
LEGGE 11 novembre 1996, n. 575
G.U.R.I. 12 novembre 1996, n. 265
Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, 9 marzo 1995, n. 66, 10 maggio 1995, n. 162, 10 luglio 1995, n. 274, 7 settembre 1995, n. 373, 8 novembre 1995, n. 463, 8 gennaio 1996, n. 8, 8 marzo 1996, n. 113, 3 maggio 1996, n. 246, 8 luglio 1996, n. 352, e 6 settembre 1996, n. 462.
2. Dal 7 novembre 1996 fino al 25 febbraio 1997, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato ai sensi degli articoli 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, nonché ai sensi degli articoli 1, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per il recepimento coordinato delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, alle attività di riutilizzo, riciclaggio, trasporto e smaltimento di rifiuti si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 novembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
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