
ASSESSORATO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 17 dicembre 1997
G.U.R.S. 14 febbraio 1998, n. 8
Adozione del disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per l'istituzione di centri di recupero e di primo soccorso per gli uccelli, le testuggini di terra e di acqua dolce.
L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.
Visti, in particolare, l'art. 6, l'art. 3, comma 1, lettera c), l'art. 5, comma 5, e l'art. 8, comma 2, lettera f), dell'anzidetta legge regionale n. 33/97;
Ritenuto di dover adottare al fine del rilascio delle prescritte autorizzazioni, apposito disciplinare che fissi le condizioni necessarie per l'istituzione dei centri di recupero e dei centri di primo soccorso e gli indirizzi generali per il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero e la reimmissione in natura di mammiferi e di uccelli, nonché di testuggini di terra e di acqua dolce;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Per le finalità di cui alle premesse è adottato il disciplinare di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.
Per il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero e la successiva liberazione di tartarughe di mare si provvederà con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 17 dicembre 1997.
CUFFARO
Allegato A
A) CENTRI DI RECUPERO
I centri di recupero della fauna selvatica, uno per provincia, non debbono perseguire scopi di lucro e debbono operare nel precipuo interesse della fauna selvatica.
Le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 vengono autorizzate ad istituire centri di recupero che a seguito di apposite convenzioni possono utilizzare anche strutture, attrezzature e mezzi appartenenti all'Amministrazione pubblica.
1) Ubicazione
I centri di recupero debbono essere ubicati preferibilmente in zone tranquille, distanti dai centri abitati e dalle principali vie di comunicazione e ciò al fine di ridurre al minimo stress e traumi agli animali in cura e/o comunque presenti.
E' preferibile, altresì, che i terreni su cui insistono le strutture siano ricompresi in comprensori sottoposti al regime di divieto di caccia e siano disponibili per lunghi periodi di tempo.
2) Strutture
I centri di recupero debbono essere dotati almeno delle seguenti strutture:
- ufficio per la gestione amministrativa ed organizzativa;
- ambulatorio per la visita dell'animale, per le cure di pronto soccorso c gli eventuali interventi chirurgici;
- sala per radiografia;
- nursery per lo svezzamento e/o l'allevamento dei nidiacei con accorgimenti che impediscano l'imprinting ed il condizionamento negativo;
- voliere di convalescenza o stabulazione dotate di copertura per tutta la loro estensione e con pavimentazione di facile pulitura;
- voliere di riabilitazione con tettoia parziale;
- voliere di ambientamento;
- voliere di quarantena o isolamento;
- sala di accoglienza per visitatori che può anche coincidere con l'ufficio la gestione del centro;
- locali e/o magazzino per il contenimento di attrezzature varie per lo stoccaggio e preparazione del cibo;
- voliere mobili per il rilascio in natura;
- concimaia;
- fossa IMHOFF o autorizzazione allo scarico;
- inceneritore per le carcasse o convenzione con struttura autorizzata.
Le voliere, di forma preferibilmente allungata, a corridoio, e di lunghezza commisurata all'utilizzo, debbono avere preferibilmente la copertura a volta, nel loro interno devono avere ridotti al minimo gli angoli; debbono altresì essere fornite di una adeguata protezione costituita preferibilmente da rete ombreggiante in plastica appositamente sospesa per ammortizzare gli impatti degli animali, nonché di schermatura per impedire disturbi generati anche dalla vista di altri animali.
3) Attrezzature
Le attrezzature veterinarie devono comprendere anche i normali strumenti di un ambulatorio per piccoli animali, nonché:
- tavolo per le visite;
- tavolo chirurgico con lampada scialitica;
- un'apparecchiatura per la sterilizzazione;
- un'apparecchiatura per le radiografie.
4) Personale
I centri di recupero devono prevedere almeno un medico veterinario quale responsabile sanitario e disporre di altro personale di provata esperienza, anche volontario, in grado di garantire durante l'anno la continuità nella prestazione delle cure agli animali ospedalizzati.
5) Adempimenti
I centri di recupero devono operare sotto lo stretto controllo ed in collaborazione con la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio:
- presso ogni centro di recupero deve essere tenuto un registro di carico e scarico degli animali consegnati (allegato 1), numerato e vidimato prima del suo utilizzo dalla competente Ripartizione faunistico - venatoria;
- il centro di recupero deve essere periodicamente sottoposto al controllo dei competenti servizi veterinari pubblici a garanzia di igienicità e salubrità dei locali e delle strutture;
- l'attività del centro di recupero deve essere annualmente rendicontata alla Ripartizione faunistico - venatoria competente per territorio;
- i locali e le strutture del centro di recupero devono essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie ed edilizie;
- di ogni animale che viene recapitato presso il centro di recupero dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, una copia della quale dovrà essere recapitata alla Ripartizione faunistico-venatoria che ha curato l'inoltro dell'animale stesso, dalla quale, tra l'altro, si dovrà chiaramente rilevare il tipo di contenitore che è stato usato per il trasporto dell'animale e se lo stesso ha subito maltrattamenti a causa eventualmente dell'inadeguatezza di questo; qualora l'animale consegnato ferito al Centro di recupero venisse classificato quale appartenente ad una delle specie inserite nell'appendice 1 e nell'allegato C parte I del Reg. CEE n. 3626/82, deve essere data immediata comunicazione anche al Servizio certificazione CITES che ha sede in Palermo, via Pietro Bonanno, 8;
- la reintroduzione in natura degli animali dovrà avvenire sotto il controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, preferibilmente dove è stato rinvenuto ferito l'animale, e previo inanellamento degli esemplari da liberare.
