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MINISTERO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 novembre 1996

G.U.R.I. 15 novembre 1996, n. 268

Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo. (1)

(1)

In ordine all'oggetto del presente vedi anche il D.M. 20 novembre 1997, n. 487: "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali".

Inoltre vedi il D.M. 17 maggio 1987, n. 553: "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze".

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonchè l'art. 203, comma 2, lettera dd), del regolamento di esecuzione dello stesso codice che attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la facoltà di classificare come uso speciale altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per tale uso;

Visto l'art. 177, comma 1, del nuovo codice della strada, secondo cui i veicoli assimilati alle autoambulanze, destinati al trasporto di plasma ed organi, sono soggetti al riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al soccorso avanzato con personale medico e infermieristico a bordo;

Decreta:

Art. 1

Classificazione degli autoveicoli di soccorso avanzato

Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo, denominati autoveicoli di soccorso avanzato. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada, quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature.

Ai sensi dell'art. 82 del citato codice sono da considerarsi destinati ad uso proprio gli autoveicoli di soccorso avanzato in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera.

Art. 2

Rispondenza a norme generali

Gli autoveicoli di soccorso avanzato in relazione alla loro massa debbono essere conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M1 di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.

Art. 3

Caratteristiche costruttive

Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

Roma, 5 novembre 1996

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO TECNICO

1. Caratteristiche generali

1.1. La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.

1.2. Gli autoveicoli debbono essere dotati:

di almeno due posti a sedere, oltre quello del conducente;

di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonchè una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso.

2. Segni distintivi.

2.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.

2.2. Gli autoveicoli debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonchè anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.

2.3. Gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonchè nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es: fascia aziendale), purchè non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

2.4. Sulla fiancata degli autoveicoli di soccorso avanzato deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che ha la proprietà o l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con facoltà di compera.

3. Accessori.

I materiali di rivestimento comunque presenti nel compartimento sanitario debbono essere ignifughi o autoestinguenti.

Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono essere muniti di estintore.