
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 443
G.U.R.I. 23 dicembre 1997, n. 298
Regolamento concernente la previsione, a seguito del provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale riconoscimento del credito, delle possibilità di computare il medesimo in detrazione in un periodo successivo.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3, comma 137, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento concernente la previsione, in presenza di provvedimento di diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con contestuale riconoscimento del credito, della possibilità di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
Computo in detrazione di crediti non ammessi al rimborso
1. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale [, previa annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto n. 633 del 1972] (parole soppresse) (1).
2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche ai provvedimenti di diniego della richiesta di rimborso per crediti non riportati nella dichiarazione annuale.
3. In caso di proposizione di ricorso da parte del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso con riconoscimento del credito, gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi fino alla definizione della controversia. Il credito è portato in detrazione nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva.
Parole soppresse dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
Inapplicabilità degli interessi
1. Il credito riconosciuto ma non ammesso al rimborso non è produttivo di interessi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 19