5 o H7;
iii) eseguire una pova dell'indice di patogenicità intravenosa su pulcini di sei settimane, secondo il procedimento indicato al capitolo 7, indici di patogenicità intravenosa superiori a 1,2 denotano la presenza di virus e richiedono quindi la gamma completa delle misure profilattiche (è utile che i laboratori nazionali eseguano prove anche per determinare l'attitudine di un isolato a produrre placche nelle colture di cellule, come specificato al capitolo 8).
I laboratori nazionali devono trasmettere immediatamente al laboratorio comunitario di riferimento, per una caratterizzazione completa, tutti gli isolati di influenza aviaria e di virus H5 e H7.
3. ALTRE PROVE DI INDIVIDUAZIONE DEL TIPO E DELLE CARATTERISTICHE DEGLI ISOLATI
Il laboratorio comunitario di riferimento dovrebbe ricevere tutti ivirus emoagglutinati da laboratori nazionali, da sottoporre ad ulteriori esami antigeni e genetici, ai fini di una maggiore comprensione dell'epidemiologia della o delle malattie nelle Comunità, conformemente alle competenze ed ai compiti del laboratorio comunitariodi riferimento.
Oltre a queste funzioni, il laboratorio comunitario di riferimento effettua una tipizzazione antigena completa di tutti ivirus dell'influenza ricevuti. Per un virus H5 e H7 con indici di patogenicità intravenosa non superiori a 1.2, si dovrebbe effettuare altresì un sequenziamentodei nucleotidi del gene dell'emoagglutinina per determinare la presenza di amminoacidi basici multipli nel sito del clivaggio, anche se presentano deboli indici di patogenicità, richiedono la piena applicazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria.
Capitolo 4
Prove sierologiche per individuare gli anticorpi dei virus dell'influenza aviaria
1. Nei programmi di eradicazione in cui è noto il sottotipo H dei virus, oppure se si usa come antigene il virus omologo, il monitoraggio sierologico per la rivelazione dell'infezione può essere effettuato mediante le prove d'inibizione dell'emoagglutinazione secondo il procedimento indicato ai capitolo 5 e 6.
Se il sottotipo di emoagglutinina non è noto, l'infezione da virus A dell'influenza può essere dimostrata mediante la rivelazione di anticorpi contro gli antigeni specifici del gruppo.
A questo scopo si può ricorrere alla prova di doppia immunodiffusione (descritta al capitolo 9) oppure alla prova ELISA (che presenta peraltro il problema di essere specifica all'ospite, in quanto dipende dalla rivelazione delle immunoglobuline dell'ospite). La prova di doppia immunodiffusione dà raramente risultati positivi negli uccelli acquatici, tranne quando è noto il sottotipo; si può quindi utilizzare su questo tipo di volatili soltanto per la ricerca di anticorpi dei sottotipi H5 e H7.
2. a) CAMPIONI
Prelevare campioni di sangue da tutti i volatili, se il branco è costituito da meno di 20 capi, e da 20 esemplari in caso di branchi più numerosi (si ha, in tal modo, una probabilità superiore al 99% di individuare almeno un caso sieropositivo se almeno il 25% degli individui del branco è positivo, indipendentemente dalle dimensioni del branco stesso). Lasciar coagulare il sangue e asportare il siero da sottoporre alla prova. b) RICERCA DEGLI ANTICORPI
Verificare la capacità di singoli campioni di siero di inibire l'antigene emoagglutinante del virus dell'influenza, mediante prove standard di inibizione dell'emoagglutinazione come indicato nel capitolo 6.
Un aspetto discusso è se nella prova di inibizione dell'emoagglutinante occorra usare 4 o 8 unità di emoagglutinina. Entrambe le ipotesi sembrano valide; la scelta deve essere quindi lasciata a discrezione dei laboratori nazionali.
Tuttavia l'antigene usato incide sul livello al quale un siero è considerato positivo: usando 4 unità di emoagglutinina, un siero è considerato positivo se rivela un titolo uguale o superiore a 24; usando 8 unità di emoagglutinina, un siero è considerato positivo se rivela un titolo uguale o superiore a 23.
