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LEGGE REGIONALE 12 novembre 1996, n. 42

G.U.R.S. 16 novembre 1996, n. 56

Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di norma in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 380 del 5 novembre 1996)

Art. 2

(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 380 del 5 novembre 1996)

Art. 3

(Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 380 del 5 novembre 1996)

Art. 4

Interpretazione autentica dell'articolo 3, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88

1. Il ricorso all'assistenza specialistica indiretta, ambulatoriale o domiciliare, previsto dall'articolo 3, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, è ammesso quando manchino nell'ambito del comune di residenza o di domicilio presidi pubblici o enti privati convenzionati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con parte delle disponibilità dello stanziamento di parte corrente del Fondo sanitario regionale.

Art. 5

Società a partecipazione pubblica costituite dalle Aziende unita sanitarie locali

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, le parole "con esclusione", sono sostituite dalle seguenti "comprese le Aziende unità sanitarie locali per le quali, con decreto del Presidente della Regione, saranno emanate le direttive occorrenti per l'attuazione per quanto riguarda i servizi socio-sanitari sia assistenziali che riabilitativi di loro competenza".

Art. 6

Norma finanzia per l'espletamento dei servizi socio-sanitari

1. Per l'espletamento dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, è autorizzata, per il triennio 1996-1998, la spesa di lire 36.000 milioni da ripartire in ragione di lire 12.000 milioni per ciascun anno.

2. All'onere di lire 12.000 milioni ricadente a carico dell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 - codice 1003 - di cui all'elenco 5.1 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

3. La spesa di lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 novembre 1996.

PROVENZANO