Per quanto concerne l'inanellamento, gli esemplari curati e riabilitati, prima della liberazione in natura, dovranno essere inanellati, in caso di uccelli, o contrassegnati con idoneo sistema di identificazione dell'individuo, in caso di mammiferi, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, da operatori autorizzati da I.N.F.S. operanti per conto delle stazioni di inanellamento, istituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 33/97. La Ripartizione faunistico-venatoria provvederà all'inanellamento anzidetto, di concerto con i centri di recupero e su coordinamento dell'Osservatorio faunistico siciliano di cui all'art. 9 della legge regionale n. 33/97, richiedendo di volta in volta l'intervento da parte dell'esperto inanellatore;
- presso ogni Centro possono essere organizzate visite di istruzione durante le quali dovrà essere propagandato e diffuso il rispetto per gli equilibri naturali e per gli animali. Le visite delle scolaresche o di altri visitatori devono essere guidate ed interessare sempre voliere o recinti ove sono custoditi animali non più restituibili alla natura, garantendo tuttavia condizioni di tranquillità per gli stessi.
B) CENTRI DI PRIMO SOCCORSO
I centri di primo soccorso sono quelli che, non disponendo di voliere e di strutture per il recupero di animali curati, svolgono un'efficace azione di pronto soccorso. Tali centri, infatti, operando conformemente al disposto dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 prestano le cure di pronto soccorso agli animali consegnati feriti che non possono affrontare immediatamente il viaggio per un centro di recupero poiché questo potrebbe risultargli letale.
Tali centri, istituiti parimenti ai centri di recupero da associazioni riconosciute in campo regionale, debbono curare i medesimi adempimenti dei centri di recupero (punto 5) con esclusione della organizzazione di visite di istruzione e la reintroduzione in natura degli animali soccorsi.
1) Strutture
Il centro di primo soccorso deve essere dotato almeno delle seguenti strutture:
- uffici o locali per la gestione amministrativa ed organizzativa;
- ambulatorio per la prima visita dell'animale e per le prime cure di pronto soccorso, che può essere dislocato anche all'esterno del centro, presso l'ambulatorio del medico veterinario nominato responsabile sanitario del centro;
- fossa IMHOFF o autorizzazione allo scarico;
- inceneritore per le carcasse o convenzione con struttura autorizzata;
- locale e/o voliere dove ricoverare temporaneamente l'animale soccorso.
Gli animali ricoverati presso un centro di primo soccorso, devono essere trattenuti per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di alcune cure che possono consentirgli di raggiungere vivo e vitale il Centro regionale di recupero della fauna selvatica di Ficuzza, presso il quale l'animale stesso verrà, ove possibile, recuperato e reimmesso in natura, preferibilmente nel territorio dove è stato rinvenuto ferito.
Le attrezzature veterinarie dell'ambulatorio di un Centro di primo soccorso, anche se localizzato nell'ambulatorio esterno al centro, presso il medico veterinario responsabile, devono comprendere anche i normali strumenti di laboratorio per piccoli animali, nonché:
- tavolo per le visite;
- tavolo chirurgico completo di lampada scialitica;
- apparecchiature per la sterilizzazione;
- eventuale apparecchiatura per le radiografie.
2) Personale
I centri di primo soccorso devono prevedere almeno la collaborazione, anche mediante convenzione, di un veterinario, responsabile sanitario, e disporre inoltre di altro personale esperto, anche volontario, che deve assicurare la propria presenza presso il centro medesimo.
C) ISTANZE ED AUTORIZZAZIONI
Per l'istituzione dei centri di recupero, in numero non superiore ad uno per ogni provincia, e dei centri di primo soccorso, le associazioni riconosciute ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 devono presentare istanza, in carta legale, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:
- titolo di proprietà possesso o disponibilità del terreno e/o delle strutture;
- documentazione comprovante che le strutture utilizzate sono in regola con le vigenti disposizioni sanitarie ed edilizie;
- corografia IGM 1:25.000 con l'individuazione dell'area interessata;
- planimetria, in scala opportuna, con la rappresentazione delle strutture;
- certificato catastale;
- relazione ove, tra l'altro, siano descritte minuziosamente: le strutture, le attrezzature, le figure professionali che saranno impegnate, ed ogni altra utile informazione;
- dichiarazione con la quale il responsabile del Centro di recupero o del Centro di primo soccorso si impegni ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, del presente disciplinare e delle norme che l'Amministrazione regionale dovesse via via ritenere opportuno emanare.
La Ripartizione faunistico-venatoria entro i successivi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione, procederà alla sua trasmissione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esprimendo il proprio parere sulla iniziativa. Il termine di 30 giorni è sospeso ove occorra integrare la documentazione allegata. L'Assessorato, effettuati gli accertamenti con apposito sopralluogo, procederà all'emanazione di decreto di autorizzazione entro 120 giorni dal ricevimento del parere della Ripartizione faunistico-venatoria con cui viene rimessa l'istanza debitamente corredata.
L'autorizzazione può essere revocata per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nel presente disciplinare.