
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 4 settembre 1996
G.U.R.I. 19 settembre 1996, n. 220
Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.
TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 23 marzo 2017)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto;
Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;
Ritenuto che, ai fini della applicazione dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, devono essere presi in considerazione gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle rispettive convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
Decreta:
(integrato dall'art. 1 del D.M. Finanze 25 marzo 1998, dall'art. 1, del D.M. Finanze 16 dicembre 1998, dall'art. 1 del D.M. Finanze 17 giugno 1999, dall'art. 1, del D.M. Finanze 20 dicembre 1999, dall'art. 1 del D.M. Finanze 5 ottobre 2000, modificato dall'art. 1 del D.M. Finanze 14 dicembre 2000, dall'art. 1, comma 1 del D.M. Economia e Finanze 27 luglio 2010, integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 11 gennaio 2013, dall'art. 1 del D.M. Economia e Finanze 24 ottobre 2014, integrato dall'art. 1 del D.M. Economia e Finanze 29 dicembre 2014, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Economia e Finanze 9 agosto 2016 e dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 23 marzo 2017)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni sono i seguenti:
Albania;
Alderney;
Algeria;
Andorra;
Anguilla;
Arabia Saudita;
Argentina;
Armenia;
Aruba;
Australia;
Austria;
Azerbaijan;
Bangladesh;
Barbados;
Belgio;
Belize;
Bermuda;
Bielorussia;
Bosnia Erzegovina;
Brasile;
Bulgaria;
Camerun;
Canada;
Cile;
Cina;
Cipro;
Colombia;
Congo (Repubblica del Congo);
Corea del Sud;
Costa d'Avorio;
Costa Rica;
Croazia;
Curacao;
Danimarca;
Ecuador;
Egitto;
Emirati Arabi Uniti;
Estonia;
Etiopia;
Federazione Russa;
Filippine;
Finlandia;
Francia;
Georgia;
Germania;
Ghana;
Giappone;
Gibilterra;
Giordania;
Grecia;
Groenlandia;
Guernsey;
Herm;
Hong Kong;
India;
Indonesia;
Irlanda;
Islanda;
Isola di Man;
Isole Cayman;
Isole Cook;
Isole Faroe;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini Britanniche;
Israele;
Jersey;
Kazakistan;
Kirghizistan;
Kuwait;
Lettonia;
Libano;
Liechtenstein;
Lituania;
Lussemburgo;
Macedonia;
Malaysia;
Malta;
Marocco;
Mauritius;
Messico;
Moldova;
Monaco;
Montenegro;
Montserrat;
Mozambico;
Nauru;
Nigeria;
Niue;
Norvegia;
Nuova Zelanda;
Oman;
Paesi Bassi;
Pakistan;
Polonia;
Portogallo;
Qatar;
Regno Unito;
Repubblica Ceca;
Repubblica Slovacca;
Romania;
Saint Kitts e Nevis;
Saint Vincent e Grenadine;
Samoa;
San Marino;
Santa Sede;
Senegal;
Serbia;
Seychelles;
Singapore;
Sint Maarten;
Siria;
Slovenia;
Spagna;
Sri Lanka;
Stati Uniti d'America;
Sud Africa;
Svezia;
Svizzera;
Tagikistan;
Taiwan;
Tanzania;
Thailandia;
Trinitad e Tobago;
Tunisia;
Turchia;
Turkmenistan;
Ucraina;
Uganda;
Ungheria;
Uruguay;
Uzbekistan;
Venezuela;
Vietnam;
Zambia.
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Economia e Finanze 9 agosto 2016)
1. Con decreto da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 1 gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 1996
Il Ministro: VISCO