Capitolo 5
Prova di emoagglutinazione (HA)
REAGENTI
1. Soluzione salina isotonica tamponata con fosfato (SPT) (0,05M) al pH compreso tra 7,0 e 7,4.
2. Prelevare globuli rossi da almeno 3 volatili esenti da organismi patogeni specifici (in caso di impossibilità, il sangue può essere prelevato da volatili che sono regolarmente sottoposti a controllo e che non presentano anticorpi dell'influenza aviaria), raggrupparli e aggiungerli ad un volume uguale di soluzione di Alsever. Prima dell'uso, i globuli rossi devono essere lavati 3 volte in soluzione salina tamponata con fosfato. Per l'esecuzione della prova si raccomanda una sospensione all'1% (globuli confezionati v/v) in soluzione salina tamponata.
3. Il laboratorio comunitario di riferimento fornirà o raccomanderà, come antigene standard, i virus H5 e H7 a bassa virulenza.
PROCEDIMENTO
1. Porre 0,025 ml di soluzione in ciascuno dei pozzetti di una piastra di microtitolazione in materiale plastico (usare pozzetti a V).
2. Versare 0,025 ml di sospensione del virus (ad esempio liquido allantoico) nel primo pozzetto.
3. Usare un diluente da microtitolazione per raddoppiare la diluizione (da 1/2 a 1/4096) di virus nella piastra.
4. Aggiungere altri 0,025 ml di soluzione salina in ogni pozzetto.
5. Aggiungere 0,025 ml di globuli rossi all'1% in ogni pozzetto.
6. Mescolare agitando leggermente e porre a riposo alla temperatura di 4 oC.
7. La lettura viene effettuata 30-40 minuti dopo, una volta stabilizzati i globuli rossi di controllo. La lettura si effettua inclinando la piastra ed osservando la presenza o l'assenza di globluli rossi raggruppati a forma di goccia. Il flusso nei pozzetti che non presentano emoagglutinazione deve essere identico a quello constatato presso i glubli rossi di controllo esenti dal virus.
8. Il titolo di emoagglutinazione è costituito dalla diluizione più elevata che provoca agglutinazione dei globuli rossi. Tale diluizione può essere considerata come contenente una unità emoagglutinante (HAU). Un metodo più accurato per la determinazione del titolo di emoagglutinazione consiste nell'effettuare prove di agglutinazione sul virus in una serie di diluizioni iniziali progressive, ad esempio 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ecc. Si raccomanda questa procedura per una preparazione accurata dell'antigene per le prove di inibizione dell'emoagglutinazione (capitolo 6).
Capitolo 6
Prova di inibizione dell'emoagglutinazione
REAGENTI
1. Soluzione salina tamponata con fosfato (SPT).
2. Liquido allantoico contenente il virus, diluito nella soluzione salina in modo da avere un contenuto di 4 o 8 unità di emoagglutinazione per 0,025 ml;
3. Globuli rossi di pollame: 1%;
4. Siero di pollame negativo di controllo;
5. Siero positivo di controllo;
PROCEDIMENTO
1. Versare 0,025 ml di soluzione salina tamponata con fosfato in tutti i pozzetti di una piastra di microtitolazione in materiale piastico (i pozzetti devono avere una forma a V);
2. Versare 0,025 ml di siero nel primo pozzetto della piastra;
3. Usare un diluente da microtitolazione per ottenere una diluizione di 1/2 di siero sulla piastra;
4. Aggiungere 0,025 ml di liquido allantoico diluito contenente 4 o 8 unità di emoagglutinazione;
5. Mescolare picchiettando leggermente e conservare alla temperatura di 4 oC per almeno 60 minuti o a temperatura ambiente per almeno 30 minuti;
6. Aggiungere 0,025 ml di globuli rossi all'1% in tutti i pozzetti.
7. Mescolare picchiettando leggermente e porre a riposo alla temperatura di 4 oC;
8. La lettura delle piastre è effettuata dopo 30-40 minuti, dopo che i globuli rossi di controllo si sono stabilizzati. La lettura viene effettuata inclinando la piastra e osservando se nel flusso del liquido vi è o meno formazione di gocce in misura uguale a quelle dei pozzetti di controllo che contengono unicamente globuli rossi (0,025 ml) e soluzione salina (0,05 ml);
9. Il titolo di inibizione dell'emoagglutinazione è costituito dalla diluizione massima di antisiero che comporta una inibizione totale di 4 o 8 unità di virus (ciascuna prova dovrebbe comprendere una titolazione di emoagglutinazione a scopo di conferma della presenza delle unità di emoagglutinazione richieste);
10. I risultati sono validi se si ottiene un titolo inferiore a 23 per 4 unità di agglutinazione o 22 per 8 unità di agglutinazione con il siero negativo di controllo ed un titolo inferiore o uguale a 1 con una diluizione del siero di controllo positivo del titolo noto.
