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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 462

G.U.R.I. 3 gennaio 1998, n. 2

Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 5 agosto 2024, n. 108 e con annotazioni alla data 5 agosto 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente alla parte in cui stabilisce l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, con la quale è stata concessa la proroga di venti giorni del termine per l'adozione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996;

Considerato che in applicazione del citato articolo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996, è conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega;

Considerato che è inutilmente trascorso il predetto termine per l'adozione del parere da parte della citata commissione parlamentare e che, pertanto, ai sensi dello stesso comma 16 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, il parere si intende espresso favorevolmente;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali

1. Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

2. In materia di riscossione coattiva di contributi e premi previdenziali, assistenziali e relativi accessori possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti e contenente norme in materia contributiva.

3. In materia di poteri conferiti ai funzionari addetti all'attività di vigilanza presso gli enti previdenziali resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 11 novembre 1983, n. 638.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Art. 2

Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (1)

(modificato dall'art. 3 D.L.vo 26 gennaio 2001, n. 32 dell'art. 1, comma 2-nonies, del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, integrato dall'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'art. 2, comma 11, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2024, n. 108(2)

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. [, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione] (parole soppresse) (3)

[1-bis. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata.] (comma abrogato) (4)

2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. (5) (6)

(1)

Per i versamenti delle somme dovute ai sensi dell'articolo annotato si rimanda all'art. 144 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

(2)

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L.vo 5 agosto 2024, n. 108, le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 108/2024, di modifica del presente, si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

(5)

Per la sospensione dei termini di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 7-quater, comma 17, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

(6)

In ordine alla determinazione del termine di cui al comma annotato si rimanda all'art. 37-quater, comma 1, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

Art. 3

Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali (1)

(integrato dall'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 5 agosto 2024, n. 108(2)

1. Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 4 del predetto articolo 36-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. (3)

(1)

Per i versamenti delle somme dovute ai sensi dell'articolo annotato si rimanda all'art. 144 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

(2)

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L.vo 5 agosto 2024, n. 108, le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 108/2024, di modifica del presente, si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

(3)

Per la sospensione dei termini di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 7-quater, comma 17, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

Art. 3

Rateazione delle somme dovute (1)

(introdotto dall'art. 1, comma 154, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato e integrato dall'art. 7, comma 2, lett. u), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 10, comma 13-decies, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 159, integrato dall'art. 1, comma 7, del D.L.vo 14 giugno 2024, n. 87 e modificato e integrato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 5 agosto 2024, n. 108(2) (3)

1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate [in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro,] (parole soppresse) (4) in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 [N.d.R. recte: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633], sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo.

3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. In questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

(1)

Per i versamenti delle somme dovute ai sensi dell'articolo annotato si rimanda all'art. 144 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

(2)

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo annotato si rimanda all'art. 15, comma 2, del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 159.

(3)

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.L.vo 5 agosto 2024, n. 108, le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 108/2024, di modifica del presente, si applicano alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 4

Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

1. Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni per le iscrizioni a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, è sostituito dal seguente: "Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontati corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.".

Art. 5

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai periodi d'imposta relativamente ai quali le dichiarazioni devono essere presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1997

SCALFARO

PRODI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

VISCO, Ministro delle finanze

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

BASSANINI, Ministro della funzione

pubblica e degli affari regionali

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