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LEGGE REGIONALE 7 novembre 1997, n. 41

G.U.R.S. 12 novembre 1997, n. 62

Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 6/2011 e con annotazioni alla data 5 aprile 2011)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Provvidenze per le imprese editoriali siciliane

1. Alle imprese editoriali librarie comunque costituite, aventi la sede in Sicilia, è estesa la disciplina relativa alle piccole e medie imprese industriali e di servizio di cui alle leggi regionali 11 maggio 1993, n. 15, 1 settembre 1993, n. 25, 27 settembre 1995, n. 66 e 27 settembre 1995, n. 68. La data ivi prevista del 31 dicembre 1994 è posticipata, per le sole imprese editoriali librarie, al 31 dicembre 1996.

2. Per le finalità sociali e culturali delle attività da esse svolte, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a corrispondere alle predette imprese editoriali librarie che intendono procedere al consolidamento delle esposizioni bancarie in essere alla data del 31 dicembre 1996, risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, un contributo una tantum che, riferito alla media annua dei titoli pubblicati nel triennio 1994-96, con esclusione delle ristampe, non potrà superare l'importo di lire 25 milioni per titolo. Tale importo, che per i libri d'arte illustrati è raddoppiato, non potrà comunque superare complessivamente lire 3.000 milioni. Alle istruttorie relative alle operazioni di cui al presente comma provvedono le imprese bancarie interessate al consolidamento che possono individuare a tal fine un'impresa bancaria capofila.

3. All'onere di lire 7.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, la spesa prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 quale utilizzazione delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 sulle assegnazioni statali relative alla legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 2

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Art. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 (1)

(modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 3/2002 e dall'art. 9, comma 2, della L.R. 6/2011)

1. All'articolo 13 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

- nel secondo periodo della disposizione che viene sostituita dall'articolo, le parole "notifica di nuovo certificato elettorale" sono sostituite dalle parole "consegna di nuovo certificato elettorale e non oltre il secondo giorno antecedente quello di votazione";

- nel terzo periodo della medesima disposizione la parola "notifica" è sostituita dalla parola "consegna";

- nell'ultimo periodo della medesima disposizione le parole "e con un valido documento di riconoscimento dimostrino la loro identità" sono sostituite dalle parole "e con un documento di identità ammesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3".

2. ------------------- (comma abrogato) (2)

3. ------------------- (comma abrogato) (3)

(1)

L'art. 6, comma 3, della L.R. 26/1993, che per l'effetto di tale norma aveva subito modifiche, è stato abrogato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 3/2002.

(3)

Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, L.R. 6/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 4

Norme di salvaguardia CE

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 novembre 1997.

PROVENZANO