Capitolo 7
Prova dell'indice di patogenicità endovenosa (IVP1)
1. Diulire da 10-1 in una soluzione isotonica salina sterile, liquido allantoico infetto prelevato dall'ultimo livello di passaggio disponibile, preferibilmente dall'isolamento iniziale senza selezione.
2. Iniettare per via endovenosa 0,1 ml di virus diluito in dieci pulcini di sei settimane (deve trattarsi di animali esenti dallo specifico patogeno).
3. Esaminare i pulcini per dieci giorni, ad intervalli di 24 ore.
4. Classificare ognuno dei pulcini ad ogni osservazione nel seguente: 0 = normale; 1 = malato; 2 = gravemente malato; 3 = morto.
5. L'indice è calcolato come nell'esempio che segue:
Sintomi clinici |
Giorni successivi all'inoculazione |
Totale punteggio |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
normale |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 x 0 = 0 |
malato |
0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 x 1 = 6 |
Gravemente malato (*) |
0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 x 2 = 12 |
morto |
0 |
2 |
6 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
76 x 3 = 228 |
. |
Totale = 246 |
||||||||||
L'indice è costituito dal punteggio medio per pulcino per ogni osservazione, ossia 246/100 = 2,46 |
(*) Deve trattarsi di un giudizio clinico soggettivo; in questo caso, tuttavia, i volatili presentano generalmente uno o più dei sintomi seguenti: complicazioni respiratorie, depressione, diarrea, cianosi dell'epidermide e del bargiglio, edema facciale o cranico, sintomi neuropatologici.
Capitolo 8
Valutazione della capacità di formazione di placca
1. Il procedimento migliore consiste nell'utilizzare tutta una gamma di diluizioni di virus per essere certi di disporre sulla piastra dei numeri ottimali di placche. Dieci diluizioni fino a 10-7 in soluzione salina fosfatata dovrebbero essere sufficienti.
2. Monostrati confluenti di cellule di embrione di volatile o una linea cellulare adeguata (ad esempio rene bovino Madin-Darby) sono preparati e disposti in scatole di Petri aventi 5 cm di diametro.
3. Aggiungere in due scatole di Petri 0,2 ml di ciascuna delle diluizioni di virus e lasciar assorbire il virus per 30 minuti.
4. Lavare 3 volte con la soluzione salina le cellule infette, indi ricoprirle con il mezzo pertinente, contenente l'1% p/v di agare 0,01 mg/ml di tripsina, oppure non contenente tripsina; è importante non aggiungere siero a mezzo di copertura.
5. Dopo una incubazione a 37 oC per 72 ore, le placche dovrebbero avere una dimensione sufficiente. Per una migliore osservazione delle placche, asportare lo strato di agar di copertura e colorare il monostrato cellulare con cristalvioletto (0,5% p/v) in metanolo al 25% v/v.
6. Tutti i virus dovrebbero fornire placche evidenti, se incubati alla presenza di tripsina nello strato di copertura. Se nel mezzo di copertura non vi è tripsina, soltanto i virus virulenti per i volatili producono placche.
Capitolo 9
Immunodiffusione doppia
Il metodo raccomandato per rivelare la presenza del virus A dell'influenza consiste dell'individuare gli antigeni del nucleocapside o della matrice, che sono comuni a tutti i virus A dell'influenza. A ciò si perviene generalmente mediante le prove di immunodiffusione doppia, utilizzando preparazioni di virus concentrati o estratti di membrana corio-allantoidea infetta.
Idonei preparati di virus concentrati si possono ottenere semplicemente centrifugando ad alta velocità liquido allantoico infetto e sottoponendolo ad un trattamento a base di detergente lauroilsarcosinato di sodio, in modo che dal frazionamento del virus siano liberati gli antigeni che si trovano all'interno del nucleocapside e della matrice. Si può usare anche un precipitante acido, aggiungendo al liquido allantoico HCL 1N, per ottenere un pH finale compreso tra 3,5 e 4,0, refrigerando per circa un'ora a 0 oC e centrifugando a bassa velocità (1000 g) per 10 minuti.
Il liquido supernatante può essere eliminato ed al precipitato contenente il virus può essere rimesso in sospensione in un volume minimo di tampone glicina-sarcosile (lauroilsarcosinato di sodio all'1% tamponato con glicina 0,5 M, fino ad ottenere un pH di 9,0). Queste preparazioni possiedono antigeni sia dei nucleocapside che della matrice.
