
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 445
G.U.R.I. 23 dicembre 1997, n. 298
Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 21 novembre 2014, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
Visto l'articolo 3, comma 137, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione del regolamento concernente la disciplina dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti successivi e la semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta
(modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542)
[1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi.] (comma abrogato) (1)
2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.
4. La parte dell'eccedenza riportata [che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo o] (parole soppresse) (2) che non è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso.
5. Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non è presentata, il sostituto di imposta può chiederne il rimborso a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se è richiesto il rimborso competono gli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. c), n. 1, del D.L.vo 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Parole soppresse dall'art. 15, comma 1, lett. c), n. 2, del D.L.vo 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta
(sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542)
1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Efficacia temporale
(sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 263)
1. Le disposizioni indicate negli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 16