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LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1997, n. 47

G.U.R.S. 30 dicembre 1997, n. 73

Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44.

Testo con annotazioni alla data 27 aprile 1999

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 1997/1998 e nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in Sicilia non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, limitatamente alle parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie per la fruizione dei benefici e servizi erogati dalle Opere universitarie siciliane.

2. Con proprio decreto da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione autorizza le Opere universitarie a applicare per l'anno accademico 1997/1998 i medesimi criteri applicati per l'anno accademico 1996/1997.

3. Per gli studenti immatricolati per la prima volta all'Università i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della condizione economica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. (1)

(1)

In ordine alla tassa per il diritto allo studio vedi le disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. 10/99.

Art. 2

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Opere universitarie provvederanno al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativa all'anno accademico 1996/1997, agli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore nonché agli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

2. Per gli idonei il rimborso avviene soltanto dopo la presentazione, da parte degli stessi, della documentazione attestante lo stato economico. (1)

(1)

In ordine alla tassa per il diritto allo studio vedi le disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. 10/99.

Art. 3

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 4

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 5

1. La Regione Siciliana applica il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 6

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39 è sostituito dal seguente:

"1. Il termine di cessazione della carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3 è differito alla data di insediamento dei nuovi componenti delle sezioni del CO.RE.CO. e comunque non oltre il 15 dicembre 1997".

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è aggiunto il seguente inciso finale "e si insediano autonomamente".

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 dicembre 1997.

PROVENZANO