Beard (1970) ha descritto la preparazione di antigeni ricchi di nucleocapside ottenuti dalle membrane corio-allantoidee prelevate da uova infette. Il procedimento si svolge come segue: si estraggono le membrane corio-allantoidee dalle uova infette con emoagglutinina positiva; si frantumano od omogeneizzano le membrane; si congela e sgela tre volte, centrifugando quindi per 10 minuti a 1000 g; si elimina il deposito formatosi e si tratta il liquido supernatante con formalina allo 0,1% per utilizzarlo come antigene.
Entrambi questi antigeni possono essere utilizzati per la prova di immunodiffusione doppia, con 1% di agarosio o di agar o gel contenenti cloruro di sodio all'8% portato a molarità di 0,1 M con tampone fosfato a pH 7,2. Il virus A dell'influenza è confermato dalle linee di precipitina formate dall'antigene di prova e dall'antigene positivo noto, prendendo come termine di riferimento un antisiero positivo noto che, coalescendo, producono una linea d'identità.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
ALLEGATO IV
ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER L'INFLUENZA AVIARIA
Belgio |
omissis |
Danimarca |
omissis |
Germania |
omissis |
Francia |
omissis |
Grecia |
omissis |
Irlanda |
omissis |
Italia |
Istituto Patologie Aviarie, facoltà di medicina veterinaria, Università di Napoli via Aniezzo, Falcone, 334 - I-80127 Napoli F. Delpino 1 |
Lussemburgo |
omissis |
Paesi Bassi |
omissis |
Portogallo |
omissis |
Spagna |
omissis |
Regno Unito |
Central Veterinary Laboratory - New Haw Weybridge - GB - Surrey KT < 15 3NB |
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
ALLEGATO V
LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER L'INFLUENZA AVIARIA
NOME DEL LABORATORIO
Central Veterinary Laboratory
New Haw
Weybridge
Surrey KT 15 3NB
Regno Unito
Il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria ha le competenze ed i compiti seguenti:
1) coordinare in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi dell'influenza aviaria negli Stati membri, segnatamente mediante:
a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus dell'influenza aviaria ai fini dei testi sierologici e della preparazione dell'antisiero;
b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;
c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolanti del virus dell'influenza aviaria;
d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi;
e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i risultati delle prove effettuate nella Comunità;
f) la caratterizzazione degli isolati del virus dell'influenza aviaria mediante metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione della epizooziologia dell'influenza aviaria;
g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza di epizooziologia e di prevenzione dell'influenza aviaria;
h) il mantenimento di una perizia sul virus dell'influenza aviaria e su altri virus in causa, in modo tale da permettere una rapida diagnosi differenziale;
i) l'acquisizione di una conoscenza approfondita della preparazione e dell'utilizzazione dei prodotti di medicina veterinaria immunologica utilizzati per l'eradicazione ed il controllo dell'influenza aviaria;
2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai di influenza aviaria negli Stati membri mediante lo studio degli isolati di virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi, dell'individuazione delle caratteristiche e degli studi epizooziologi. Il laboratorio dovrebbe in particolare essere in grado di analizzare sequenziamente dei nucleotidi per permettere la determinazione alla sequenza di amminoacidi dedotta nel sito di clivaggio della molecola di emoagglutinina dei virus influenzali di sottotipo H5 o H7;
3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9.
ALLEGATO VI
CRITERI PER I PIANI DI INTERVENTO
I piani di intervento devono prevedere almeno:
1) la creazione di un nucleo di emergenza a livello nazionale incaricato del coordinamento di tutte le misure di urgenza adottate dallo Stato membro interessato;
2) un elenco dei centri locali di urgenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di controllo a livello locale;
3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di urgenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilità;
4) la possibilità per qualsiasi centro locale di controllo di urgenza di contattare rapidamente le persone o organizzazioni direttamente o indirettamente interessate dall'insorgenza di un focolaio;
5) la disponibilità di attrezzature e materiale adatti per la corretta esecuzione delle misure di urgenza;
6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare in caso di infezione o contagio sospetti o confermati, comprendenti i mezzi di distruzione delle carcasse;
7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze relative alle procedure amministrative;
8) per i laboratori di diagnosi, un servizio per gli esami post mortem la capacità necessaria per gli esami sierologici ed istologici, ecc. e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido di campioni);
9) precisioni relative al quantitativo di vaccini contro l'influenza aviaria ritenuto necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza;
10) le disposizioni regolamentari per realizzare piani di intervento.