
N.d.R.: Il presente decreto è abrogato dall'art. 1, comma 926, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'applicabilità si rimanda all'art. 1, commi 916, 917 e 927, della predetta legge 205/2017.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 444
G.U.R.I. 23 dicembre 1997, n. 298
Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione.
TESTO COORDINATO (alla legge 12 luglio 2011, n. 106)
N.d.R.: Il presente decreto è abrogato dall'art. 1, comma 926, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'applicabilità si rimanda all'art. 1, commi 916, 917 e 927, della predetta legge 205/2017.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, il quale prevede che con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 giugno 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1977, concernente modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti;
Visto l'articolo 3, comma 137, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione di un regolamento concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
N.d.R.: Il presente decreto è abrogato dall'art. 1, comma 926, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'applicabilità si rimanda all'art. 1, commi 916, 917 e 927, della predetta legge 205/2017.
Disciplina degli acquisti di carburante
(integrato dall'art. 7, comma 2, lett. p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)
1. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato.
2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Salvo il disposto di cui all'articolo 6, è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo.
3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento.
N.d.R.: Il presente decreto è abrogato dall'art. 1, comma 926, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'applicabilità si rimanda all'art. 1, commi 916, 917 e 927, della predetta legge 205/2017.
Caratteristiche della scheda carburante
1. Per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione, è istituita una scheda mensile o trimestrale contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto d'imposta che acquista il carburante, nonché, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Nell'ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la scheda contiene gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante residente nel territorio dello Stato.
2. I dati di cui al comma 1 possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro.
N.d.R.: Il presente decreto è abrogato dall'art. 1, comma 926, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'applicabilità si rimanda all'art. 1, commi 916, 917 e 927, della predetta legge 205/2017.
Adempimenti inerenti la scheda
1. L'addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda di cui all'articolo 2 all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso.
N.d.R.: Il presente decreto è abrogato dall'art. 1, comma 926, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'applicabilità si rimanda all'art. 1, commi 916, 917 e 927, della predetta legge 205/2017.
Registrazione della scheda
1. L'ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale è registrato distintamente nel registro previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il termine ivi stabilito. Prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell'esercizio d'impresa, annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo.
N.d.R.: Il presente decreto è abrogato dall'art. 1, comma 926, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'applicabilità si rimanda all'art. 1, commi 916, 917 e 927, della predetta legge 205/2017.
Obbligo di conservazione
1. Per la conservazione delle schede previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
N.d.R.: Il presente decreto è abrogato dall'art. 1, comma 926, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'applicabilità si rimanda all'art. 1, commi 916, 917 e 927, della predetta legge 205/2017.
Limiti di applicabilità
(integrato dall'art. 1, comma 109, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza nonchè degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
N.d.R.: Il presente decreto è abrogato dall'art. 1, comma 926, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'applicabilità si rimanda all'art. 1, commi 916, 917 e 927, della predetta legge 205/2017.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento ha effetto a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 15
N.d.R.: Il presente decreto è abrogato dall'art. 1, comma 926, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'applicabilità si rimanda all'art. 1, commi 916, 917 e 927, della predetta legge 205/2017.
MODELLO DI SCHEDA
(art. 1, comma 1)
Mese .......................... Anno ........ Periodo: Trimestre ..................... ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE (D.P.R. ............................) Effettuati da ............................................................... Domicilio fiscale ............................. Partita IVA n. ............ (Via, numero e località) Veicolo a motore .............................. Km ........................ (n. di targa o di telaio) (alla fine del mese o del trimestre) _____________________________________________________________________________ SPAZIO RISERVATO ALL'ESERCENTE L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE Data Prezzo Ditta, Ubicazione Firma del rifornimento del carburante denominazione, dell'impianto ragione sociale o cognome e nome del distributore .............. ............... .................... ........... ....... .............. ............... .................... ........... ....... .............. ............... .................... ........... ....... .............. ............... .................... ........... ....... .............. ............... .................... ........... ....... .............. ............... .................... ........... ....... .............. ............... .................... ........... ....... .............. ............... .................... ........... ....... .............. ............... .................... ........... .......